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Detrazione spese fisioterapia, laserterapia, kinesiterapia, massoterapia e simili

Da Raffa269

Spesso mi arrivano domande sulla detrazione di spese mediche per fisioterapia di ogni genere e sopratutto con i nomi più strani (per un commercialista come me) e quindi forse è meglio che vi dico quali sono le detrazioni previste con alcuni strumenti per capire dove trovare la risposta precisa se avete qualche dubbio su alcune tipologie di fisioterapia meno conosciute.

Questo fermo restando la guida alla detrazione fiscale delle spese mediche dove trovate i concetti principali e anche gli strumenti che vi saranno utili per identificare se una spesa piuttosto che un’altra gode dell’agevolazione fiscale in capo, lo ricordiamo se fosse necessario, al soggetto che sostiene il costo (anche se la detrazione fiscale vale per i soggetti che sono a carico del soggetto che paga).

Quali prestazioni danno diritto alla detrazione fiscale Irpef

Per individuare quelle che sono deducibili relative alla terapia della riabilitazione dovete far riferimento a mio avviso in primis a quali godono dell’esenzione Iva prevista dall’articolo 10 del DPR 633 del 1972 che individuale queste nelle prestazioni  di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona, oltre che dagli esercenti una professione sanitaria o un’arte ausiliaria delle
professioni sanitarie indicate all’art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, da, a) gli esercenti le professioni di biologo e psicologo, b) gli esercenti la professione sanitaria di odontoiatra di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, c) gli operatori abilitati all’esercizio delle professioni elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001 che eseguono una prestazione sanitaria prevista dai decreti ministeriali di individuazione dei rispettivi profili.

Il DM del 29 marzo 2001 per cui ci viene in soccorso per identificarne altre andando più in profondità e grazie anche alle pronunce da parte dell’agenzia delle entrate in merito possiamo stilare un elenco delle attività di fisioterapia e della riabilitazione che danno diritto alla detrazione fiscale per fisioterapia.

Premessa
Sicuramente c’è da chiarire che questo vale tanto per le spese sostenute in italia sia per le spes e sostenute all’estero a patto che il soggetto che le svolge lo fa attraverso titoli riconosciuti e non nell’ambito di un esercizio illegale dell’attività.Nell’articolo 3 del citato Decreto  troverete che le seguenti prestaizoni godono dell’esenzione Iva e attribuiscono la detraibilità del costo:

  • podologo
  • fisioterapista
  • logopedista
  • ortottista
  • assistente di oftalmologia
  • terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
  • tecnico della riabilitazione psichiatrica
  • terapista occupazionale
  • educatore professionale.

Bisogna inoltre fare una precisazione tra il “terapista della riabilitazione” dal “fisioterapista” in quanto su questo punto l’articolo 1 del Decreto del Ministero della sanità del 27 luglio 2000 ha equiparato le figure purchè sempre siano titoli conseguiti secondo le normative comunitarie recepite anche negli ordinamenti nazionali. A tal proposito l’articolo 4 della Legge 42 del 1999 ed il DM 27 luglio 2000, n. 840300 vi aiuta ad individuare i diplomi e gli attestati riconosciuti equipollenti al diploma universitario di fisioterapista per cui conseguentemente ad individuare le pratiche che danno il beneficio dell’agevolazione fiscale al soggetto che se ne carica le spese. Per cui troverete anche attività del terapista della riabilitazione, logopedista, massofisioterapista e massaggiatore, ortottista, podologo e idroterapista.

Per paramedici diversi dai “terapisti della riabilitazione” e dagli infermieri si intendono quei paramedici che svolgono le attività di ottico; igienista dentale; ostetrica; dietista; audioprotesista; assistente odontoiatrico; chiropratico. In questa categoria confluiscono anche i soggetti che hanno dichiarato di svolgere “altre attività sanitarie ed arti ausiliarie” ed “altre attività”.

Tra le spese sanitarie sono comprese le spese di assistenza specifica relative a:
- assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, ecc.);
- prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
- prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
- prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale. Queste spese sono detraibili quando si tratta di prestazioni rese a soggetti non disabili (rigo E1 del mod. 730) e deducibili se prestate a soggetti riconosciuti disabili in base alla legge 104 del 1992 (rigo E25 del mod. 730).

Non serve sempre la prescrizione medica

Consiglio sempre di farsi  fare la prescrizione, anche se non serve sempre la prescrizione del medico curante di base per la detrazione spese di fisioterapia, in quanto la circolare n. 19 del  2012 ha chiarito che è sufficiente che dalla fattura si evinca la figura professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa, .


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