Importante decisione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in merito al tema dell’estensione temporale del potere accertativo dell’ufficio in merito alla corretta rateizzazione delle legittime detrazioni delle spese di ristrutturazione.
Nel caso di specie un contribuente aveva impugnato una cartella emessa nel 2012, con la quale era stata disconosciuta la quota di spese di recupero di un edificio riportata nella dichiarazione relativa al 2007, procedendo contestualmente alla richiesta di maggiore IRPEF. La sentenza di primo grado era stata favorevole al contribuente ed era stata pertanto impugnata dall’amministrazione. La Ctr Lombardia ha tuttavia respinto l’appello, ritenendo esaurito il potere di controllo da parte dell’ufficio.
Il nodo decisivo della pronuncia
A parere dei giudici della Commissione Tributaria lombarda risulta decisivo il fatto che il disconoscimento della detrazione da parte dell’ufficio sia avvenuto oltre il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa agli anni in cui le spese sono state sostenute.
Le opere edilizie in questione erano state eseguite negli anni 2002 e 2003 (e le dichiarazioni relative a tali periodi erano state presentate rispettivamente nel 2003 e 2004): il fisco avrebbe di conseguenza potuto disconoscere il beneficio della detrazione entro e non oltre il 31 dicembre 2007, con riferimento alle spese sostenute nel 2002, e fino al 31 dicembre 2008, in relazione alle spese sostenute nel 2003 (entro il lasso di tempo di 5 anni).
Diversamente, nel caso di specie, l’ufficio ha notificato l’atto al contribuente nel 2012, un momento evidentemente posteriore ai suddetti termini decadenziali, in violazione sia dell’art. 43, c. 1, d.P.R. 600/1973, in materia di controlli sostanziali e accertamento, sia dell’art. 25, c. 1, lettera b) del d.P.R 602/1973 sui controlli formali.
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I termini valgono sia per Bonus ristrutturazioni che per Ecobonus
La sentenza concerne le spese in detrazione per il recupero del patrimonio edilizio (Bonus ristrutturazioni 50%), ma si può ritenere che le stesse conclusioni valgano anche per quella del 65% (Ecobonus) per la riqualificazione energetica degli edifici.
Occorre evidenziare l’importanza della pronuncia in relazione alla sfera di tutela del contribuente: se fosse ritenuta corretta la condotta dell’ufficio, infatti, si consentirebbe di contestare spese molto risalenti nel tempo e di incidere su situazioni in relazione alle quali si è ormai consolidato il legittimo affidamento del contribuente stesso, con evidenti difficoltà di conservazione e reperimento della documentazione per lavori eseguiti 15 anni prima.
In conclusione, si può affermare che il termine per effettuare l’accertamento è strettamente connesso con l’anno in cui il contribuente ha sostenuto le spese per l’intervento edilizio rientrante nei margini applicativi del Bonus ristrutturazioni 50% o dell’Ecobonus 65% per la riqualificazione energetica: 5 anni è il tempo massimo che può transitare tra il momento in cui si sostengono le spese e quello dell’eventuale accertamento.
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