Nella nozione di danno biologico rientrano tutte le ipotesi di danno “non reddituale”, compresi i danni alla vita di relazione e i danni da riduzione della capacità lavorativa generica (alla luce di tale principio, la Corte ha considerato legittima la condanna del Ministero al risarcimento integrale, in favore dell’alunno minorenne infortunatosi mentre era a scuola, del danno biologico, anche futuro, in termini extracontrattuali, ricomprendendo anche un danno per perdita di chanche professionali e lavorative).
Cassazione Civile, Sez. III, 14 Giugno 2012, n. 9708
Teramo, 28 Giugno 2012 Avv. Annamaria Tanzi
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