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Decreto del Fare 2, obiettivo: rimodulazione degli incentivi alle rinnovabili

Creato il 11 settembre 2013 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
Le rinnovaili nel Decreto del Fare 2

Il Decreto del Fare 2, che avrebbe lo scopo completare il processo di semplificazioni e rilancio dell’economia, è attualmente in lavorazione. In questo articolo analizziamo due dei suoi obiettivi: prima di tutto la rimodulazione degli incentivi alle rinnovabili perché non pesino in bolletta, il secondo luogo le conseguenze dell’assenza dell’APE dai contratti di vendita.

Uno degli obiettivi del Decreto del Fare 2 è dunque quello di rimodulare gli incentivi alle energie rinnovabili perché non pesino sulla bolletta elettrica.

Dal 2016 i produttori potranno, se il Decreto del Fare 2 diverrà effettivo, scegliere se continuare a godere degli incentivi residui oppure scegliere una loro rimodulazione.
Se il produttore decide di usufruire ancora del regime incentivante, continua a beneficiare della tariffa.
Se il produttore decide di rimodulare l’incentivo, dal 1° gennaio 2014 avrebbe accesso a un incentivo più basso del precedente e la nuova tariffa verrebbe applicata per il periodo residuo più sette anni.
Sempre se il Decreto del Fare 2 entra in vigore, l’opzione deve essere esercitata entro il 31 marzo 2014 con richiesta al Gse. La rimodulazione non si applicherebbe agli impianti non fotovoltaici, incentivati con DM 6 luglio 2012, tranne quelli che ricadono nel regime transitorio e quelli incentivati dal provvedimento 6/1992 del Comitato interministeriale dei prezzi.

La bozza propone di coprire il costo degli oneri per l’incentivazione del fotovoltaico e delle altre rinnovabili con l’emissione di obbligazioni, oneri che nel 2013 sono cresciuti da 4,5 a 11 miliardi di euro all’anno dal 2010. Il Decreto del Fare 2 propone quindi che nel periodo 2014-2017 il Gse provveda a una raccolta di risorse sul mercato finanziario per un ammontare annuo stabilito dal Ministro dello sviluppo economico, tenendo in considerazione anche della differenza di prezzo dell’energia elettrica tra l’Italia e altri Paesi europei.

L’assenza dell’APE dai contratti di vendita: quali conseguenze?
La bozza del Decreto del Fare 2 sostituisce con sanzioni amministrative la nullità dei contratti di vendita, trasferimento a titolo gratuito o locazione di beni immobili, prevista se non c’è l’attestato di prestazione energetica. Motivo? Fare cassa? Secondo il Ministero dello Sviluppo Economico, no, o almeno non solo. La nullità è una conseguenza eccessiva secondo il Ministero. La disposizione potrebbe inoltre incidere negativamente nel settore immobiliare in crisi; infine, negli atti di trasferimento a titolo gratuito ci sarebbe un onere eccessivo a carico del donante.

Al momento la situazione è così regolata: l’Ape va allegato a tutti gli atti traslativi a titolo oneroso, altrimenti il contratto viene annullato. Per l’APE allegato agli atti a titolo gratuito che comportano “il trasferimento di immobili”, l’obbligo vige quando il trasferimento di una proprietà su un immobile non comporta un corrispettivo in denaro o in natura.
La nullità può essere fatta valere da chiunque, può essere rilevata d’ufficio dal giudice e non è soggetta a prescrizione.

Il Decreto del Fare 2 propone, per chi non allega l’attestato di prestazione energetica ai documenti, una multa di 250 euro per le locazioni e di 500 euro per le compravendite. Per gli atti di trasferimento a titolo gratuito rimarrebbe in vigore l’inserimento dell’apposita clausola di presa visione prevista dal D.lgs. 192/2005.

Sul Decreto del Fare (il primo) abbiamo invece fatto uno speciale: leggi la pagina dedicata al Decreto del Fare e le semplificazioni in edilizia.


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