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D. Lgs. 231/2001e persone giuridiche straniere

Da B2corporate @b2corporate

Sin dall'introduzione all'interno dell'ordinamento giuridico italiano della responsabilità amministrativa degli enti collettivi, non sono mancate perplessità relativamente all'effettiva portata del concetto di ente introdotto dal primo articolo del decreto.

Tra i vari dubbi sollevati, particolare rilievo acquista l’interrogativo inerente la possibilità di ricondurre alla sopracitata categoria solamente gli enti di diritto italiano o, al contrario, anche soggetti giuridici collettivi di diritto straniero.


Pur in presenza di due orientamenti dottrinali contrapposti tra loro (uno a sostegno dell'applicabilità della responsabilità amministrativa degli enti anche alle società estere operanti in Italia e uno contrario) basati su elementi più o meno solidi, poche incertezze sono state dimostrate in giurisprudenza in cui si registra un orientamento conforme.

Sullo spinoso tema in esame, è stato infatti più volte chiamato a pronunciarsi il Tribunale di Milano, che ha sempre abbracciato la tesi favorevole all’estensibilità della responsabilità amministrativa degli enti alle persone giuridiche straniere. 


Nel celebre caso Siemens AG, il Tribunale, confermando l’ordinanza di applicazione di misura cautelare interdittiva emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari nei confronti della citata società tedesca, evidenziava come fosse del tutto “pacifico che anche una società straniera ha l’obbligo di osservare la legge italiana quando opera in Italia, come nel caso di specie, con la conseguenza della piena giurisdizione italiana sia in ordine alla valutazione dei presupposti applicativi della legge vigente in Italia, sia in ordine all'applicazione delle sanzioni o delle misure interdittive”(Tribunale Milano, 28 ottobre 2004).

Il giudice rilevava quindi che, a prescindere dal luogo di costituzione di una società e dalla collocazione della sua sede legale e amministrativa, per il solo fatto di operare all’interno del territorio italiano la stessa sia sottoposta all’obbligo di rispettare le leggi ivi vigenti e, pertanto, sia responsabile per la violazione delle stesse.

Più recentemente, nel 2009, lo stesso Giudice per le indagini preliminari ha ribadito che “il criterio che radica la competenza a decidere sulla responsabilità amministrativa dell\'ente è quello del luogo di commissione del reato presupposto, non di commissione dell'illecito amministrativo, né di sede dell'ente”. Ad avviso del GIP in questione, trattandosi di responsabilità derivante da un illecito penale “ne consegue che le disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001 sono applicabili anche nei confronti delle persone giuridiche aventi sede all'estero, qualora presupposto dell\'illecito amministrativo sia un reato commesso in Italia” (Uff. Indagini preliminari di Milano, 23 aprile 2009). Dunque, anche in tale pronuncia, è stata di fatto confermata l’applicabilità della responsabilità amministrativa ai soggetti giuridici di diritto straniero.

Aldilà degli orientamenti dottrinali, alla luce delle conformi pronunce giudiziali ad oggi esistenti, si ritiene preferibile abbracciare la tesi che estende la configurabilità della responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001 anche agli enti di diritto straniero.
Pertanto, seppur in assenza di specifico obbligo normativo, è certamente consigliabile l’adozione da parte degli stessi di un modello di organizzazione, gestione e controllo volto a prevenire la commissione di illeciti penali, in tutti i casi in cui le attività svolte sul territorio italiano possano rappresentare una valida occasione per la commissione dei reati presupposto individuati ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Sarà ovviamente rimessa alla valutazione dell’ente straniero la scelta dello strumento preventivo di cui dotarsi, che ben potrà consistere in un modello organizzativo conforme alle linee guida rilasciate dalle associazioni di categoria italiane o in altro tipo di compliance program ispirato agli standard internazionali. Resta inteso che tale strumento, per garantire la sua funzione esimente, dovrà essere ritenuto adeguato ed efficacemente adottato, nonché idoneo alla prevenzione di illeciti del tipo di quello verificatosi ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 231/2001 e che tale valutazione, alla luce di quanto sopra esposto, sarà rimessa al giudice italiano.

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