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Dichiarazione dei redditi unica congiunta (730): convenienza e come compilarla

Da Raffa269

Dichiarazione dei redditi unica congiunta (730): convenienza e come compilarlaI coniugi possono presentare il 730 congiunto o dichiarazione dei redditi congiuntamente, il chè se a primo avviso potrebbe presentare un risparmio di tempo, in realtà vi sveliamo che non rappresenta alcuna convenienza in termini di minori tasse da pagare o imposte da versare. Giova ricordare infatti che la dichirazione dei redditi sarà unica ma i moduli da compilare saranno distinti (come se avessimo due dichirazioni deri redditi distinte) solo che andranno presentate insieme e andranno sommati algebricamente i risultati.

Chi può presentare il 730 congiunto e quando è possibile farlo
La dichiarazione può essere presentata in forma congiunta quando entrambi i coniugi possiedono esclusivamente i seguenti redditi e almeno uno dei due può utilizzare il Modello 730.
La dichiarazione può essere presentata in forma congiunta quando entrambi i coniugi possiedono esclusivamente redditi indicati nel paragrafo 3 e almeno uno dei due può utilizzare il Modello 730. Quando entrambi i coniugi hanno i requisiti per utilizzare il Modello 730 (paragrafo 3), possono presentarlo in forma congiunta al sostituto d'imposta di uno dei due oppure a un Caf o a un professionista abilitato. Non è possibile utilizzare la forma congiunta se si presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori e nel caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi. Nella dichiarazione congiunta va indicato come dichiarante il coniuge che ha come sostituto d'imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, oppure quello scelto per effettuare i conguagli d'imposta se la dichiarazione viene presentata a un Caf o a un professionista abilitato.

Chi può utilizzare il 730
Possono procedere alla compilazione del modello 730 ossiapossonoutilizzare il Mod. 730 i contribuenti che nel 2013 sono: pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all'estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale), persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità), soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca, sacerdoti della Chiesa cattolica, giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.), persone impegnate in lavori socialmente utili;

Anche i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno. Questi contribuenti possono rivolgersi: al sostituto d'imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2013, a un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (Caf-dipendenti) o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2013 e si conoscono i dati del sostituto d'imposta che dovrà effettuare il conguaglio.

Anche il personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, che si può rivolgere al sostituto d'imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell'anno 2012 al mese di giugno dell'anno 2013, lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa (art. 50, comma 1, lett. c-bis, del TUIR) almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2013 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presentando il Mod. 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), IRAP e IVA.

Anche quando entrambi i coniugi hanno i requisiti per utilizzare il Modello 730 possono presentarlo in forma congiunta al sostituto d'imposta di uno dei due oppure a un CAF o a un professionista abilitato.

Non è possibile utilizzare la forma congiunta se si presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori e nel caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi. Nella dichiarazione congiunta va indicato come dichiarante il coniuge che ha come sostituto d'imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, oppure quello scelto per effettuare i conguagli d'imposta se la dichiarazione viene presentata a un CAF o a un professionista abilitato.

Dal punto di vista delle scadenze ci sono Variazioni
I termini per la presentazione
saranno gli stessi e la condizione per poter procedere con questa modalità prevede che almeno uno dei due coniugi abbia un datore di lavoro che sia funga da sostituto di imposta e provveda a recepire la dichirazione dei redditi congiunta.

Potete consultare inoltre non solo la categoria dedicata alla compilazione del 730 o all'Unico come per esemmpio l'articolo dedicato all'elenco delle spese per la detrazione nella dichiarazione dei redditi.

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