Disegno di Legge (7a Camera, 7.5.15) #Buona scuola

Creato il 08 maggio 2015 da Pedagogika2
PRESENTATO DAL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
(GIANNINI)
DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(MADIA)
E CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
(PADOAN)Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti DISEGNO DI LEGGE(Testo redazionale contenente le modifiche apportate in 7° Commissione Camera)
– aggiornato al 7 maggio 2015 –
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti(C. 2994 Governo, e abb. C. 416 Caparini, C.1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti)
CAPO I
FINALITÀART. 1.
(Oggetto e finalità).
  1. Al fine di innalzare i livelli di istruzione e competenze delle studentesse e degli studenti, contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, affermare il ruolo della scuola nella società della conoscenza, costruire curricoli coerenti con i nuovi stili di apprendere in coerenza con il profilo educativo culturale e professionale degli ordini di scuola, realizzare una scuola aperta, laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, garantire il diritto allo studio e pari opportunità di successo formativo per tutte le studentesse e gli studenti ed educazione permanente per tutti i cittadini, la presente legge dà piena attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59, anche in relazione alla dotazione finanziaria.
    2. Le istituzioni scolastiche garantiscono a tali fini la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali e massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché l’integrazione e il miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, l’introduzione di tecnologie innovative e il coordinamento con il contesto territoriale. In tale ambito, l’istituzione scolastica effettua la programmazione triennale dell’offerta formativa per il potenziamento dei saperi, delle competenze di studentesse e studenti e per l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali.
    3. La piena realizzazione del curricolo della scuola ed il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 2, la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento di studentesse e studenti nonché della comunità professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della libertà di insegnamento, per incrementare le conoscenze disciplinari e didattiche e le competenze, la collaborazione e la progettazione, l’interazione con le famiglie e il territorio, sono assicurati mediante le forme di flessibilità dell’autonomia didattica ed organizzativa prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 e in particolare attraverso:
    a) l’articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina ivi comprese attività ed insegnamenti interdisciplinari;
    b) il potenziamento del tempo scuola anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione organica dell’autonomia, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie;
    c) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell’orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline, anche mediante l’articolazione del gruppo classe.

CAPO II
AUTONOMIA SCOLASTICA E VALORIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA
ART. 2.
(Autonomia scolastica e offerta formativa).
  1. Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione la funzione del dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, garantisce un’efficace e un’efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni dell’intero sistema scolastico pubblico. È istituito sull’intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e su tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale di cui al presente articolo. Tutti i docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del Piano triennale dell’offerta formativa con attività d’insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e coordinamento.
  2. Ai fini di cui al comma 1, per innalzare il livello generale dei saperi e delle competenze e per assicurare la migliore offerta formativa e didattica agli alunni e agli studenti, le istituzioni scolastiche effettuano le proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle attività curricolari, extracurricolari, educative e organizzative e individuano il proprio fabbisogno di attrezzature e di infrastrutture materiali, nonché di posti dell’organico dell’autonomia di cui all’articolo 6.
  3. Le istituzioni scolastiche individuano il fabbisogno di posti dell’organico dell’autonomia, in relazione all’offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell’offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:
    a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano, nonché alla lingua inglese e ad altre lingue comunitarie, anche mediante l’utilizzo della metodologia Content language integrate learning;b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
    c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale nello spettacolo dal vivo e nell’arte e nella storia dell’arte;
    d) sviluppare competenze di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace per il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture; sostenere l’assunzione di responsabilità nonché la solidarietà e cura dei beni comuni e la consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia di diritto e di economia, di alfabetizzazione economico-finanziaria, di educazione all’autoimprenditorialità;
    e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
    f) alfabetizzazione alla storia dell’arte, all’arte e alla musica, al cinema, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini e dei suoni anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
    g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport e attenzione alla tutela del diritto allo studio delle studentesse e degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
    h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
    h-bis) potenziamento delle metodologie laboratoriali e della attività di laboratorio;i) iniziative per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni della dispersione scolastica, della discriminazione e del bullismo e cyberbullismo e a garanzia della più ampia inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali anche attraverso l’attivazione di percorsi individualizzati e personalizzati, nonché misure educative e didattiche di supporto anche in collaborazione con i servizi socio-sanitari ed educativi territoriali;
    l) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
    m) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o articolazioni di gruppi di classi e anche con potenziamento del tempo scuola o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato al decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2009;
    n) incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;
    o) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
    p) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;
    q) alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano L2 attraverso corsi e laboratori, per alunni e studenti di cittadinanza e o di lingua non italiana da organizzare anche tra reti di scuole e in collaborazione con gli enti locali, il terzo settore e il volontariato con l’apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;q-bis) definizione di un sistema di orientamento che renda consapevoli delle scelte scolastiche effettuate e del possibili sbocchi professionali dei percorsi intrapresi.
