Magazine Informazione regionale

Dichiarato il fallimento della cooperativa di vittorio e di polis

Creato il 02 gennaio 2015 da Bernardrieux @pierrebarilli1
DICHIARATO IL FALLIMENTO DELLA COOPERATIVA DI VITTORIO E DI POLISLA NOTIZIA E' CERTA, PER POLIS SPA E PER LA SOCIETA' COOPERATIVA GIUSEPPE DI VITTORIO E' STATO DICHIARATO IL FALLIMENTO.
DICHIARATO IL FALLIMENTO DELLA COOPERATIVA DI VITTORIO E DI POLIS
Depositata oggi la sentenza di dichiarazione di fallimento della Cooperativa Di Vittorio e di Polis Spa. Si apre pertanto un capitolo nuovo della complessa vicenda. Per l'esame del passivo viene anche fissata udienza per il 15 aprile prossimo alle ore 11.
FALLIMENTOLa società cooperativa soggiace al fallimento in caso di insolvenza qualora svolga una attività commerciale  art. 2540 c.c.Vi sono dei casi in cui la società cooperativa soggiace obbligatoriamente alla sola procedura concorsuale della liquidazione coatta amministrativa (es. le cooperative che esercitano il credito, le cooperative per l'acquisto e la costruzione di case popolari ed economiche).E' importante sapere: a. Il fallimento della società cooperativa. non produce mai il fallimento dei soci:1.  se la società cooperativa è a responsabilità limitata, per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società col suo complesso patrimoniale, ed i soci sono solamente tenuti a conferire in società quanto si erano impegnati all'atto della sottoscrizione delle quote o delle azioni. Il giudice delegato alla procedura può, su proposta del curatore del fallimento, ingiungere ai soci con decreto di eseguire i versamenti ancora dovuti, ancorchè non sia ancora scaduto il termine stabilito per il pagamento.  Fermo restando quanto appena riferito, l'atto costitutivo può però stabilire che in caso di fallimento (o di liquidazione coatta amministraiva) ciascun socio risponda sussidiariamente e solidalmente per una somma multipla della propria quota (art. 2541 c.c.). In questo caso il curatore del fallimento dovrà predisporre un piano di addebito del passivo tenendo conto della cifra limite indicata per ciascun socio nello statuto. Una ricaduta della dispozione statutaria per cui ogni socio si obbliga ad attribuire all'attivo fallimentare un'entità multipla di quanto conferito, si rinviene nell'onere a carico della creditorìa per le somme dovute dai soci insolventi. Non potrà infatti essere ripartita l'insolvenza di un socio cooperatore tra gli altri soci che sono invece solvibili.2.  se la cooperativa è a responsabilità illimitata, in caso di fallimento (o di liquidazione coatta amministrativa) i soci rispondono per le obbligazioni sociali in via sussidiaria ma di modo illimitato e solidale.Il fallimento della società, benchè non comporti il fallimento automatico (ex art. 147, ult. co., legge fallim.) dei singoli soci illimitatamente responsabili, tuttavia obbliga costoro a versare di propria tasca, e sulla scorta di un piano di addebito predisposto dal curatore del fallimento (o del commissario liquidatore nel caso di liquidazione coatta amministrativa), le somme che risultino ancora necessarie al fine di estinguere le passività sociali una volta che sia stato realizzato l'intero attivo fallimentare.La personale insolvibilità afferente il singolo socio illimitatamente responsabile si comunica in capo agli altri soci che così vedranno proporzionalmente accresciuto il proprio debito nei confronti della creditorìa ammessa al passivo del procedimento concorsuale.b. Perchè la società cooperativa sia assoggettabile a fallimento è necessario che di fatto svolga un'attività commerciale. La giurisprudenza è ferma nel non dare rilevanza all'oggetto sociale proclamato in statuto: dette società soggiacciono a fallimento anche nell'ipotesi l'attività commerciale, sebbene non contemplata nell'oggetto sociale, è stata in concreto esercitata.
http://feeds.feedburner.com/BlogFidentino-CronacheMarziane

Ritornare alla prima pagina di Logo Paperblog