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Detrazione 50%, il passaggio dell’agevolazione nella compravendita

Creato il 11 gennaio 2013 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
Detrazione 50%, il passaggio dell’agevolazione nella compravendita

Cosa succede e come ci si comporta con la detrazione 50% nel caso di cessione di un fabbricato ristrutturato? Il tema è di stringente attualità ed è stato approfonditamente analizzato con il recentissimo studio del Notariato n. 129-2012/T a cura di Nicola Forte. A novembre Ediltecnico.it aveva già trattato l’argomento con il post Detrazione 50%, cosa succede se cambia il possesso dell’immobile? L’uscita dell’analisi del Notariato è l’occasione per tornare sull’argomento, anche perché si contesta l’interpretazione fornita, a suo tempo, proprio dall’Agenzia delle Entrate.

In buona sostanza, lo studio del Notariato analizza le modalità di “trasferimento” delle quote di detrazione 50% residua in caso di compravendita di un immobile.

“Al fine di individuare la sorte della detrazione 50% residua degli oneri di ristrutturazione sostenuti per un immobile oggetto di trasferimento, è necessario verificare preventivamente la data dell’atto”, si legge nello Studio 129-2012/T Il Decreto Crescita: le detrazioni delle spese relative al recupero del patrimonio edilizio e il possibile trasferimento del beneficio agli acquirenti di immobili.

Per gli atti di compravendita stipulati nel periodo 17 settembre 2011 – 31 dicembre 2011
Nel caso di atti stipulati in questo intervallo di tempo, il diritto a beneficiare della detrazione 50% residua dell’immobile oggetto di trasferimento continua a permanere in capo al venditore.

“In pratica”, spiega il Notariato, “il trasferimento della detrazione rappresentava una mera facoltà che doveva essere negoziata”.

Per gli atti di compravendita stipulati dal 1° gennaio 2012
A partire dal 1° gennaio dell’anno scorso l’impostazione si è esattamente rovesciata. “Il diritto alla detrazione segue automaticamente l’immobile, salvo il caso in cui le parti si accordino diversamente”.

“Pertanto”, prosegue lo studio, “il cedente deve esprimere nell’atto di vendita la volontà di conservare a sé la detrazione”.

Il contrasto con la posizione dell’Agenzia delle Entrate
L’interpretazione fornita dallo studio del Notariato sulla trasferibilità della detrazione del 36% (prima del 26 giugno 2012) e della detrazione 50% (dopo il 26 giugno dello scorso anno) è in contrasto con l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate a suo tempo con la circolare 19/E del 1° giugno 2012 (quesito 1.6).

Secondo l’Agenzia, infatti, ritiene che la detrazione segua automaticamente l’immobile anche con riferimento ai rogiti effettuati nel periodo compreso dal 17 settembre al 31 dicembre 2011.

In base a quanto riportato dallo Studio del Notariato (di cui si invita a leggere il testo completo) “l’interpretazione fornita (dall’Agenzia delle Entrate) non può essere condivisa e si conferma che la novella legislativa è applicabile solo dal 1° gennaio 2012″.


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