Approfondiamo quali sono i documenti che devono essere riportati nella dichiarazione o denuncia di successione, i documenti che devono essere necessariamente prodotti per la liquidazione dell'imposta e gli allegati da produrre in copia autentica e quali possono essere gestiti con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio per fornire qualche chiarimento in più o cercare di rispondere alle vostre domande.
Quali dati si devono essere riportati nella denuncia di successione
I dati da inserire nella denuncia di successione successoria sono prima di tutto le informazioni anagrafiche relative al di cuius ossia il defunto comprensivo della residenza e del codice fiscale; in seguito si dovranno dare anche i riferimenti anagrafici e l'indirizzo residenza di tutti i soggetti chiamati all'eredità o dei legatari comprensivi di una dichiarazione o uno stato di famiglia che evidenzi il grado di parentela o affinità che questiultimi hanno nei confronti del de cuius.
Allegati da produrre obbligatoriamente nella dichiarazione di successione
Oltre agli elementi anagrafici descritti sopra dei soggetti coinvolti sarà necessario produrre appena di nullità il certificato di morte o risolta. Per fare questo sarà possibile ricorrere anche alle dichiarazioni sostitutive di atto notorio ex articolo due della legge numero 15 del 1968 di cui vi riporto un fac simile.
Inoltre sarà necessario laddove sia possibile avere una copia autenticata del testamento ossia il testamento in originale.
Inoltre sarà necessaria una descrizione analitica di tutti i beni e diritti compresi nell'attivo ereditario.Per approfondire la composizione dell'attivo potete leggere un articolo dedicato a i beni e diritti che entrano nell'attivo ereditario.
Sarà necessario inoltre produrre eventuali accettazioni o rinunce dei chiamati all'eredità o dei legatario. Inoltre qualora ne siete a disposizione dovreste avere la possibilità di reperire tutti gli atti a titolo oneroso che sono stati compiuti dal de cuius negli ultimi sei mesi di vita.
Eventuali donazioni del defunto in periodi precedenti
Stesso discorso di cui sopra per quello che concerne eventuali donazioni fatte dal de cuius in quanto potrebbero essere impugnabili come gli atti descritti sopra. Il capitolo delle donazioni è molto importante in quanto non solo individua o può individuare delle azioni effettuate dal di cuius in epoca antecedente la morte che potrebbero essere impugnate dagli eredi o dai legatari aventi diritto.
Solo a titolo di esempio per quello che concerne la quantificazione dell'attivo ereditario questo viene aumentato di tutte le donazioni fatte fino al decessocalcolate al loro valore di mercato desumibile alla data di apertura della successione.
La finalità è sempre quella di quantificare al netto di eventuali oneri deducibili o passività deducibili le effettivo attivo ereditario da trasferire ai legatario o eredi i quali saranno soggetti all'imposta sulla successione in modo da evitare
Inoltre sarà necessario produrre anche un estratto dei crediti vantati verso gli enti con le amministrazioni pubbliche.
In seguito sarà auspicabile produrre anche i documenti relativi a passività, oneri deducibili, e eventuali riduzioni o detrazioni dell'attivo ereditario. Esistono poi dei documenti che non devono più essere allegati alla dichiarazione di successione tra cui i più importanti sono senza dubbio le copie autentiche degli atti notarili e degli estratti catastali relativiad eventuali proprietà immobiliari del de cuius.
Altra documentazione da produrre
Di riferimento normativa contenuta nell' articolo 30 del decreto legislativo numero 346 del 1990. che contiene l'elenco degli allegati da produrre che di seguito riepiloghiamo:
- a) il certificato di morte o la copia autentica della sentenza dichiarativa dell'assenza o della morte presunta;
- b) il certificato di stato di famiglia del defunto e quelli degli eredi e legatari che sono in rapporto di parentela o affinità con lui, nonche' i documenti di prova della parentela naturale;
- c) la copia autentica degli atti di ultima volontà dai quali è regolata la successione;
- d) la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulta l'eventuale accordo delle parti per l'integrazione dei diritti di legittima lesi;
- e) gli estratti catastali relativi agli immobili;
- f) un certificato dei pubblici registri recante l'indicazione degli elementi di individuazione delle navi e degli aeromobili;
- g) la copia autentica dell'ultimo bilancio o inventario di cui all'art. 15, comma 1, e all'art. 16, comma l, lettera b), nonchè delle pubblicazioni e prospetti di cui alla lettera c) dello stesso articolo e comma;
- h) la copia autentica degli altri inventari formati in ottemperanza a disposizioni di legge;
- i) i documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili nonche' delle riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 25 e 26.
- i-bis) il prospetto di liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta
sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili. L'attestato o la quietanza di versamento delle predette imposte o tasse deve essere conservato dagli eredi e dai legatari sino alla scadenza del termine per la rettifica, previsto dall'articolo 27, comma 3. - 2. Se il dichiarante è un legatario, alla dichiarazione devono essere allegati soltanto i documenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), nonche' quelli di cui alle lettere successive limitatamente all'oggetto del legato.
- 3. I certificati di morte e di stato di famiglia possono essere sostituiti dalle dichiarazioni di cui all'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
- 4. Per gli allegati redatti in lingua straniera si applica l'art. 11, commi 5 e 6, del testo unico sull'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
- 5. L'ufficio competente, se la dimostrazione delle passivita' e degli oneri o delle riduzioni e detrazioni richieste risulta insufficiente, ne da' avviso al dichiarante, invitandolo ad integrarla e, nel caso previsto nel secondo periodo dell'art. 23, comma 2, ad esibire in copia autentica gli assegni indicati nel certificato. I nuovi documenti devono essere prodotti entro sei mesi dalla notificazione dell'avviso.
- 6. Per i documenti provenienti da pubbliche amministrazioni che non siano stati rilasciati entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, compresi l'attestazione di cui all'art. 13, comma 2, e le attestazioni o altri documenti relativi alle riduzioni e alle detrazioni di cui agli articoli 25 e 26, si applica, purche' alla dichiarazione sia allegata copia della domanda di rilascio, la disposizione dell'art. 23, comma 4
A cosa servono i dati e gli allegati della dichiarazione di successione
Tali dati serviranno principalmente per la liquidazione dell'imposta di registro ipotecaria e catastale e di bollo derivanti dalla successione ossia il calcolo dell'imposta sulle successioni
Per liquidazione si intende il calcolo effettivo delle imposte da pagare sulla successione e che saranno effettuate direttamente dall'ufficio avuto evidenza dei documenti visti sopra.
In questo articolo approfondiamo la fattispecie relativa alle donazioni effettuate dal defunto o dei cujus prima del decesso e degli effetti che possono avere ai fini della quantificazione dell'imposta di successione e della loro.
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