Scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, soffermiamoci sulle opportunità di “regolarizzazione” delle situazioni in cui la dichiarazione è stata
omessa oppure, se trasmessa, deve essere
corretta.
Si parla di
omessa presentazione della dichiarazione quando:
- la dichiarazione non è stata presentata;
- la dichiarazione è stata presentata con un ritardo superiore ai 90 giorni rispetto al termine: va ricordato come comunque in questo caso, sulla base di quanto previsto dall’ art. 2 del D.P.R. n. 322/98, la dichiarazione presentata oltre il termine dei 90 giorni costituisce titolo per la riscossione delle imposte in essa liquidate.
Ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 471/97,
le sanzioni applicabili alle fattispecie di omessa presentazione delle dichiarazioni
dipendono se dalla stessa emerge o meno un’imposta dovuta: la sanzione infatti varierà
da un minimo di € 258 un massimo di € 1.032 nel caso in cui
non sia dovuta imposta (importi che possono essere aumentati fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili), mentre se dalla dichiarazione risulta un
debito d’imposta la sanzione si applica in modo percentuale (
dal 120% al 240% dell’ammontare delle imposte non versate, con un importo minimo di € 258).
Nelle fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione è
preclusa la possibilità di ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso.
Si parla invece di
tardiva presentazione nel caso in cui
la dichiarazione venga presentata entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine ordinario.
La dichiarazione, anche se
tardiva, viene considerata comunque
validamente presentata, pertanto:
- se dalla dichiarazione tardiva non risulta dovuta alcuna imposta la sanzione applicabile varia da un minimo di € 258 un massimo di € 1.032 (aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili);
- se dalla dichiarazione tardiva risulti un’imposta dovuta, allora, come precisato nella circolare n.23/E/1999 si aggiunge la sanzione per l’eventuale omesso o carente pagamento delle imposte, punibile con la sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.
Le sanzioni in questione possono essere ridotte attraverso il ricorso
all’istituto del ravvedimento operoso versando:
- € 25 (ossia ad 1/10 di € 258) per regolarizzare la tardiva presentazione;
- la sanzione per sanare l’omesso versamento (commisurato quindi all’imposta dovuta) pari:
-
- allo 0,2% (1/10 del 2%) dell’imposta dovuta per ciascun giorno di ritardo se il versamento avviene entro il 14° giorno dalla scadenza;
- al 3% (1/10 del 30%) dell’imposta dovuta se il versamento avviene dal 15° al 30° giorno dalla scadenza;
- al 3,75% (1/8 del 30%) dell’imposta dovuta se il versamento avviene oltre il 30° giorno dalla scadenza.
Nel caso invece in cui il contribuente, avendo validamente presentato la dichiarazione, si trovi nella situazione di
dover correggere degli errori o dover apportare delle correzioni alla dichiarazione originariamente presentata, può presentare
una dichiarazione correttiva nei termini o una dichiarazione integrativa.
Essendo trascorso il termine ordinario di presentazione del Modello Unico, l’unica possibilità è quella della presentazione di una dichiarazione integrativa.
I termini entro cui è possibile presentare una
dichiarazione integrativa dipendono dal fatto che questa sia a favore del contribuente o a suo sfavore:
- nel caso infatti in cui le correzioni apportate abbiano determinato un maggior debito o un minor credito rispetto a quello evidenziato nella dichiarazione originaria e quindi sia a sfavore del contribuente, la dichiarazione integrativa può essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo (quindi entro il 30/09/2015), ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso ovvero anche successivamente, ma entro il 31/12 del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (quindi per il modello Unico 2014 entro il 31/12/2018), senza però la possibilità di ridurre le sanzioni con il ravvedimento operoso;
- nel caso cui le correzioni apportate determino un minor debito o un maggior credito rispetto a quello evidenziato nella dichiarazione originaria, e quindi sia a favore del contribuente, la dichiarazione integrativa può essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e gli eventuali maggiori crediti risultanti dalla dichiarazione integrativa possono essere utilizzati in compensazione o chiesti a rimborso.
Decorso tale termine non vi è più la possibilità di presentare la dichiarazione integrativa, ma è percorribile soltanto la strada dell’
istanza di rimborso.
Fonte: ECnews