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Deputato Melis: interrogazione sui servizi psicologici in carcere

Creato il 28 giugno 2011 da Yellowflate @yellowflate

Deputato Melis: interrogazione sui servizi psicologici in carcereStamane il deputato Pd Guido Melis ha depositato una interrogazione sulla carenza, nelle carceri italiani, dei servizi psicologici. Riportiamo sotto il testo dell’interrogazione così come divulgato.

Al Ministro della Giustizia
MELIS
Per sapere; premesso che
Nella Legge 26 luglio 1975, n. 354 sull’ordinamento penitenziario, art. 80 o, per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento dei detenuti, l’amministrazione penitenziaria è stata autorizzata ad avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica;

in seguito alle successive integrazioni e modificazioni di tale legge e dalle successive circolari del Dipartimento per l’amministrazione penitenziaria tale figura ha assunto via via caratteristiche peculiari, precisandosi sempre meglio come quella di un esperto preposto all’osservazione scientifica della personalità del detenuto, al sostegno psicologico, alla prevenzione del rischio autolesivo e di suicidio, partecipando altresì in modo determinante alla équipe multidisciplinare cui è affidata la relazione finale al termine del periodo di osservazione;

in particolare è affidato agli esperti, oltre al colloquio di osservazione e trattamento della personalità, anche il colloquio volto a valutare i casi di applicazione sorveglianza particolare (ex art. 14 bis), motivi disciplinari, presenza di rischi di autolesionismo e anticonservativi, presenza di aggressività etero diretta, casi di isolamento diurno, valutazione delle difficoltà eventualmente rilevate da altri operatori penitenziari circa il comportamento del detenuto, disagi legati alla riduzione di trattamento intramurario nei detenuti sottoposti a regime del 14 bis o isolamento, sostegno psicologico, osservazione secondo il 4 bis (pacchetto sicurezza 2009) di un anno dei cosiddetti sex-offender, osservazione scientifica della personalità come strumento di valutazione per fornire al magistrato di sorveglianza indicazioni su revisione critica del reato e/o assenza di pericolosità sociale in vista dell’applicazione dei venefici premiali o delle misure alternative di detenzione;

pur incaricata di tali delicate funzioni, la figura dell’esperto ex art. 80 (circa 400 persone in tutta Italia) versa tuttora in una posizione di incertezza e instabilità lavorativa, la sua presenza essendo soggetta infatti ad un monte ore che sulla carta può arrivare alle 64 ore mensili ma che nella pratica corrente non supera le 20 (e in certi istituto si riduce sino al limite delle 3 ore al mese);

in questo modo la stessa ratio legislativa che presiedette alla istituzione di questa figura professionale viene di fatto vanificata, esponendo i detenuti a rischi gravissimi sul piano dell’incolumità personale, come del resto documentabile anche dalle sole statistiche recenti dei suicidi e degli atti di autolesionismo, ciò in contrasto aperto con quanto stabilito dall’art. 27 comma 3 della Costituzione;

40 esperti ex art. 80, rivoltisi al magistrato del lavoro hanno già ottenuto (es. presso i tribunali di Milano, Nuoro, Sulmona, Vasto, Frosinone, Pesaro e altri) il riconoscimento dei propri diritti e la condanna dell’amministrazione penitenziaria al risarcimento del danno, avendo riconosciuto i giudizi la natura subordinata della attività lavorativa in oggetto;

ciononostante l’Amministrazione penitenziaria di fatto disapplica sistematicamente le sentenze del giudice del lavoro;

quali sia la valutazione del Ministro circa l’indispensabile ruolo della figura professionale dell’esperto ex art. 80 nell’ambito della attuale politica carceraria, con particolare riferimento ai principi affermati in Costituzione;

quali misure concrete il Ministro intenda assumere, anche tenendo conto delle sempre più allarmanti statistiche sei suicidi nei penitenziari, per garantire il pieno ripristino della funzione garantita dagli esperti nelle carceri italiane;
se non ritenga il Ministro di intervenire presso l’Amministrazione penitenziaria da lui stesso dipendente per imporre il rispetto delle sentenze dei giudici del lavoro sopra menzionate.


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