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Detrazione 55%, entro il 31 marzo la comunicazione per i lavori tra 2012 e 2013

Creato il 01 marzo 2013 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
Detrazione 55%, entro il 31 marzo la comunicazione per i lavori tra 2012 e 2013

C’ è tempo fino al 31 marzo 2013 per inviare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate in merito ai lavori di risparmio energetico degli edifici, effettuati tra il 2012 e il 2013. Tale comunicazione non sostituisce quella da inviare all’Enea entro 90 giorni dal termine dei lavori (per approfondimenti sulla detrazione 55% puoi consultare la Guida fiscale sul risparmio energetico dell’Agenzia delle Entrate).

Chi deve inviare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate?

La comunicazione deve essere spedita da quei contribuenti che vogliono usufruire della detrazione del 55%  per interventi a cavallo d’anno, ma per i quali sono stati effettuati pagamenti già nello scorso anno. Il documento deve contenere l’importo della spesa sostenuta nel 2012 che avviene nel momento del pagamento con bonifico per i privati cittadini e i lavoratori autonomi e che corrisponde al periodo di competenza per le imprese.

Non sono tenuti a inviare il documento quei contribuenti  che hanno intrapreso i lavori nel 2012, ma hanno effettuato il pagamento solo quest’anno  e quelli  che pur versando un acconto lo scorso anno hanno iniziato gli interventi solo nel 2013.

Ricordiamo che per beneficiare del bonus fiscale del 55% già da quel periodo di imposta senza aspettare la fine dei lavori, e la conseguente comunicazione all’Enea, il contribuente che esegue gli interventi di risparmio energetico tra un anno e l’altro, deve continuare a attestare che i lavori non sono ancora terminati (leggi anche “Detrazione 55%, documenti da produrre e parametri da rispettare“).

Cosa succede se non viene inviata la comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2013?

Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare del 23 aprile 2010 n. 21/E, il mancato invio comporta una sanzione di importo compreso tra i 258 e i 2.065 euro (previsto dal d.lgs. n. 471/1997) e non può essere sanata  attraverso la remissione in bonis (introdotta dal d.l. n. 16/2012). Quest’ultima, infatti, vale per gli adempimenti e comunicazioni per fruire di bonus fiscali, ma non per omissioni  o irregolarità che non comportano la perdita del beneficio.


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