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DIA: dichiarazione inizio attività

Da Rubefox

DIA: dichiarazione inizio attivitàLa DIA (Denuncia di Inizio Attività) è una pratica amministrativa che nel mondo dell’edilizia, rappresenta uno degli strumenti urbanistici più importanti.
Oggi la D.I.A. è uno strumento estremamente potente, che serve alla Pubblica Amministrazione (soprattutto agli uffici Tecnici dei Comuni) per compiere il ruolo di Vigilanza sull’attività edilizia che si svolge sul proprio territorio. Con una D.I.A. oggi si può, addirittura, costruire nuovi edifici, qualora sia presente un Piano Particolareggiato.
La DIA segue il meccanismo del “silenzio-assenso”, comunicando al comune l’intenzione di avviare i lavori. Se entro 30 giorni il comune non ha comunicato il suo consenso all’avvio dei lavori, può cominciare sempre comunicando la notizia al comune. Finiti i lavori bisognerà presentare sempre al comune la fine dei lavori.

Quali opere sono soggette a DIA?
La legge specifica che con la D.I.A. si possono fare le opere non riconducibili ad attività edilizia libera, o al Permesso di costruire.
È pertanto richiesta la D.I.A. per opere di, restauro conservativo, ristrutturazione edilizia.
Non è prevista alcuna autorizzazione per gli interventi di manutenzione ordinaria, per i quali è prevista una semplice comunicazione da parte del proprietario dell’unità abitativa al Comune.
Gli interventi di manutenzione straordinaria sono invece soggetti a C.I.L. (Comunicazione Inizio Attività)

Se non si presenta la DIA che cosa succede?
Si entra nell’illecito e si diventa perseguibili a norma di legge in tre modi:
1. eseguendo operazioni edilizie per cui servirebbe un autorizzazione diversa dalla D.I.A.
2. iniziando le opere soggetta DIA prima dei 30 giorni previsti dal silenzio-assenso
3. eseguendo opere difformi da come sono state presentate nella D.I.A.
4. eseguendo opere senza richiedere la D.I.A. per le quali sarebbe richiesta.
La punizione è proporzionata al danno che si arreca (vedasi il D.P.R. 380/2001 – Testo Unico). Le opere devono essere conformi non solo alla situazione legislativa esistente al momento in cui sono state eseguite, ma devono rispettare anche le leggi approvate nel frattempo.

A chi si presenta la DIA e chi la prepara?
Si presenta all’Ufficio Tecnico del Comune a firma di un Tecnico Abilitato alla progettazione, quindi Ingegnere, Architetto, Geometra o Perito,… e deve contenere un progetto grafico rappresentante lo stato di fatto e la situazione futura, una relazione tecnica in cui si descrivono o le opere che si compieranno e i riferimenti normativi, nazionali e locali. In questo modo, la Pubblica Amministrazione scarica la responsabilità della correttezza delle operazioni sul Tecnico Abilitato. Una volta presentata, la D.I.A. si ritiene approvata, dopo 30 gg dalla data di presentazione ,e quindi si possono effettuare le opere edilizie.

Allegati obbligatori alla DIA
• Domanda a firma del Proprietario
• Relazione tecnica dettagliata, a firma del progettista
• Elaborati progettuali ante e post operato, a firma del progettista
• Comunicazione Impresa esecutrice e DURC


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