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Decreto sviluppo: novità e semplificazioni per Privacy e DPS
Creato il 16 maggio 2011 da Studiocassaro
Il Decreto Legge n.138 cosiddetto "decreto sviluppo" in vigore dal 14 maggio 2011 contiene, tra le altre, alcune importanti novità in materia di privacy.L’art. 6 del medesimo decreto, allineandosi agli ordinamenti di altri paesi europei, limita l’ambito di applicabilità del codice sulla privacy alle persone giuridiche stabilendo che “in corretta applicazione della normativa europea le comunicazioni relative alla riservatezza dei dati personali sono limitate alla tutela dei cittadini, conseguentemente non trovano applicazione nei rapporti tra imprese”. Il Decreto, intervenendo sull’art. 5 del Codice (D.Lgs. 196/2003), introduce il comma 3 bis, nel quale si stabilisce che “Il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell’ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità amministrativo–contabili, come definite all’articolo 34, comma 1-ter, non è soggetto all’applicazione del presente codice.”. Viene chiarito inoltre che i trattamenti dei dati per finalità amministrativo-contabili sono quelli "...connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all’adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all’applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale – assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro". Dunque, se si trattano dati personali relativi a persone giuridiche, esclusivamente per questioni amministrativo-contabili, nel senso chiarito dalla nuova norma non c'è più bisogno di informative nè consensi da acquisire, niente consenso inoltre (ma rilascio comunque dell'informativa) per “la comunicazione di dati tra società, enti o associazioni con società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile ovvero con società sottoposte a comune controllo, nonché tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanei di imprese con i soggetti ad essi aderenti, per le finalità amministrativo contabili, come definite all’articolo 34, comma 1-ter”. Novità interessanti anche in materia di telemarketing poichè viene esteso anche agli indirizzi postali il regime dell’opt-out (servizio in base al quale un consumatore può decidere di non voler ricevere informazioni commerciali su un determinato prodotto o servizio) di recente introdotto nel nostro ordinamento in materia di marketing telefonico Con l'entrata in vigore del Decreto quindi, gli operatori di marketing diretto potranno utilizzare anche gli indirizzi degli abbonati contenuti negli elenchi telefonici per finalità promozionali senza bisogno di chiedere il consenso ma solo se gli utenti non abbiano richiesto l’iscrizione del proprio numero telefonico e del proprio indirizzo presso il registro delle opposizioni istituito agli inizi del 2011. Un'ulteriore semplificazione è rappresentata dall’esonero dall’obbligo di predisposizione del documento programmatico sulla sicurezza (DPS) “Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti”. Per tali soggetti, sulla base della nuova disciplina “la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall’obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal presente codice e dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B).”.