Dal prossimo 12 marzo, i lavoratori subordinati che vorranno rassegnare le proprie dimissioni dovranno obbligatoriamente utilizzare la nuova procedura telematica, mentre non sarà più valida la semplice sottoscrizione di una comunicazione cartacea consegnata al datore di lavoro. Le nuove modalità – previste dal D.Lgs. 151/2015 emanato lo scorso 14 settembre – sono state regolate dal D.M. 15 dicembre 2015 e dalla circolare del Ministero del Lavoro del 4 marzo, e prevedono un duplice percorso, a seconda che il lavoratore voglia completare la procedura autonomamente oppure rivolgersi ad un intermediario (sindacato, patronato, ente bilaterale o commissione di certificazione).
La prima soluzione prevede che il lavoratore si registri al portale Cliclavoro, ottenendo le relative credenziali (username e password), e successivamente a tale passaggio richieda, attraverso il Portale Inps.it, il codice identificativo personale (PIN): solo dopo avere ricevuto tale codice, il lavoratore potrà completare la procedura, compilando il relativo modulo (sul quale potrà indicare la data di decorrenza delle dimissioni) nel sito del Ministero.
Nel caso i
nvece il lavoratore volesse optare per una procedura meno complessa, potrà rivolgersi ad uno degli intermediari previsti dalla norma, il quale completerà la procedura sul sito del Ministero, evitando al lavoratore di attendere il ricevimento del codice identificativo dell’INPS.Entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo il lavoratore potrà, con le medesime modalità, revocare le proprie dimissioni o la risoluzione consensuale.
La procedura è applicabile a tutti i rapporti di lavoro subordinati, con esclusione delle seguenti fattispecie:
- rapporti di lavoro domestico e casi in cui il recesso avviene nelle sedi c.d. “protette”;
- recesso che avviene durante il periodo di prova di cui all’articolo 2096 del Codice Civile;
- casi di dimissioni o risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro presentate dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza o dalla lavoratrice/lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino, che dovranno ancora essere convalidate presso la Direzione del lavoro territorialmente competente;
- rapporti di lavoro marittimo, in quanto il contratto di arruolamento dei lavoratori marittimi è regolato da legge speciale del Codice della Navigazione;
- rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
Il modulo da compilare è composto da cinque sezioni, relative:
- ai dati identificativi del lavoratore;
- ai dati identificativi del datore di lavoro;
- ai dati identificativi del rapporto di lavoro dal quale si intende recedere;
- ai dati identificativi della comunicazione, indicando – nel caso di dimissioni o risoluzione consensuale – la data di decorrenza delle stesse;
- ai dati identificativi del soggetto abilitato nonché ai dati rilasciati dal sistema al fine di identificare in maniera univoca e non alterabile il modulo: il codice identificativo del modulo e la data certa di trasmissione.
Siamo di fronte ad un provvedimento di indubbia importanza, che dovrebbe eliminare il problema delle “dimissioni in bianco”; in passato già il Governo Prodi portò all’approvazione del Parlamento un provvedimento che aveva tale finalità (Legge 17 ottobre 2007, n. 188), il quale fu tuttavia abrogato dal successivo Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 del Governo Berlusconi.
Tuttavia, le modalità previste appaiono piuttosto complesse, quasi farraginose: in particolare la necessità – per i lavoratori che intendono completare autonomamente la procedura di dimissioni – di attendere il codice inviato dall’INPS a domicilio (via posta ordinaria), rischia di rendere la procedura telematica assai più lenta di quella che era la vecchia procedura cartacea.Portale nazionale delle politiche del lavoro, sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, DID online, fascicolo elettronico del lavoratore, dimissioni online: gli strumenti digitali previsti dal Jobs Act sono tutti utili e necessari, ma rischiano di essere depotenziati o divenire di difficile utilizzo se non si riesce da un lato a costruire un’infrastruttura tecnologica unitaria tra tutti i soggetti del mercato del lavoro, dall’altro a rendere i servizi digitali davvero accessibili e vantaggiosi per aziende e lavoratori. Come? Ad esempio iniziando dall’attribuire al lavoratore una “identità digitale unica”, che gli consenta di accedere a tutti i servizi del lavoro erogati online (siano questi erogati da soggetti pubblici o privati autorizzati, ivi comprese le prestazioni assistenziali di competenza dell'Inps) senza necessità di replicare inutili e lunghe procedure di registrazione e di richiesta di codici di accesso.
Gianluca Meloni