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Dall’ACE all’APE: una svolta saggia ma ancora da collaudare

Creato il 20 maggio 2014 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
Dall’ACE all’APE: una svolta saggia ma ancora da collaudare

Rilevante ambito di indagine, sia a livello normativo che prettamente tecnico-ingegneristico è oggi, il settore relativo all’analisi della capacità energetica dei fabbricati.

Ciò, soprattutto perché, mentre in Italia è forte l’esigenza di adeguare i diversi ambiti di interesse civico ai dettami europei, dall’altro lato lo stesso ordinamento giuridico non offre una legislazione tecnica uniformemente applicabile su tutto il territorio nazionale.

Prodromico è, quindi, capire come si sia evoluta in Italia la normativa relativa alla prestazione energetica dei fabbricati e come tale evoluzione ha inciso, e tutt’ora incide, in ambito ingegneristico.

L’ex ACE (Attestato di Certificazione Energetica) è un documento che ha origine nel decreto legislativo del 19 agosto 2005, n.192 Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005 – suppl. ord. n. 158) e che deve essere redatto da tecnici abilitati operanti sia in veste di dipendenti di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di professionisti singoli o associati, iscritti ai relativi ordini e collegi professionali ed abilitati all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti.

Le certificazioni hanno durata di 10 anni, a prescindere dall’eventuale e successivo aggiornamento delle disposizioni regionali. Successivamente si è registrato un vero e proprio boom normativo di settore:

- dal primo luglio 2009 è scattato l’obbligo di dotare dell’ACE tutti gli edifici o porzioni di edifici trasferiti a titolo oneroso (art. 6, comma 1-bis, lettera c) del DLGS 192/2005 del 19 agosto 2005).

- il 10 luglio 2009, son state pubblicate le Linee Guida Nazionali per la Certificazione Energetica degli Edifici, le cui disposizioni si applicano alle Regioni e Province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare dei propri strumenti di certificazione energetica degli edifici e che perdono di efficacia nel momento in cui entrano in vigore gli strumenti attuativi regionali di certificazione energetica. Il che significa che, in caso di norme regionali, bisogna far riferimento ad esse;

- il decreto legge del 4 giugno 2013, n.63 Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.130 del 5 giugno 2013 ha sostituito l’attestato di certificazione energetica ACE con l’APE, Attestato Prestazione Energetica.

Certificazione energetica in Campania: a che punto siamo?
Ciò detto, particolare attenzione merita la situazione esistente in Campania ove non si è ancora legiferato in materia di certificazione/efficienza energetica degli edifici.

Tale Regione è soggetta alla direttiva europea 2002/91/CE sui consumi ed il rendimento energetico degli edifici, recepita in Italia dal decreto 19 agosto 2005, n. 192 che regolamenta le prestazioni energetiche degli edifici e dalle successive modifiche integrative sui suoi decreti attuativi, modifiche tra le quali meritano speciale menzione:

- il DM Sviluppo economico 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), più volte modificato;

- il DPR 2 aprile 2009, n. 59 (Rendimento energetico in edilizia – Regolamento di attuazione). Sarà abrogato al momento della completa attuazione delle modifiche introdotte nel DLGS 192/2005 a recepimento della successiva direttiva 2010;

- il DPR 16 aprile 2013, n. 74 (Definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione controllo e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari);

- il DPR 16 aprile 2013, n. 75 (Criteri di accreditamento dei certificatori energetici degli edifici).

Grazie a tale decreto è immediato capire quali edifici siano soggetti o meno alla prestazione e chi sia il soggetto abilitato a rilasciarla, al riguardo la Regione stessa agli artt. 6 e 7 della proposta di legge n. 132 stabilisce per quali categorie sia richiesta obbligatoriamente l’APE e quali ne siano i soggetti deputati al rilascio attraverso un vero e proprio elenco dei soggetti abilitati e/o accreditati al rilascio ed un  Registro Regionale dei Certificatori Energetici.

