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DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2015, n. 222 Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana per il trasferimento delle funzioni in materia di sanita’ penitenziaria

Creato il 08 febbraio 2016 da Raffaelebarone

(GU Serie Generale n.16 del 21-1-2016)

Entrata in vigore del provvedimento: 05/02/2016

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto lo statuto della Regione siciliana, approvato con regio
decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;
Visto l’articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n.
244;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30
maggio 2008;
Viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista
dall’articolo 43 dello Statuto della Regione siciliana, espresse
nella riunione del 12 ottobre 2015;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 6 novembre 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con i Ministri della giustizia, della salute, dell’economia
e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica
amministrazione;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Ambito operativo

1. La Regione siciliana esercita, nell’ambito del proprio
territorio, le attribuzioni degli organi statali centrali e
periferici nella materia della sanita’ penitenziaria, a norma
dell’articolo 20 in relazione all’articolo 17, lettere b) e c), dello
Statuto.
2. Il presente decreto disciplina le modalita’, i criteri e le
procedure per il trasferimento al Servizio sanitario della regione
delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse
finanziarie, delle attrezzature, arredi e beni strumentali relativi
alla sanita’ penitenziaria.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
– L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
– Il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455
(Approvazione dello statuto della Regione siciliana), di
seguito «statuto», e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
10 giugno 1946, n. 133 (edizione speciale) e convertito in
legge costituzionale dalla legge 26 febbraio 1948, n. 2,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1948, n. 58.
– La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato – legge finanziaria 2008) e’ pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, supplemento
ordinario. Il testo dell’art. 2, comma 283, e’ il seguente:
«283. Al fine di dare completa attuazione al riordino
della medicina penitenziaria di cui al decreto legislativo
22 giugno 1999, n. 230, e successive modificazioni,
comprensivo dell’assistenza sanitaria negli istituti penali
minorili, nei Centri di prima accoglienza, nelle comunita’
e negli Ospedali psichiatrici giudiziari, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
su proposta del Ministro della salute e del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze e con il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, di intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definiti, nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza
previsti dalla legislazione vigente e delle risorse
finanziarie di cui alla lettera c):
a) il trasferimento al Servizio sanitario nazionale di
tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della
giustizia minorile del Ministero della giustizia, ivi
comprese quelle concernenti il rimborso alle comunita’
terapeutiche delle spese sostenute per il mantenimento, la
cura e l’assistenza medica dei detenuti di cui all’art. 96,
commi 6 e 6-bis, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni, e per il collocamento nelle
medesime comunita’ dei minorenni e dei giovani di cui
all’art. 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272,
disposto dall’Autorita’ giudiziaria;
b) le modalita’ e le procedure, secondo le disposizioni
vigenti in materia, previa concertazione con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per
il trasferimento al Servizio sanitario nazionale dei
rapporti di lavoro in essere, anche sulla base della
legislazione speciale vigente, relativi all’esercizio di
funzioni sanitarie nell’ambito del Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della
giustizia minorile del Ministero della giustizia, con
contestuale riduzione delle dotazioni organiche dei
predetti Dipartimenti in misura corrispondente alle unita’
di personale di ruolo trasferite al Servizio sanitario
nazionale;
c) il trasferimento al Fondo sanitario nazionale per il
successivo riparto tra le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie, valutate
complessivamente in 157,8 milioni di euro per l’anno 2008,
in 162,8 milioni di euro per l’anno 2009 e in 167,8 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2010, di cui quanto a 147,8
milioni di euro a decorrere dall’anno 2008 a valere sullo
stato di previsione del Ministero della giustizia e quanto
a 10 milioni di euro per l’anno 2008, 15 milioni di euro
per l’anno 2009 e 20 milioni di euro a decorrere dall’anno
2010 a valere sullo stato di previsione del Ministero della
salute;
d) il trasferimento delle attrezzature, degli arredi e
dei beni strumentali di proprieta’ del Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della
giustizia minorile del Ministero della giustizia afferenti
alle attivita’ sanitarie;
e) i criteri per la ripartizione tra le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse
finanziarie complessive, come individuate alla lettera c),
destinate alla sanita’ penitenziaria.».
– Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
maggio 2008, n. 126, reca: «Modalita’ e criteri per il
trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle
funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse
finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in
materia di sanita’ penitenziaria.».
– L’art. 43 dello statuto prevede che una commissione
paritetica di quattro membri nominati dall’Alto commissario
della Sicilia e dal Governo dello Stato, determinera’ le
norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del
personale dello Stato alla regione, nonche’ le norme per
l’attuazione del presente statuto.

Note all’art. 1:
– Il testo dell’art. 17 dello statuto e’ il seguente:
«Art. 17. Entro i limiti dei principi ed interessi
generali cui si informa la legislazione dello Stato,
l’Assemblea regionale puo’, al fine di soddisfare alle
condizioni particolari ed agli interessi propri della
regione, emanare leggi, anche relative all’organizzazione
dei servizi, sopra le seguenti materie concernenti la
regione:
a) comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi
genere;
b) igiene e sanita’ pubblica;
c) assistenza sanitaria;
d) istruzione media e universitaria;
e) disciplina del credito, delle assicurazioni e del
risparmio;
f) legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza
ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle
leggi dello Stato;
g) annona;
h) assunzione di pubblici servizi;
i) tutte le altre materie che implicano servizi di
prevalente interesse regionale.».



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