Due post pugliesi d’altronde è una Regione con grandi ricchezze in ogni ambito magari poco sviluppate. In questo caso è l’ente pubblico che propone due norme entrambe interessanti ed una tutta da sperimentare se riuscirà a creare lavoro e turismo, oltre che cultura.
Legge n. 40 del 10 dicembre promulgata dal Consiglio Regionale sui “Boschi didattici”. Per me è una novità, magari solo in termine di titolo, ma vi trascrivo i primi articoli perhè è aperta anche al privato-sociale.
Art. 1
Finalità
1. La Regione Puglia promuove la conoscenza del comparto forestale, sostiene l’attività di divulgazione forestale e ambientale, diffonde la cultura della tutela e conservazione del patrimonio boschivo, valorizza le figure agro-forestali operanti sul territorio e incentiva forme di reddito complementare alla produzione forestale.
2. La Regione Puglia, per perseguire i fini di cui al comma 1:
a) riconosce i soggetti proponenti di cui all’articolo 3, comma 2;
b) attribuisce la denominazione di “bosco didattico della Puglia”;
c) istituisce il circuito dei “Boschi didattici della Puglia”.
Art. 2
Definizioni
1. Il “bosco didattico” è l’area boscata, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57), di proprietà pubblica e privata, quale insieme di presenze vegetali e animali, di habitat, di tradizioni culturali, di contesti storici e antropologici.
2. Il “circuito” è l’insieme dei boschi iscritti all’Albo regionale di cui all’articolo 3.
3. Le “attività” nel bosco didattico sono riconducibili alla ricerca scientifica, alla didattica, alla formazione selviculturale, allo studio entonografico, storico e culturale, tutte legate al bosco e finalizzate alla valorizzazione delle specifiche vocazioni dell’area designata. Sono, altresì, “attività didattiche” quelle di formazione e divulgazione della cultura forestale e ambientale e di promozione dei valori ambientali e sociali presenti nell’area boscata.
4. Il “gestore” del bosco didattico è un ente pubblico, un’associazione, una cooperativa o un privato che svolge le attività di cui al comma 3.
5. L’”operatore” del bosco didattico è la personalità fisica o giuridica alla quale compete l’attività didattica di cui al comma 3.
6. L’”aula didattica” è il luogo o l’area attrezzata del bosco nella quale si esercitano le attività di cui al comma 3.
Come vedete per un turismo sostenibile , sociale e come valorizzazione della biodiversità può essere uno strumento da studiare e sperimentare.