Magazine Economia

Diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio: determinate le misure per l`anno 2015

Da Pukos
Diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio: determinate le misure per l`anno 2015

Con nota del 29 dicembre 2014, Prot. n° 0227775, il Ministero dello Sviluppo Economico, in attuazione della L. 11 agosto 2014 n. 114 ha comunicato gli importi del diritto annuale relativi alle imprese che dal 1° gennaio 2015 chiedono l’iscrizione o l’annotazione nel Registro delle imprese o che aprono nuove unità locali o sedi secondarie nonché ai nuovi soggetti REA.

I nuovi importi e le modalità di pagamento del diritto annuale sono:

 

√ Imprese individuali che chiedono l’iscrizione o l’annotazione nella sezione speciale

(piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)

tabella costi diritto annuale 2015

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Come disposto con nota informativa n° 3 del 14.12.2010, poiché dal 1° aprile 2010, con l’avvio della Comunicazione Unica, tutte le domande inviate al Registro delle Imprese sono presentate con modalità telematica, considerata anche la difficoltà di recarsi appositamente presso gli sportelli camerali per il relativo pagamento, con decorrenza 1° gennaio 2011 l’importo del diritto annuale sarà sempre prelevato direttamente dal Registro delle Imprese, anche quando non espressamente richiesto nelle NOTE del modello.

Se, per le motivazioni previste nella stessa nota, non fosse possibile tale modalità, resta comunque salva la possibilità di pagare il diritto dovuto tramite modello F24 telematico, o direttamente allo sportello camerale, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione o di annotazione.

 

Per la compilazione del modello F24 l’impresa deve indicare:

nella SEZIONE IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI TO

nel   CODICE TRIBUTO3850

nell’ ANNO DI RIFERIMENTO2015

 

Se il pagamento non viene eseguito nei termini e con le modalità suddette, è ancora possibile sanare l’omissione versando l’importo dovuto, tramite modello F24, avvalendosi del c.d. ravvedimento operoso

Nei casi di omesso o tardivo pagamento si procederà all’invio di una sanzione amministrativa variabile dal 10% al 100% dell’ammontare del diritto dovuto, ai sensi del Decreto legislativo 472/97 e del Decreto 27 gennaio 2005 n°54.

APT per Finanza in Chiaro


Ritornare alla prima pagina di Logo Paperblog