Dopo avere trattato in un post precedente delle opere edilizie soggette ad Attività di edilizia libera e di Comunicazione di inizio lavori semplice e asseverata (leggi l’articolo), torniamo ad occuparci del tema della semplificazione delle procedure edilizie trattando della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, SCIA, e della Denuncia di Inizio Attività, DIA e super DIA.
SCIA
La SCIA, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, riguarda tutti gli interventi non soggetti alle precedenti procedure edilizie: Comunicazione di inizio lavori, Attività di edilizia libera e Permesso di Costruire. Vale per i lavori di restauro o risanamento conservativo, manutenzione straordinaria di parti strutturali e cambi di destinazione d’uso.
La SCIA sostituisce la DIA, qualora non siano presenti vincoli di natura ambienatle, paesaggistica o culturali. Le attività soggette a SCIA possono essere iniziate a partire dalla data della sua presentazione all’amministrazione competente.
La Formazione della SCIA prevede l’intervento di un tecnico abilitato per la progettazione delle opere da realizzare, la redazione della relazione tecnica illustrativa, la certificazione dello stato di fatto e di progetto, l’attestazione del possesso dei requisiti previsti dalle norme per la SCIA e l’asseverazione che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti.
L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa di riferimento, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della SCIA adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività, rimozione degli eventuali effetti dannosi, specifiche determinazioni di autotutela.
Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti sopra ricordati, all’amministrazione è consentito intervenire solo in caso di danni al patrimonio artistico e culturale, all’ambiente, alla salute, alla sicurezza pubblica e alla difesa nazionale.
DIA e super DIA
La DIA, Denuncia di Inizio Attività, si applica agli interventi edilizi indicati dai commi 1 e 2 del Testo Unico Edilizia (d.P.R. 380/2001). Sono realizzabili mediante DIA gli interventi non riconducibili all’elenco di cui all’art. 10 e art. 6 del testo unico e le varianti ai Permessi di Costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, non modificano le destinazioni d’uso e la categoria edilizia, non alterano la volumetria dell’edificio e non violano le prescrizioni contenute nel Permesso di Costruire.
La super DIA, invece, consente di realizzare interventi di ristrutturazione edilizia che porti un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comporti un aumento di unità immobiliari, una modifica del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici.
Rientrano nella super DIA anche gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi e interventi di nuova costruzione, qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
DIA e super DIA vanno presentate allo Sportello Unico per l’Edilizia almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori. Vanno accompagnate da una dettagliata relazione tecnica firmata da un tecnico abilitato, opportuni elaborati progettuali e l’asseverazione della conformità delle opere da realizzare alle norme urbanistiche, edilizie, di sicurezza e igienico sanitarie. Va inoltre indicata l’impresa che esegue i lavori, il DURC, l’iscrizione alla Camera di Commercio e l’autocertificazione dell’impresa con la quali si dichiara l’organico medio annuo medio, distinto per qualifica e l’applicazione dei termini del Ccnl.
Per avere tutti i modelli e i formulari da utilizzare, anche in formato .doc personalizzabili e compilabili, rimandiamo alla recentissima nuova edizione del Formulario Generale dell’Edilizia 2012 redatto dall’arch. Mario Di Nicola e uscito per Maggioli Editore a settembre 2012.