Proc. Zappatori
La Corte dei Conti di Trieste non può denunciare e perseguire solo quei casi dove vi è rilevanza mediatica; non esistono danni erariali di serie A o di serie B. La lotta alla corruzione e alle “progettazioni facili”, specie se questa viene intesa nel senso più ampio di “mal amministrazione”, in questo contesto, svolge un ruolo chiave, in quanto consente di liberare energie vitali compresse, che possono aiutare lo sviluppo dei mercati, e favorisce situazioni di emersione delle attività economiche che giovano al sistema generale della fiscalità. I fenomeni di mala-gestione vanno perseguiti con rigore perché incidono con conseguenze profondamente negative sulla Comunità, non solo in termini di lesione del principio della concorrenza, con effetti deprimenti sul sistema economico, ma anche sotto il profilo etico-sociale. L’incremento di gravi episodi illegalità nell’ambito delle pubbliche amministrazioni può minare la credibilità delle istituzioni pubbliche nazionali e comunitarie, favorendo il consolidarsi nella società di atteggiamenti negativi di mancanza di fiducia sul corretto funzionamento dell’ordinamento democratico.
1 – La nuova nota interpretativa della Procura generale sull’obbligo di denuncia di danni erariali ai Procuratori regionali presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.
Tra le fonti di conoscenza per il P.M. presso il giudice contabile di possibili danni erariali quelle provenienti dalla stessa amministrazione danneggiata possono assumere un particolare valore sia perché il contatto diretto con la fattispecie dannosa può conferire alle stesse un più significativo valore almeno indiziario( anche per la possibilità di una maggiore completezza nella descrizione del fatto) sia perché le stesse hanno un indiretto valore di deterrenza.
Nel 2007 è stata diramata dalla Procura generale una nuova nota interpretativa( n. 9434/2007P del 2 agosto 2007) in materia di obbligo di denuncia di danno erariale ai Procuratori regionali presso le sezioni giurisdizionali della Corte.
Le ragioni giustificative di tale nuovo intervento della Procura generale sono state:
- L’ampliamento dei confini della giurisdizione contabile, a seguito delle note pronunce della Corte di cassazione in merito alla sussistenza della cognizione del giudice contabile sulla responsabilità di amministratori o dipendenti per danni causati ad enti pubblici economici ed a società a partecipazione pubblica e di recenti interventi legislativi( in materia di danno ambientale, si veda ad es. l’art. 313, comma 6, del d.lg.vo n. 152 del 3 aprile 2006);
- le modifiche alla legge n. 241 del 1990, operate dalla legge n. 15 del 2005, per quanto attiene alle funzioni del dirigente delle unità organizzative e del responsabile del procedimento amministrativo, che ha comportato la possibilità di una più facile individuazione dei soggetti che gestiscono o controllano concretamente i vari procedimenti amministrativi o le loro varie fasi, indipendentemente dalla qualifica formale rivestita dagli stessi all’interno delle varie strutture;
- gli spazi di potestà di regolamentazione, in materia di disciplina dei procedimenti amministrativi e di organizzazione interna, riconosciuti alle Regioni ed agli enti locali dal nuovo titolo V della Costituzione e quindi anche nell’individuazione dei soggetti tenuti ad effettuare le denunce di danni erariali. Infatti, com’è noto, l’art. 117 della Costituzione prevede in materia di organizzazione interna una potestà regolamentare in capo agli enti locali ed alle regioni;
- l’espressa previsione normativa dell’obbligo di denuncia a carico di ulteriori soggetti pubblici e la sopravvenuta modifica di alcune norme richiamate nell’indirizzo;
- nuovo raccordo fra il P.M. presso il giudice contabile e le autorità giudiziarie ordinarie attraverso l’obbligo di trasmissione delle sentenze di condanna per delitti commessi da pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, previsto dagli art.li 6 e 7 della legge n. 97 del 2001;
L’obiettivo di tale nota è stato, in primo luogo, quello di ottenere il massimo della collaborazione nella denuncia di possibili danni erariali, da parte dei soggetti tenuti al relativo obbligo, in modo da consentire al Pubblico Ministero di attivarsi con tempestività, disponendo di ogni utile elemento di valutazione, nei confronti dei presunti responsabili, anche attraverso l’utilizzo di tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore, compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale previsti dal codice civile, così come prevede l’art. 1, comma 174, della legge n. 266 del 2005.
In proposito, occorre dire che la Suprema Corte ha già riconosciuto la sussistenza della giurisdizione contabile sull’esercizio di un’azione revocatoria da parte del P.M.( Cass. sez. un. ord. n. 22059 del 2007).
Tale decisione è particolarmente rilevante in quanto riconosce espressamente la circostanza che la suddetta disposizione è da considerare una vera e propria interpositio legislatoris, idonea ad ampliare l’àmbito di giurisdizione del giudice contabile. Infatti, il Giudice di legittimità ha testualmente affermato che “la conclusione della devoluzione alla giurisdizione del giudice contabile delle controversie in argomento, oltre che imposta dalla lettera della legge è anche coerente con il suo scopo, esplicitato nel fine di realizzare una più efficace tutela dei crediti erariali: tutela che indubitabilmente compete alla Corte dei conti apprestare, per le azioni di accertamento e di condanna, e che egualmente deve ritenersi esserle stata affidata per quelle “a tutela delle ragioni del creditore” e per “i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale”, in quanto rispetto alle prime hanno carattere accessorio e strumentale”. Ma allora perché non vogliono aprire i procedimenti?
Sarebbe il caso di cominciare a perseguire i reati che stanno per scadere altrimenti siamo sempre alle solite; però a noi ci chiedono di giustificare 8 euro spesi nel 2008!
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