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DIFFAMAZIONE A MEZZO FACEBOOK (Le nostre vite tra diritto e web n. 27)

Creato il 04 maggio 2014 da Letteratitudine

diritto-e-web-2LE NOSTRE VITE TRA DIRITTO E WEB - N. 27 -

Leggi L’introduzione di Massimo Maugeri e Simona Lo Iacono

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DIFFAMAZIONE A MEZZO FACEBOOK

Nell’ordinamento giuridico italiano, la diffamazione (art. 595, codice penale) è un delitto contro l’onore ed è definita come l’offesa all’altrui reputazione, comunicata a più persone con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di comunicazione. A differenza del delitto di ingiuria di cui all’art. 594 c.p., il delitto di diffamazione può essere consumato solo in assenza della persona offesa.
Il bene giuridico tutelato dalla norma è la reputazione intesa come l’immagine di sé presso gli altri.
Sul punto la suprema corte ha avuto modo di precisare (cassazione penale sez. V 28 febbraio 1995-3247) che l’oggetto della tutela penale è l’interesse dello Stato all’integrità morale della persona. Una interessante definizione si rinviene in una pronuncia di merito in cui si legge che la reputazione deve essere tutelata “tanto come stima che una persona si è conquistata presso gli altri, quanto come rispetto sociale minimo cui ogni persona ha diritto indipendentemente dalla buona o cattiva fama che derivi dalla sua condotta” (trib. Roma14 luglio 1990).

L’analisi testuale della norma consente di risalire ai suoi elementi strutturali: l’offesa all’altrui reputazione, intesa come lesione delle qualità personali, morali, sociali, professionali, etc. di un individuo; la comunicazione con più persone, laddove l’espressione “più persone” deve intendersi senz’altro come “almeno due persone”; l’assenza della persona offesa, da intendersi secondo la più autorevole dottrina come l’impossibilità di percepire l’offesa.

Data l’analisi strutturale del reato, dunque, non stupisce quanto ha statuito qualche giorno fa la prima sezione penale della Cassazione che ha annullato con rinvio l’assoluzione, pronunciata dalla Corte militare d’Appello di Roma, nei confronti di un maresciallo della Guardia di Finanza di San Miniato (Pisa) che, sul proprio profilo Fb, aveva usato espressioni diffamatorie nei confronti del collega che lo aveva sostituito in un incarico, senza però farne il nome. “Ai fini dell’integrazione del reato di diffamazione - si legge nella sentenza depositata - è sufficiente che il soggetto la cui reputazione è lesa sia individuabile da parte di un numero limitato di persone, indipendentemente dalla indicazione nominativa”.

Osservano i giudici: “Il reato di diffamazione non richiede il dolo specifico, essendo sufficiente ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo della fattispecie la consapevolezza di pronunciare una frase lesiva dell’altrui reputazione e la volontà che la frase venga a conoscenza di più persone, anche soltanto due”.


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