È d’uopo, inoltre, precisare che con il decreto ministeriale 22 novembre 2012, in vigore dal 28 dicembre 2012, è stata disposta l’abrogazione del paragrafo 9 dell’allegato A del DM 26 giugno 2009 recante: «Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici»: non è quindi più possibile autocertificare la Classe G delle unità immobiliari.

Gli Attestati d Prestazione Energetica (APE), redatti dai tecnici incaricati, debbono essere inviati entro 15 giorni dall’emissione, a loro cura, in originale, in merito a questo basti consultare il d.d. n. 290 del 23 dicembre 2013.

I software impiegati per il rilascio delle prestazioni sono contraddistinti dal seguente simbolo e sono facilmente visionabili sul sito del CTI a questo link.

cti DallACE allAPE: una svolta saggia ma ancora da collaudare

In base ad un controllo effettuato nella Regione è risultata una serie di errori e inesattezze come ad esempio: omissione della dichiarazione di indipendenza del certificatore, assenza della dichiarazione di resa dell’APE in forma di atto notorio e/o allegazione del documento di identità del certificatore, e molto altro.

È facile intuire, quindi, che il professionista che rilascia un attestato eseguito con un software non certificato o redatto da un non abilitato o non presente nel Registro dei Certificatori, o incorrente in qualsiasi altra violazione relativa alla procedura legalmente prevista sarà adeguatamente sanzionabile.

L’evoluzione della normativa di settore, nel prevedere il passaggio dall’ACE all’APE ha notevolmente inciso anche sulla consistenza economica dei traffici degli immobili cui queste attestazioni ineriscono.

In base a quanto previsto dall’art. 5 della proposta di legge n. 132, infatti, si rende più onerosa la stipula dei canoni di affitto: si aprono due strade, la prima consta nella conversione da Ace in Ape stabilendo una classificazione di qualità degli immobili, la seconda prevede con la sua applicazione ai nuovi contratti di affitto un aumento degli importi degli stessi, in quanto i costi di emissione del certificato saranno interamente a carico dei proprietari. Problema a livello nazionale, vedendo le ultime rilevazioni ISTAT, dato che nel terzo trimestre 2013 le convenzioni di compravendita di unità immobiliari scendono del 4,8% rispetto allo stesso periodo del 2012.

Con tale provvedimento si inciderà negativamente sul mercato degli affitti, in un momento di estrema difficoltà economica e sociale; segue che i bilanci di questi primi anni di applicazione della normativa energetica non sono stati, come ci si attendeva, soddisfacenti. Non bisogna dimenticare inoltre che in un contesto simile, i proprietari, da un lato hanno avvertito l’obbligo di procurarsi la certificazione energetica come un ulteriore e inutile pagamento (si consideri l’ICI), dall’altro gli acquirenti, non hanno preso piena coscienza dell’importanza e dei suggerimenti della certificazione energetica; nel contempo i tecnici hanno beneficiato di questo sfruttando la nuova via di lavoro presentatasi davanti redigendo certificazioni a costo stracciato.

Non si deve dimenticare la realtà campana che presenta, rispetto alla quella nazionale, delle particolarità perché:

- i problemi dell’isolamento termico e del riscaldamento, a causa del clima diventano  di secondaria importanza;

- la realizzazione di nuove costruzioni è pressoché inesistente;

- il patrimonio edilizio vigente è prevalentemente costituito da immobili di vecchissima costruzione con qualità energetiche carenti.

Mi permetto di condividere alcune indicazioni sulle possibili soluzioni al problema esposte anche da Giuseppe di Transo:

- aliquote di imposte dirette rapportate alla classe energetica;

- aliquote di imposta di registro da pagare in caso di acquisto rapportate alla classe energetica, oppure agevolate a chi si impegni a migliorare entro un periodo di tempo prefissato la classe energetica.

Ciò detto non ci resta che aspettare di toccare con mano quelli che saranno i risvolti pratici e concreti di questa nuova APE nei diversi settori di interesse civico.

Ai posteri l’ardua sentenza!


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