La tipologia di agevolazione fiscale che si ottiene con la detrazione 65% sul risparmio energetico e la riqualificazione energetica (in una parola: Ecobonus) consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società).
In cosa consiste la Detrazione 65% sulla riqualificazione energetica: il ripassone
La detrazione 65% viene concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.
Le detrazioni sono riconosciute se le spese sono state sostenute per:
- riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
- miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi)
- installazione di pannelli solari
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Le detrazioni verranno ripartire in dieci rate annuali di pari importo e sono riconosciute al 55% per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 e al 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 sia per interventi sulle singole unità immobiliari sia quando l’intervento è effettuato sulle parti comuni degli edifici condominiali, o se riguarda tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.
Dal 1° gennaio 2016 la detrazione 65% sarà sostituita con la detrazione fiscale prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie al 50%.
La legge di stabilità 2015 ha esteso l’agevolazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015 per l’acquisto e la posa in opera:
- delle schermature solari indicate nell’allegato M del decreto legislativo n. 311/2006, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro;
- di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.
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Detrazione 65% riqualificazione energetica per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 30.000 euro.
Cosa si intende per “lavori di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale”? Si intende laa sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.
Per fruire dell’agevolazione è necessario, quindi, sostituire l’impianto preesistente e installare quello nuovo. Non è agevolabile, invece, l’installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti.
ATTENZIONE! Anche per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale non è più richiesta (dal 15 agosto 2009) la presentazione dell’attestato di qualificazione energetica.
Detrazione 65% per sostituzione di impianti di climatizzazione invernale: pompe di calore, impianti geotermici e scaldacqua
Dal 1° gennaio 2008, l’agevolazione è ammessa anche per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.
Dal 1° gennaio 2012, inoltre, la detrazione è stata estesa alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
La detrazione, sempre nella misura massima di 30.000 euro, è riconosciuta anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
Se in uno stabile alcuni appartamenti hanno il riscaldamento e altri no, la detrazione non può essere riconosciuta sull’intera spesa sostenuta per l’installazione di un nuovo impianto centralizzato di climatizzazione invernale, riferibile anche al riscaldamento delle unità prive di un preesistente impianto termico, ma deve essere limitata alla parte di spesa imputabile alle unità nelle quali tale impianto era presente.
Per individuare la quota di spesa detraibile, va utilizzato un criterio di ripartizione proporzionale basato sulle quote millesimali riferite a ciascun appartamento (circolare dell’Agenzia delle Entrate del 23 aprile 2010, n. 21/E).
ATTENZIONE! Nell’ambito sia della sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione – e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione – sia della sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia, è compresa nell’agevolazione anche la trasformazione:
– degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati, con contabilizzazione del calore
– dell’impianto centralizzato, per rendere applicabile la contabilizzazione del calore.
È esclusa dalla detrazione 65% per la riqualificazione energetica e il risparmio energetico la trasformazione dell’impianto di climatizzazione invernale da centralizzato a individuale o autonomo.
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