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Disciplina EMIR in materia di contratti derivati

Da B2corporate @b2corporate
Il settore degli strumenti finanziari derivati negoziati over the counter è stato investito da un profondo rinnovamento a seguito dell’emanazione del Regolamento UE n. 648 del 4 luglio 2012 (di seguito, il “Regolamento EMIR”), che rappresenta l’infrastruttura legale con la quale dovranno confrontarsi i soggetti che operano nel mercato dei derivati OTC.
Con l’obiettivo di ridurre il rischio sistemico, il Regolamento EMIR ha infatti introdotto per i contratti derivati OTC standardizzati un obbligo di compensazione tramite controparte centrale. I contratti non soggetti a tale obbligo, invece, e che continueranno a essere conclusi su base bilaterale, dovranno comunque essere sottoposti a tecniche di mitigazione e gestione del rischio. Ai fini di assicurare maggiore trasparenza, inoltre, è stato introdotto l’obbligo di segnalazione di tutte le operazioni su strumenti finanziari derivati ai c.d. repertori di dati.
Il corpus normativo così delineato segna dunque un mutamento epocale nella gestione e nel trattamento dei derivati OTC, che avrà implicazioni e ripercussioni sui sistemi organizzativi e sui modelli di business sia degli intermediari che delle controparti.
Taluni degli obblighi previsti dal Regolamento EMIR risultano già applicabili a far data dal 15 marzo 2013 come, ad esempio, l’obbligo di conferma tempestiva della conclusione delle transazioni in derivati OTC. A partire invece dal prossimo mese di settembre 2013, le controparti, finanziarie e non, dovranno adeguarsi agli ulteriori obblighi relativi all’utilizzo delle tecniche di mitigazione del rischio.
Quanto agli obblighi di segnalazione ai repertori di dati, la decorrenza degli adempimenti relativi è attualmente stabilita per il 1 gennaio 2014 in riferimento a credit derivatives ed interest rate derivatives. L’obbligo in parola potrebbe essere esteso, a decorrere dalla stessa data, anche ad ulteriori asset class, laddove l’ESMA dovesse autorizzare, entro il mese di ottobre 2013, almeno un repertorio di dati relativamente alle asset class in questione.
Entro la prima metà del 2014, poi, gli intermediari e le controparti dovranno essere pronte ad accogliere e consentire la migrazione dei contratti derivati OTC su ambienti di negoziazione che si avvalgono di sistemi di compensazione mediante controparte centrale.
Tutto l’articolato sistema EMIR, che entrerà a pieno regime gradualmente, comporterà, quindi, per gli intermediari e, conseguentemente, per la clientela ad essi collegata, una rivisitazione sostanziale della contrattualistica esistente nonché la ridefinizione dei processi operativi e dei presidi organizzativi. che consentano: (i) la gestione dei rapporti con le controparti centrali abilitate; (ii) un efficace trattamento dei processi di marginazione delle proprie esposizioni; (iii) la riconciliazione dei portafogli e la gestione tempestiva delle eventuali controversie.
Le policy interne ed i presidi di controllo dovranno inoltre essere ricalibrati al fine di: (i) mantenere costantemente monitorato il valore mark to market dei contratti in essere; (ii) stabilire le procedure di scambio di garanzie (segregate) per i contratti stipulati; (iii) definire i processi di segnalazione e di conservazione delle informazioni al repertorio di dati prescelto.
Gli interventi che dovranno essere effettuati per adeguarsi al nuovo quadro normativo sono significativi e devono essere pianificati per tempo, con un approccio multidisciplinare.
Il nostro team è a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o approfondimento.
a cura di:
Michele Lazzarini, partner di Eurogroup Consulting
Avv. Ubaldo Caracino per lo Studio Legale Zitiello e Associati

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