Per alcune tipologie di interventi, che consentono l’accesso agli incentivi previsti dal Conto Energia Termico, è richiesta la diagnosi o la certificazione energetica. A stabilirlo è la bozza del decreto sulle rinnovabili termiche all’art. 15 Diagnosi e certificazione energetica.
Nello specifico, il testo del Conto Energia Termico prevede l’obbligo della diagnosi e della certificazione energetica nei casi di lavori per l’isolamento termico di superfici opache che delimitano i volumi climatizzati. La diagnosi energetica andrà effettuata a monte dei lavori, mentre la certificazione dovrà essere successiva.
In maniera simile, per i seguenti lavori è obbligatorio corredare la domanda di incentivo in Conto Energia Termico con la diagnosi preventiva e la certificazione energetica successiva, quando l’intervento è realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale totale del focolare maggiori o uguali a 100 kW:
- sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti utilizzanti generatori di calore a condensazione o pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche;
- installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti fissi o mobili e non trasportabili;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti con impianti dotati di un generatore di calore alimentato da biomassa;
- installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling.
È da segnalare comunque che la bozza del Conto Energia Termico prevede anche sulle spese sostenute per effettuare la diagnosi e la certificazione energetica il sistema di incentivazione nella misura del 50% o del 100% in relazione alla tipologia di intervento effettuato.