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Detrazione spese dispositivi medici: chiarimenti e nuovi dubbi.
Creato il 14 maggio 2011 da Studiocassaro
Con circolare n.20 del 13 maggio 2011 l'Agenzia delle Entrate ha affrontato, tra gli altri argomenti, quello della detrazione delle spese sostenute per l'acquisto di dispositivi medici (tra i quali figurano siringhe, apparecchi per aerosol, lenti a contatto, cerotti e molti altri).Nella circolare si legge: "fermo restando che la generica dicitura “dispositivo medico” sullo scontrino fiscale non consente la detrazione della relativa spesa ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR, (cfr, risoluzione n. 253 del 2009) si precisa che per i dispositivi medici il contribuente ha diritto alla detrazione qualora:- dallo scontrino o dalla fattura appositamente richiesta risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico;- è in grado di comprovare per ciascuna tipologia di prodotto per il quale si chiede la detrazione che la spesa sia stata sostenuta per dispositivi medici contrassegnati dalla marcatura CE che ne attesti la conformità alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE"L'Agenzia ha confermato che non esiste un elenco dei dispositivi medici e pertanto ne ha fornito un elenco non esaustivo nella medesima circolare, stabilendo che per i dispositivi indicati in tale elenco non è necessario dover dimostrare l'appartenenza alla categoria di quelli che danno diritto alla detrazione della spesa ma sarà "sufficiente conservare (per ciascuna tipologia di prodotto) la sola documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE."Ci si chiede ora se i contribuenti debbano portare in visione ai CAF e professionisti abilitati la certificazione di conformità dei produttori o, ove questa manchi, consegnare (e conservare ai fini di successivi controlli) la confezione, visto che sugli scontrini solitamente non viene riportata la medesima certificazione di conformità CE.