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Detrazioni 730: ecco come inserire stufe e caldaie

Da Webfriendly.it @promozione_web

La sostituzione della vecchia caldaia o l’installazione di una stufa a pellet sono oggi soggette a deduzioni fino al 50% della spesa, ma il risparmio è anche sull’energia perchè grazie a queste opere per il risparmio energetico l’altra metà della spesa può essere “coperta” tagliando il costo della bolletta del riscaldamento.

Per le deduzioni del 50 e del 55% vi è comunque un termine molto vicino: 30 giugno 2013.
Dal 1° luglio si tornerà al 36%. Nonostante come sempre sia le imprese che i contribuenti abbiano cheisto una proroga del classico sconto 55% ci troviamo sempre a delle scelte difficili, e se il dichiarativo si chiude ora, è bene sostenere la spesa non appena ne abbiamo la possibilità, o rischiamo di veder svanire i nostri preziosi risparmi per un piccolo ritardo.

Oltre ai grandi interventi di ristrutturazione edilizia, di restauro e di manutenzione straordinaria per i quali è necessario richiedere abilitazioni comunali o effettuare le dovute comunicazioni, vi sono possibilità di detrazioni anche per molti piccoli interventi.  Per fare un esempio vi sono le spese  per il conseguimento  di  risparmi  energetici.
Tra gli interventi che ricadono nelle deduzioni non tutti richiedono l’apertura di un cantiere, e molti sono normali lavori di manutenzione tecnica o edilizia.
Alcune esempi di spese per le quali possiamo ottenere lo sconto del 50% sono:

  • la termocucina;
  • il caminetto;
  • il condizionatore.
  • la caldaia;
  • la stufa a pellet;

Se parliamo di condizionatore, tuttavia, è fondamentale che lo stesso funga anche da pompa di calore, a integrazione o  sostituzione dell’impianto di riscaldamento autonomo o centralizzato già esistente.
Per questi piccoli interventi effettuati sulle singole abitazioni, i documenti da produrre sono:

  • le fatture/ricevute comprovanti le spese sostenute;
  • copia del bonifico bancario o postale dal quale risulti il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario del bonifico stesso oltre che la causale del versamento (indicando il riferimento di legge art.16 bis D.P.R. 917 del 22 dicembre 1986);
  • le ricevute di pagamento ICI, se dovuta (in futuro l’IMU);
  • il consenso del proprietario dell’immobile, quando le opere sono eseguite dal detentore (inquilino, comodatario eccetera);
  • la comunicazione preventiva alla Asl (questo documento non è necessario ai sensi dell’articolo 99 del decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008, in presenza di un cantiere per lavori che non superano i 200 uomini/giorni con un’unica impresa, mentre è sempre necessaria in presenza, anche non contemporanea, di più imprese);
  • dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente;
  • idonea documentazione quale, ad esempio, anche la scheda tecnica del produttore della stufa, caldaia, ecc. che attesti i citati requisiti energetici.
  • Gli interventi di risparmio energetico sono agevolati anche con la detrazione del 55% ma in questo caso l’agevolazione è più selettiva e individua specifiche tipologie:
  • riqualificazione energetica su edifici esistenti;
  • interventi su strutture opache ed infissi;
  • installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.
  • Quest’ultima voce comprende anche le spese per la sostituzione della caldaia ma limitatamente con modelli a condensazione. La detrazione compete inoltre sugli interventi:
  • di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia;
  • di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Sono tutti interventi che possono beneficiare anche della detrazione del 50% ma ovviamente le stesse spese non potranno godere di entrambe le tipologie di detrazione.
La procedura e la documentazione per ottenere lo sconto del 55% è leggermente più complessa.

La documentazione da conservare relativamente alle modifiche dell’impianto di riscaldamento, è la seguente:

  • copia dell’asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa. Nel caso di impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 100 KW l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori delle caldaie a condensazione e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica, ovvero dei produttori delle pompe di calore ad alta efficienza e degli impianti geotermici a bassa entalpia che attesti il rispetto dei requisiti previsti. Tale certificazione deve essere corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto. Il D.M. 6 agosto 2009 ha previsto che l’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, ovvero resa nella relazione attestante la rispondenza alle norme sul contenimento energetico degli edifici e relativi impianti termici da depositare  presso le amministrazioni competenti;
  • l’attestato di certificazione/qualificazione energetica dell’edificio. L’art. 31 della Legge n. 99 del 23 luglio 2009, in vigore dal 15 agosto 2009, ha abolito l’obbligo di produrre l’attestato di qualificazione energetica per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. Pertanto, gli interventi realizzati dal 15 agosto 2009 tale certificazione non è più richiesta;
  • copia della ricevuta relativa all’invio della documentazione all’ENEA della scheda informativa relativa agli interventi realizzati e l’attestato di certificazione/qualificazione energetica, se richiesto;
  • le fatture/ricevute comprovanti le spese sostenute;
  • copia del bonifico bancario o postale dal quale risulti il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario del bonifico stesso oltre che la causale del versamento (indicando il riferimento di Legge n. 296/2006);
  • comunicazione da trasmettere all’Agenzia delle Entrate, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta;
  • qualora i lavori siano eseguiti dal detentore dell’immobile è necessario che lo stesso conservi anche la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori rilasciata dal possessore dell’immobile.

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