Nella dichiarazione dei redditi possiamo detrarre fino al 50% delle spese sostenute in caso di ristrutturazioni edilizie fino alla cifra massima di 96000 €, per ogni immobile in nostro possesso. Questa detrazione tuttavia compete solo le spese sostenute in un periodo successivo alla data del 26 giugno 2013, ovvero la data di entrata in vigore del dl n. 83/2012) e fino al al 30 giugno 2013.
Cosa bisogna fare per fruire di tale detrazione?
Dal 2011, a seguito dell’eliminazione dell’obbligo di invio della comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara e dell’obbligo di evidenziare in fattura il costo della manodopera, gli adempimenti formali sono stati decisamente snelliti.
Di seguito si elencano gli adempimenti attualmente necessari per poter usufruire delle detrazioni:
1) Abilitazioni amministrative
Bisogna procurarsi le abilitazioni amministrative (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori) prima di iniziare i lavori. Se per l’opera in progetto non fossero necessarie basta una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con la fata di inizio lavori e l’attestazione che gli stessi rientrino tra gli interventi agevolabili.
2) Comunicazione preventiva all’azienda sanitaria
Nel periodo antecedente all’inizio lavori, il contribuente è obbligato a comunicare alle ASL competenti per territorio (mediante raccomandata A/R) la data di inizio dei lavori stessi, la loro ubicazione, la natura delle opere, il committente e l’impresa esecutrice.
Questa comunicazione potrebbe anche venire omessa nel caso sia stata già effettuata a norma delle leggi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro o nel caso non sia prevista, ad esempio per alcune tipologie specifiche di intervento esentate dalle norme vigenti.
Conviene sempre farsi rilasciare l’atto di notorietà dall’impresa, con la quale dichiari di aver adempiuto a tutti gli obblighi in materia di sicurezza del lavoro e in materia contributiva perchè, se l’impresa non rispettasse gli obblighi di legge, il contribuente perderebbe il diritto all’agevolazione senza tale dichiarazione.
3) Indicazione dei dati in dichiarazione
I dati catastali vanno inseriti in dichiarazione dei redditi, e se questi lavori sono effettuati dal fruitore dell’immobile (come inquilino e comodatario) ci devono essere indicati gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.
4) Pagamento delle spese con bonifico
Il pagamento delle spese deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale. Dal bonifico devono risultare:
- la causale del versamento;
- il codice fiscale del soggetto che paga;
- il codice fiscale (o il numero di partita IVA) del beneficiario del pagamento.
Sull’importo del bonifico la banca o l’ufficio postale che ricevono l’accredito della somma effettuano una ritenuta del 4%.
Se di interventi realizzati su parti comuni di edifici residenziali, il bonifico deve riportare il codice fiscale dell’amministratore (o di uno dei condomini che effettua il pagamento), nonché quello del condominio.
Se più contribuenti volessero fruire di tale detrazione e sul bonifico sia stato indicato solo il codice fiscale di uno di tali soggetti, gli altri non perdono il diritto alla detrazione se espongono nella dichiarazione dei redditi, nello spazio relativo agli oneri agevolabili, il codice fiscale già riportato sul bonifico stesso.
In merito alla documentazione da conservare, di seguito si riporta la lista dei documenti:
- le fatture e le ricevute fiscali che documentino la spesa sostenuta;
- le ricevute dei bonifici bancari;
- le abilitazioni amministrative (concessioni, autorizzazioni o comunicazioni di inizio lavori), se previste (in alternativa, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà contenente la data di inizio lavori e attestante che si tratta di interventi agevolabili anche se non è richiesto un’abilitazione specifica);
- la documentazione catastale relativa all’immobile oggetto di intervento o, per gli immobili non accatastati, la domanda di accatastamento;
- ricevuta di pagamento dell’ICI, se dovuta (fino al 2011);
- le tabelle millesimali di ripartizione delle spese e la fotocopia della deliberazione dell’assemblea condominiale (solo per i lavoro condominiali);
- la dichiarazione di consenso ai lavori del proprietario (solo per i soggetti non proprietari dell’immobile oggetto dell’intervento).
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