Destinazione Italia, via libera alla Camera: ecco le novità in edilizia

Creato il 13 febbraio 2014 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT

La Camera dei Deputati ha dato il via libera al disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, il Destinazione Italia, che adesso va in Senato. Ecco le principali novità per l’edilizia:

Attestato di prestazione energetica (APE)
Con il passaggio alla Camera del Destinazione Italia è stato abrogato l’art. 1, comma 139, della L. 147/2013 (Legge di stabilità per il 2014) che rinviava l’obbligo di allegare l’APE ai contratti immobiliari al momento di entrata in vigore delle Linee guida per la certificazione energetica degli edifici.
Il pagamento della sanzione amministrativa per omessa allegazione dell’attestato di prestazione energetica non esenta dall’obbligo di presentarne dichiarazione o copia entro 45 giorni.
Solo se la prestazione energetica di eventuali schermature solari mobili aggiunte è di classe 2 o superiore, per il rilascio dell’attestato di prestazione energetica degli edifici, si tiene conto del raffrescamento derivante dalle schermature stesse.

Certificatori energetici
Nel Decreto Destinazione Italia viene modificato il Regolamento sui requisiti professionali dei certificatori energetici degli edifici Dpr 75/2013:
- innalzata da 64 a 80 ore la durata minima del corso di formazione necessario per diventare certificatore energetico degli edifici;
- l’obbligo del corso è stato cancellato per i laureati in: ingegneria aerospaziale e astronautica, biomedica, dell’automazione, delle telecomunicazioni, elettronica, informatica e navale;
- pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; scienze e tecnologie della chimica industriale (classi di laurea LM-20, LM-21, LM-25, LM-27, LM-29, LM-32, LM-34, LM-48, LM-71 e 25/S, 26/S, 29/S, 30/S, 32/S, 35/S, 37/S, 54/S).

Tra i diplomi che permettono la redazione delle certificazioni energetiche senza corso sono stati inseriti anche quelli in aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica, metalmeccanica.

Per quanto riguarda i requisiti di indipendenza e imparzialità dei certificatori energetici, all’interno del Destinazione Italia è stata inserita la norma: “Qualora il tecnico abilitato sia dipendente e operi per conto di enti pubblici o di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia, il requisito di indipendenza di cui al punto 3 è da intendersi superato dalle stesse finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti ed organismi” (all’articolo 3 del Dpr 75/2013, dopo il comma 1 – il DPR n. 75/2013 è in vigore il 12 luglio 2013).

Le Regioni e le Province autonome possono “riconoscere, quali soggetti certificatori, i soggetti che dimostrino di essere in possesso di un attestato di frequenza, con superamento dell’esame finale, di specifico corso di formazione per la certificazione energetica degli edifici, attivato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto del Presidente della Repubblica e comunque conforme ai contenuti minimi definiti nell’Allegato 1”.

Il Regolamento 75/2013 si applica anche per la redazione dell’Attestazione di Prestazione Energetica (APE) di cui alla Direttiva 2010/31/UE.

No a sanatorie sulle bonifiche dei siti inquinati
Alla Camera è stato sventato nel Destinazione Italia il rischio sanatoria sulle bonifiche dei siti inquinati, evitando l’aggiramento del principio “chi inquina paga” (articolo 4 del DL n. 145/2013): la revoca dell’onere reale per tutti i fatti precedenti all’accordo di programma è subordinata al rilascio della certificazione dell’avvenuta bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati da parte dell’Arpa (articolo 248 del Codice Ambientale). I fondi previsti nel provvedimento potranno essere utilizzati solo per favorire nuove attività produttive.

Riammesse le imprese individuali come terzo responsabile
Riammesse le imprese individuali al ruolo di terzo responsabile in materia di manutenzione e controllo di sicurezza degli impianti termici (corretta la norma di cui al comma 52 dell’Allegato A del decreto legislativo n. 192/2005), che limitava la possibilità di ricoprire il ruolo di terzo responsabile solo alle imprese costituite sotto forma di persona giuridica (srl, spa, coop, etc.), e non alle ditte individuali.

Condominio
Il Decreto Destinazione Italia cancella la norma che escludeva le opere e gli interventi per il contenimento del consumo energetico degli edifici dall’elenco delle innovazioni che potevano essere decise dalla maggioranza semplice dell’assemblea condominiale ai sensi dell’art. 1120, secondo comma, Codice Civile. Per queste innovazioni serve quindi la maggioranza qualificata.

Prezzi Minimi Garantiti e Spalma-incentivi
Gli impianti fotovoltaici fino a 100 kW e quelli idroelettrici fino a 500 kW vengono esentati dalla cancellazione dei Prezzi Minimi Garantiti. Modificato lo Spalma-incentivi previsto ai commi 3-6 dell’art. 1: un periodo residuo di incentivazione, al quale non si applica l’esclusione, per gli operatori che non accettano la rimodulazione, dagli incentivi in caso di interventi quali i potenziamenti o i rifacimenti. Secondo il Decreto Destinazione Italia, che ora deve passare al senato, per salvaguardare gli investimenti in corso, tale periodo residuo non può essere inferiore al 31 dicembre 2014 e può essere differenziato per ciascuna fonte, per tenere conto della diversa complessità degli interventi.


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