E' stato approvato dalla Giunta Comunale di San Giorgio, con DELIBERA C.C. n. 25 del 26 settembre 2013, il REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM COMUNALI, regolamento che, insieme ai regolamenti attuativi degli altri istituti di partecipazione popolare, il MeetUp Amici di Beppe Grillo aveva richiesto sin dal novembre 2012.
Anche questa è senza dubbio una grande vittoria del MeetUp locale, considerato il fatto che ormai da 13 anni è stata resa obbligatoria l'emanazione di questi regolamenti attuativi e, fino alla nostra segnalazione, il Comune non ha ritenuto di dover prendere in considerazione la necessità di mettersi in regola con il Testo Unico degli Enti Locali.
Tuttavia, pur prendendo atto del passo avanti fatto dall'Amministrazione in tema di partecipazione dei cittadini, non possiamo non sottolineare che il testo approvato presenta numerose criticità che non possono, secondo noi, passare sotto silenzio.Tale contesto, è un Dunque ci chiediamo:
Tali criticità, infatti, in alcuni casi, sono in contrasto non solo con il Testo Unico degli Enti Locali, e quindi con la legge nazionale, ma anche con lo Statuto Comunale, ovvero la carta fondamentale dell'Ente Locale che gli Amministratori stessi hanno redatto ed approvato.
Ma veniamo a chiarire quali sono questi punti critici. caso più unico che raro, dal momento che con l'art. 8, comma 3 del TUEL, rispetto alla normativa previgente, è stata ampliata la valenza dell'istituto del referendum popolare, attualmente configurabile non più solo come consultivo (unica tipologia prevista nell'originale formulazione della legge n. 142 del 1990 e volta a consentire la consultazione della popolazione su rilevanti questioni di interesse locale), ma anche come abrogativo (di provvedimenti a carattere generale degli organi istituzionali e burocratici dell'ente), propositivo (per approvare proposte di atti avanzate dalla stessa amministrazione o da altri soggetti), confermativo, di indirizzo e oppositivo - sospensivo.Inoltre, tale strano caso pare anche l'art. 44, comma 4 dello Statuto Comunale di San Giorgio del Sannio in cui si prevede che possono essere tenuti Referendum "anche" su atti già adottati, ammettendo quindi, implicitamente, la possibilità di svolgere Referendum per votare l'adozione di nuovi atti o provvedimenti proposti direttamente dagli stessi cittadini. se il Testo Unico prevede tutti i tipi di referendum, perché San Giorgio risulta un caso del tutto anomalo nel panorama nazionale, prevedendo solo il referendum abrogativo? in contrasto con Di cosa si ha paura? Del fatto che se una proposta viene votata da un numero adeguato di cittadini poi deve essere obbligatoriamente realizzata dal Comune?
Probabilmente il 25 % dei sangiorgesi che ha votato per il M5S alle scorse consultazioni comincia veramente a fa paura!!!
E allora gli estensori del Regolamento cosa hanno fatto? Hanno scritto, all' art. 10, che sono necessari almeno 15 cittadini per dar vita al Comitato Promotore del Referendum.
Probabilmente sì, visto che, per potersi ulteriormente "difendere" dalla volontà dei cittadini, all' art. 31 del Regolamento gli estensori del Regolamento scrivono "... Il Consiglio Comunale nell'ambito della stessa seduta è tenuto ad adottare atti conseguenti al responso referendario o atti motivati che si discostano dallo stesso. "... In virtù di ciò, emerge la possibilità per il Consiglio fare scelte diverse dall'esito referendario, motivandole adeguatamente, possibilità che, invece, lo Statuto Comunale, all' art. 44 comma 8, esclude tassativamente.
Ancora una volta, dunque, l'Amministrazione Comunale trova un escamotage, gli atti motivati, per discostarsi dall'esito del Referendum, ovvero dalla volontà dei cittadini.
E allora, ce lo domandiamo ancora una volta: di cosa hanno paura gli amministratori, del fatto che i cittadini possano non condividere le scelte fatte dal Comune e intervenire direttamente perché tali scelte vengano modificate?
La prima e più importante criticità sta nel fatto che il Regolamento non prevede la possibilità da parte dei cittadini di richiedere e svolgere Referendum su atti di cui si vuole proporre l'adozione alla cittadinanza, ma solo per la abrogazione, la revoca o la modifica di atti già adottati dall'Amministrazione.
Anche di questa previsione regolamentare non comprendiamo né la genesi né tanto meno la finalità. Per questo, oltre che al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, alla Segretaria Generale e al Prefetto, ci siamo rivolti alle alla Commissione di vigilanza e Controllo del Ministero della Pubblica Amministrazione.
Rcordiamo, infatti, che l'art. 7, comma 1 della l. 25 maggio 1970 n. 352, che disciplina il Referendum abrogativo per le Leggi a carattere Nazionale, stabilisce che "al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere da almeno 500.000 elettori la richiesta prevista dall'articolo 4, i promotori della raccolta, in numero non inferiore a dieci [...]".
In buona sostanza, quindi,
Certo non pretendiamo che San Giorgio diventi da un giorno all'altro una piccola Svizzera, e che si ponga all'avanguardia nell'esercizio degli istituti di se bastano solo 10 cittadini per costituire il Comitato promotore per un Referendum nazionale perché ne occorrono 15 per costituire il Comitato promotore di un Referendum locale i un paesino che conta poco meno di 10.000 abitanti?
Francamente, siamo profondamente preoccupati per la superficialità con cui riteniamo questo regolamento sia stato scritto e approvato e riteniamo che il testo appena approvato necessiti di un' immediata revisione.
partecipazione, tuttavia crediamo sia assolutamente necessario fare i modo che i principi della partecipazione e della sovranità popolare non vengano costantemente calpestati e bypassati attraverso il classico stratagemma di dare al popolo panem et circenses.
Loro non si arrenderanno, noi neppure!