anche in caso di conclamato impatto sulla salute dei cittadini (invitiamo a leggere l'incredibile formulazione del testo!), si subordina la rimozione delle cause che hanno portato all'inquinamento delle falde acquifere alle esigenze economiche delle aziende coinvolte. Sostanzialmente, in caso di “insostenibilità economica” (il decreto non precisa neanche in che termini, basterà un'autocertificazione?), invece di rimuovere terreni inquinati e rifiuti sotterrati agire solo sugli effetti e, cioè, limitarsi a trattare le acque inquinate, senza limiti di tempo. Si interviene, quindi, sui sintomi e non sulla cura della malattia.Secondo: l'articolo 9 prevede il commissariamento di quelle aziende o enti che ritardano l'utilizzo dei fondi comunitari. Però, secondo il WWF,
il provvedimento di commissariamento può arrivare non solo per superare “inadempienze” ma anche per scavalcare non meglio precisate “criticità” facilitando l'iter amministrativo.Il che, nell'ipotesi dell'articolista, potrebbe significare che se ci sono legittime resistenze dettate dalla tutela dell'ambiente e della salute, virtualmente si potrebbe essere commissariati. Per esempio:
Nel caso della megacentrale a biomasse Powercrop, su cui il consiglio regionale ha espresso un chiaro dissenso, è facile prevedere la riproposizione di un commissariamento, dopo che il precedente è decaduto a seguito della dichiarazione di incostituzionalità di una norma precedente voluta dal Governo Monti nel 2012 delle stesso tenore di quella rientrata ora dalla finestra nel cosiddetto “Decreto del Fare”.Vi ripropongo i due articoli del decreto Fare e, sotto, il vecchio articolo 243 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sostituito.
ARTICOLO 41.(Disposizioni in materia ambientale).1. L’articolo 243 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:« ART. 243. (Gestione delle acque sotterranee emunte) 1. Nei casi in cui le acque di falda contaminate determinano una situazione di rischio sanitario, oltre all’eliminazione della fonte di contaminazione ove possibile ed economicamente sostenibile, devono essere adottate misure di attenuazione della diffusione della contaminazione conformi alle finalità generali e agli obiettivi di tutela, conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti dalla parte terza.2. Gli interventi di conterminazione fisica o idraulica con emungimento e trattamento delle acque di falda contaminate sono ammessi solo nei casi in cui non è altrimenti possibile eliminare, prevenire o ridurre a livelli accettabili il rischio sanitario associato alla circolazione e alla diffusione delle stesse. Nel rispetto dei princìpi di risparmio idrico di cui al comma 1, in tali evenienze deve essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito stesso o ai fini di cui al comma 6.3. Ove non si proceda ai sensi dei commi 1 e 2, l’immissione di acque emunte in corpi idrici superficiali o in fognatura deve avvenire previo trattamento depurativo da effettuare presso un apposito impianto di trattamento delle acque di falda o presso gli impianti di trattamento delle acque reflue industriali esistenti e in esercizio in loco, che risultino tecnicamente idonei.4. Le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo di tali acque con il punto di immissione delle stesse, previo trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla parte terza.5. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 104, ai soli fini della bonifica delle acque sotterranee, è ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nello stessoacquifero da cui sono emunte. Il progetto previsto all’articolo 242 deve indicare la tipologia di trattamento, le caratteristiche quali-quantita tive delle acque reimmesse, le modalità di reimmissione e le misure di messa in sicurezza della porzione di acquifero interessato dal sistema di estrazione e reimmissione. Le acque emunte possono essere reimmesse, anche mediante reiterati cicli di emungimento e reim missione, nel medesimo acquifero ai soli fini della bonifica dello stesso, previo trattamento in un impianto idoneo che ne riduca in modo effettivo la contaminazione, e non devono contenere altre acque di scarico né altre sostanze.6. In ogni caso le attività di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 devono garantire un’effettiva riduzione dei carichi inquinanti immessi nel l’ambiente; a tal fine i valori limite di emissione degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque di falda contaminate emunte sono determinati in massa.».ARTICOLO 9.(Accelerazione nell’utilizzazione dei fondi strutturali europei).2. Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall’ordina mento dell’Unione europea per i casi di mancata attuazione dei programmi e dei progetti cofinanziati con fondi strutturali europei e di sottoutilizzazione dei relativi finanziamenti, relativamente alla programmazione 2007-2013, lo Stato, o la Regione, ove accertino ritardi ingiustificati nell’adozione di atti di competenza degli entiterritoriali, possono intervenire in via di sussidiarietà, sostituendosi all’ente inadempiente secondo quanto disposto dai commi 3 e 4 del presente articolo.3. Le amministrazioni competenti all’utilizzazione dei diversi fondi strutturali, nei casi in cui riscontrino criticità nelle procedure di attuazione dei programmi, dei progetti e degli interventi di cui al comma 2, riguardanti la programmazione 2007-2013, convocano una Conferenza di servizi al fine di individuare le inadempienze e accertarne le eventuali cause, rimuovendo, ove possibile, gli ostacoli verificatisi.4. Ove non sia stato possibile superare le eventuali inadempienze nel corso della Conferenza di servizi di cui al comma 3, le ammi nistrazioni, per la parte relativa alla propria competenza, comunicano all’ente territoriale inadempiente i motivi di ritardo nell’attuazione dei programmi, progetti e interventi di cui al comma 2 e indicano quali iniziative ed atti da adottare. In caso di ulteriore mancato adempi- mento, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, l’amministrazione dello Stato, sentite le Regioni interessate, adotta le iniziative necessarie al superamento delle criticità riscontrate, eventualmente sostituendosi all’ente inadempiente attraverso la nomina di uno o più commissari ad acta.[WWF cit.]
Questa è la vecchia norma sulle acque di falda.
Art. 243.
Acque di falda
1. Le acque di falda emunte dalle falde sotterranee, nell'ambito degli interventi di bonifica o messa in sicurezza (1) di un sito, possono essere scaricate, direttamente o dopo essere state utilizzate in cicli produttivi in esercizio nel sito stesso, nel rispetto dei limiti di emissione di acque reflue industriali in acque superficiali di cui al presente decreto.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 104, ai soli fini della bonifica dell'acquifero, è ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nella stessa unità geologica da cui le stesse sono state estratte, indicando la tipologia di trattamento, le caratteristiche quali-quantitative delle acque reimmesse, le modalità di reimmissione e le misure di messa in sicurezza della porzione di acquifero interessato dal sistema di estrazione/reimmissione. Le acque reimmesse devono essere state sottoposte ad un trattamento finalizzato alla bonifica dell'acquifero e non devono contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle presenti nelle acque prelevate.
(1) Comma così modificato dall’art. 8-quinquies del Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 208 [tratto da qui, modifica nota (1) tratta da qui]