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Decoro architettonico, l’abbaino resta anche se per il vicino è brutto

Creato il 17 aprile 2013 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
Decoro architettonico, l'abbaino resta anche se per il vicino è brutto

Se un’opera edilizia è compatibile con il decoro architettonico, non altera la stabilità dell’edificio nel quale è realizzata e ha, quindi, ottenuto la concessione edilizia da parte del Comune, non può essere demolita perché il vicino la considera esteticamente brutta.

Così hanno deciso il 10 aprile scorso i giudici della Corte di cassazione Civile con la sentenza n. 8775, intervenendo sulla costruzione di un abbaino che aveva ottenuto il via libera dal Comune.

Secondo i giudici, la costruzione dell’abbaino non aveva arrecato pregiudizio alla finestra del vicino e non costituiva innovazione tale da arrecare pregiudizio alla stabilità e alla sicurezza del fabbricato.

“La Corte di Trento (Corte di appello n.d.r.) ha avuto modo di chiarire che era priva di fondamento la censura con la quale l’attuale ricorrente lamentava che l’abbaino era orrendo e ciò, per due ragioni: 1) sia perché l’unico dato certo ed acquisto in atti era la CEC del Comune di (omissis) che ha rilasciato la licenza per la realizzazione dell’opera giudicata di conseguenza compatibile con il decoro architettonico del fabbricato; 2) Sia perché la CTU svolta nel giudizio di primo grado aveva accertato che non vi era alterazione del decoro architettonico. Pertanto, la Corte di Trento non ha omesso di motivare ma ha fondato, la sua decisione, in particolare, sulle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio che ha fatto proprie. Né la motivazione di cui si dice appare insufficiente o contraddittoria perché la sentenza di merito, nella misura in cui recepisce le conclusioni cui è approdato il c.t.u. non richiede apposita motivazione atta a riprodurre l’iter tecnico – valutativo dell’ausiliario del giudice ed in particolare quando, come nel caso specifico, le parti e i loro consulenti non abbiano sviluppato argomentazioni atte ad infirmare quelle conclusioni”.

L’aspetto estetico dell’opera non sarebbe, quindi, un motivo legittimo per far demolire l’opera in quanto la perizia del consulente tecnico d’ufficio svolta nel giudizio di primo grado, secondo la quale il Comune, avendo rilasciato la licenza per la realizzazione dell’opera, l’aveva di conseguenza giudicata compatibile con il decoro architettonico del fabbricato.

Di conseguenza se l’amministrazione locale ha dato l’ok per l’abbaino, non importa se al vicino piaccia o meno.

 


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