Negli interventi di demolizione e ricostruzione, la sagoma non è più rilevante ai fini della individuazione del titolo edilizio abilitativo più adatto da richiedere. È questa, tra le tante, una delle novità apportate al Testo Unico Edilizia con il nuovo Decreto del Fare, pubblicato in Gazzetta Ufficiale venerdì scorso (leggi Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Fare).
A scriverlo è Giuseppe Sciscioli, avvocato e docente formatore per gli enti locali, in un articolo in via di pubblicazione sulla rivista L’Ufficio Tecnico, che analizza le novità apportate dal Decreto del Fare alla disciplina edilizia.
“Dal 2010 ad oggi”, scrive Sciscioli, “prima il Governo Berlusconi poi il Governo Monti infine il Governo Letta hanno sfornato, complessivamente, circa una dozzina di riforme del settore edilizio”.
“Le ultime modifiche apportate al Testo Unico Edilizia dal decreto legge n. 69 del 24 giugno 2013 testimoniano, se mai ce ne fosse ancora bisogno, che la materia dell’edilizia sia considerata un fertile terreno nel quale gettare a piene mani i semi della ripresa economica”, prosegue l’articolo.
La norma sugli interventi di demolizione e ricostruzione, in particolare, è la novità più rilevante apportata al d.P.R. 380/2001 dal Decreto del Fare. Nelle intenzioni del Governo, è la tesi dell’autore, la norma “è finalizzata a sbloccare i cantieri accelerando le pratiche edilizie di quei progetti che non incidono sui parametri urbanistici del territorio, non aggiungendo nuove edificazioni da valutare poiché danno vita a mere sostituzioni edilizie, cioè autentiche rottamazioni di fabbricati preesistenti con nuovi”.
La novità di maggiore impatto, contenuta nell’art. 3 comma 1 lett. d) del d.P.R. 380/2001, è che nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia rientrano anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione di manufatti esistenti nel rispetto della cubatura ma non anche della sagoma, tranne i casi di edifici vincolati ai sensi del Codice Urbani (leggi anche Decreto del Fare, resta fitto il mistero della Sagoma … edilizia).
“Adesso”, scrive Sciscioli, “il d.l. 69/2013 fa rientrare la fattispecie della demolizione e ricostruzione di un fabbricato originario con uguale volumetria ma con diversa sagoma nell’ambito della ristrutturazione edilizia e non più della nuova costruzione, per cui d’ora in poi basterà una semplice SCIA in luogo del permesso di costruire, tranne nel caso di immobili vincolati” (per ulteriori approfondimenti consulta la nostra Pagina Speciale Testo Unico Edilizia).
Non solo. Rientra fra le ipotesi di ristrutturazione edilizia, per cui basterà la SCIA, anche il ripristino di edifici crollati o la ricostruzione di vecchi ruderi (ipotesi prima qualificata dalla giurisprudenza come “nuova costruzione” e dunque assoggettata a permesso di costruire), purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza, per es. con documentazione catastale, fotografica, titolo di proprietà. Anche in questo caso, purché si rispettino volume e sagoma: in caso contrario servirà il permesso di costruire.
Sono dunque due le conseguenze sulla disciplina edilizia portate dal Decreto del Fare: si amplia la gamma di interventi rientranti nella “ristrutturazione leggera” subordinati a SCIA e, come anticipato a inizio post, la sagoma non è più rilevante ai fini dell’individuazione del titolo edilizio abilitativo, come suggerito dalla modifica apportata all’art. 10 comma 1 lett. c) del d.P.R. 380/2001.
Con una eccezione: il caso dei fabbricati vincolati dal Codice Urbani.
Di Mauro Ferrarini