Dal 12 marzo 2016 le dimissioni e le risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro saranno efficaci soltanto se effettuate mediante una procedura telematica, con compilazione di apposito modulo reso disponibile dal ministero del Lavoro sul proprio sito, secondo le specifiche tecniche previste dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 dicembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2016, n. 7.La trasmissione dei moduli potrà avvenire anche per il tramite dei patronati, delle organizzazioni sindacali nonché degli enti bilaterali e delle commissioni di certificazione.
Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che altera i moduli sarà punito con una sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000.La nuova disciplina non si applica al lavoro domestico, ai genitori lavoratori ed in tutti i casi in cui le dimissioni intervengano nelle sedi protette o nelle commissioni di certificazione previste dall'art. 76, D. Lgs. 276/2003.Il lavoratore deve compilare il modulo dimissioni ed inviarlo online, utilizzando la seguente procedura:- se possiede il PIN dispositivo INPS deve creare un proprio account sul portale www.cliclavoro.it, successivamente accedere al portale www.lavoro.gov.it ed al form online per la trasmissione della comunicazione, oppure ad un modulo precedentemente inviato per la revoca; il modulo dimissioni o risoluzione consensuale dovrà poi essere inviato tramite PEC al datore di lavoro ed alla Direzione territoriale del lavoro competente.- se non possiede il PIN dispositivo INPS, la trasmissione telematica del modulo dimissioni può essere eseguita rivolgendosi a patronati, sindacati, enti bilaterali o commissioni di certificazione previste dall'art. 76, D. Lgs. 276/2003.Il lavoratore ha sempre la possibilità di revocare le dimissioni volontarie entro e non oltre 7 giorni successivi alla suddetta comunicazione