“L’obiettivo è la stabilizzazione e l’estensione dell’Ecobonus a partire dal 2014″ a dirlo è il presidente della Commissione ambiente, Ermete Realacci, presentando alla Camera l’emendamento che renderà strutturale la Detrazione 65% per interventi di riqualificazione energetica degli edifici e che è stato approvato durante la discussione per la conversione in legge del DL 63/2013.
L’emendamento ha ricevuto anche l’OK da parte del Governo nella persona del Ministro delle infrastrutture Lupi che pochi giorni fa all’Assemblea dell’ANCE aveva auspicato un intervento per stabilizzare definitivamente gli incentivi propri della Detrazione 65% e della Detrazione 65% (leggi anche Lupi: “Dal 2014 stabili la Detrazione 50% e la Detrazione 65%”)
Tra le principali modifiche approvate si segnala l’estensione dell’Ecobonus agli interventi di adeguamento antisismico nelle aree a più alto rischio sismico. Nel testo approvato, la Detrazione 65% potrà essere chiesta per gli edifici ricadenti nelle zone a più alto rischio sismico (zona 1 e 2 della mappa stilata dalla Protezione Civile) e solo per la prima casa e per i fabbricati produttivi (per approfondire leggi Detrazione 65%, sì all’estensione su antisismica e bonifica amianto)
Detrazione 65% estesa anche per gli interventi di bonifica dei manufatti edilizi contenenti amianto e per “l’installazione di impianti di depurazione delle acque da contaminazione di arsenico di tipo domestico, produttivo e agricolo nei comuni dove è stato rilevato il superamento del limite massimo di tolleranza stabilito”.
Si prevede, inoltre, che l’ENEA effettui il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica di edifici e degli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali.
Ricordiamo infine che tra le più significative novità introdotte dal decreto 63/2013 che interviene significativamente sul d.lgs. 192/2005 (rendimento energetico degli edifici) vi sono:
1. Riforma nella metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche negli edifici (leggi anche Attestato di Prestazione Energetica, si continua con le vecchie regole … per ora)
2. Sostituzione dell’attestato di certificazione energetica (ACE) con l’attestato di prestazione energetica (APE), documento che, a differenza di quello previsto nella previgente disciplina, è rilasciato da esperti qualificati e indipendenti (leggi anche Certificazione Energetica, l’ACE cambia nome e diventa APE. Ecco le novità)
3. Ridefinizione dell’impianto sanzionatorio in materia di certificazione energetica degli edifici (leggi anche Attestato di prestazione energetica (APE), ecco chi rischia le sanzioni)
4. Definizione della prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di una impresa abilitata tra i requisiti per la qualifica professionale degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili (articolo 17 del DL 63/2013).
5. Disciplina dei termini per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici ad energia quasi zero (leggi anche Edifici a Energia Quasi Zero, ecco il piano d’azione del DL 63/2013)
Di Mauro Ferrarini