3-bis. Anche ai fini dell’attuazione degli obiettivi di cui al comma 3, lettere g), l) e m), nonché al fine di promuovere l’educazione ad una alimentazione sana, corretta, sostenibile per l’ambiente, che valorizzi le tradizioni agro alimentari locali, le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche possono prevedere, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l’inserimento di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta agricola e ittica, e prodotti agricoli e alimentari derivanti dall’agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità e della pesca sociale. Con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri competenti per ciascun decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i parametri per la definizione delle categorie di prodotti di cui al primo periodo.
3-ter. In relazione a quanto disposto alla lettera c) del precedente comma, per le scuole con lingua di insegnamento slovena e/o bilingue del Friuli Venezia Giulia, esse possono sottoscrivere apposite convenzioni con i centri musicali di lingua slovena, di cui al comma 2, dell’articolo 15 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.
  1. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con proprio decreto, provvede al finanziamento delle istituzioni scolastiche e, secondo quanto disciplinato al comma 2 dell’articolo 6, alla dotazione organica per la realizzazione degli obiettivi con riferimento ai diversi ordini e gradi di istruzione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
    5. L’ufficio scolastico regionale individua la dotazione organica complessiva dell’autonomia e la comunica alle singole istituzioni scolastiche per la realizzazione dei piani triennali dell’offerta formativa.
    6. Per l’attuazione degli obiettivi relativi alle necessità e priorità individuate per le istituzioni scolastiche fra quelle di cui al comma 3, le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente al triennio di riferimento, il piano triennale dell’offerta formativa. Il predetto piano contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e ATA nonché la definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche. Il piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre.
    7. L’ufficio scolastico regionale verifica la proposta di piano, nonché eventuali revisioni annuali, presentata dai dirigenti scolastici, in termini di compatibilità economico-finanziaria e di risorse disponibili e trasmette al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca gli esiti della verifica.
    8. L’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, è sostituito dal seguente:
Art. 3.
(Piano triennale dell’offerta formativa).
  1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano triennale dell’offerta formativa, rivedibile annualmente. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia.
    2. Il Piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma dell’articolo 8 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell’offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire:
    a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga;
    b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa.
    Il Piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché i piani di miglioramento dell’istituzione scolastica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 2013.
    3. Il Piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il Piano è approvato dal consiglio di circolo o d’istituto.
    4. Ai fini della predisposizione del Piano, il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti.
    5. Il Piano, nonché le eventuali revisioni annuali, sono resi pubblici tramite la pubblicazione sui siti delle istituzioni scolastiche.
8-bis. Il Piano triennale dell’offerta formativa assicura l’attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla parità di genere, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e sensibilizzare gli studenti, i docenti ed i genitori sulle relative tematiche come previsto anche dall’articolo 5, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2013 n. 93 convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 199 in materia di Piano di azione straordinario contro la violenza.
  1. (Soppresso)
  2. Le istituzioni scolastiche assicurano la piena trasparenza e pubblicità dei piani triennali dell’offerta formativa, anche al fine di permettere una valutazione comparativa da parte degli studenti e delle famiglie, che sono pubblicati nel Portale di cui all’articolo 14, comma 1. Sono altresì ivi pubblicate tempestivamente eventuali revisioni del piano triennale.
  3. I dirigenti scolastici, con riferimento al piano triennale dell’offerta formativa ai sensi del comma 6, individuano il personale da assegnare ai posti dell’organico dell’autonomia, con le modalità di cui all’articolo 7.
  4. Le istituzioni scolastiche, nel limite delle risorse disponibili, realizzano i progetti inseriti nei piani triennali dell’offerta formativa, anche utilizzando le risorse di cui all’articolo 5, comma 6, e all’articolo 6.
  5. Per l’anno scolastico 2015/2016, il dirigente scolastico individua i docenti da destinare all’organico dell’autonomia di cui all’articolo 6 dell’istituzione scolastica di riferimento, con le modalità di cui all’articolo 7, a seguito dell’immediata predisposizione di una stima del fabbisogno necessario, redatta sentiti il collegio dei docenti e il consiglio d’istituto.
  6. Per l’insegnamento della lingua inglese, della musica e dell’educazione motoria nella scuola primaria sono utilizzati, nell’ambito delle risorse di organico disponibili, docenti abilitati all’insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze certificate, nonché docenti abilitati all’insegnamento anche di altri gradi di istruzione in qualità di specialisti ai quali è assicurata una specifica formazione nell’ambito del Piano Nazionale di cui all’articolo 10 comma 4.
  7. (Soppresso)
15-bis. Per il potenziamento degli obiettivi formativi riguardanti le materie di cui al comma 3, lettere e) e f), nonché al fine di promuovere l’eccellenza italiana nelle arti, è riconosciuta, secondo le modalità e i criteri stabiliti, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, l’equipollenza alla laurea triennale, alla laurea magistrale e alla specializzazione dei titoli rilasciati da scuole e istituzioni formative di rilevanza nazionale operanti nei settori di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
15-ter. Nei periodi di sospensione dell’attività didattica, le istituzioni scolastiche e gli enti locali, anche in collaborazione con le famiglie interessate, le realtà associative del territorio e del terzo settore, promuovono attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgersi presso gli edifici scolastici.
16. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementato di euro 126 milioni annui dall’anno 2016 fino all’anno 2021.
Art. 2-bis.
(Autonomia delle istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica).
  1. Il Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni statali dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica è incrementato di euro 7 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2022.
ART. 3.
(Percorso formativo degli studenti).
  1. Al fine di soddisfare pienamente le esigenze didattiche e formative personalizzate degli studenti, le scuole secondarie di secondo grado, nell’ambito del piano triennale di cui all’articolo 2, introducono gli insegnamenti opzionali nel 2o biennio e nell’ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità. Tali insegnamenti, attivati dalle istituzioni scolastiche o da reti di istituzioni scolastiche nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e dei posti di organico dell’autonomia assegnati sulla base dei piani triennali di cui all’articolo 2, sono parte del percorso dello studente e sono inseriti nel curriculum dello studente che ne individua il profilo associandolo a un’identità digitale e raccoglie tutti i dati utili anche ai fini dell’orientamento e dell’accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in alternanza scuola-lavoro e alle attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico.
1-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo della conoscenza delle tecniche di primo soccorso nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado si attivano iniziative specifiche rivolte agli studenti, con il contributo delle realtà del territorio, nel rispetto dell’autonomia scolastica, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
  1. Il dirigente scolastico di concerto con gli organi collegiali può individuare percorsi formativi e iniziative dirette a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché una valorizzazione del merito scolastico e dei talenti. A tal fine possono essere utilizzati nel rispetto dell’autonomia delle scuole e di quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 1o febbraio 2001, n. 44, anche finanziamenti esterni, compresi quelli derivanti da sponsorizzazioni, fermi restando gli obblighi di trasparenza delle procedure.
    2-bis. Nell’ambito dell’esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto del curriculum dello Studente.
  2. Le istituzioni scolastiche inseriscono il curriculum di ciascuno studente nel Portale unico di cui all’articolo 14, comma 1 anche includendo la mappatura di curriculum ai fini di una trasparente lettura della progettazione e della valutazione per competenze.
3-bis. Le istituzioni scolastiche possono individuare docenti nell’ambito dell’organico dell’autonomia cui affidare il coordinamento delle attività di cui al comma 1.
3-ter. Le attività e i progetti di orientamento scolastico nonché di accesso al lavoro sono sviluppati con modalità idonee a sostenere anche le eventuali difficoltà e problematiche proprie degli studenti di origine straniera.
ART. 4.
(Scuola, lavoro e territorio).
  1. Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati negli istituti tecnici e professionali per una durata complessiva nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi di almeno 400 ore e nei percorsi liceali per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del periodo precedente si applicano a partire dalle classi terze attivate nell’anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali di cui all’articolo 2.
  2. All’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, dopo le parole: «ivi inclusi quelli del terzo settore,» sono inserite le seguenti: «o con gli ordini professionali, ovvero con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale».
  3. L’alternanza può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche secondo il programma formativo e le modalità di verifica stabilite nonché con la modalità dell’impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza scuola-lavoro si può realizzare anche all’estero, per favorire contestualmente l’acquisizione di una lingua straniera che entri a far parte del bagaglio culturale del soggetto.
  4. All’articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Ai fini dell’attuazione del sistema di alternanza scuola-lavoro, delle attività di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione nel caso di coinvolgimento di enti pubblici, sentito il Forum nazionale delle associazioni studentesche di cui all’articolo 5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, è adottato un regolamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui è definita la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, come definiti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 con particolare riguardo alla possibilità per lo studente di esprimere una valutazione in relazione all’efficacia e alla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio ».
  5. Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse disponibili, mediante l’organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
  6. (Soppresso)
  7. Per le finalità di cui al presente articolo nonché per l’assistenza tecnica e per il monitoraggio dell’attuazione delle attività ivi previste, è autorizzata la spesa di euro 100 milioni a decorrere dall’anno 2016. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ai sensi dell’articolo 2, comma 7.
  8. Il dirigente scolastico individua le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all’attivazione dei percorsi di cui al presente articolo e stipula apposite convenzioni anche finalizzate a favorire l’orientamento scolastico e universitario dello studente. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con musei, istituti e luoghi della cultura e delle arti performative, nonché con gli uffici centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
    Il dirigente scolastico al termine di ogni anno scolastico redige una scheda di valutazione sulle strutture che sono state convenzionate, evidenziandone la specificità del potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
8-bis. A decorrere dall’anno scolastico 2015/2016 è istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il registro nazionale per l’alternanza scuola lavoro. Il registro è costituito d’intesa con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello Sviluppo economico, e consta delle seguenti componenti:
a) un’area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza in collaborazione con le Istituzioni scolastiche e formative. Per ciascun ente il registro riporta il numero massimo degli studenti ammissibili nonché i periodi dell’anno in cui è possibile svolgere l’attività di alternanza;
b) una sezione speciale del registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile, a cui imprese per l’alternanza scuola-lavoro devono essere iscritte; tale sezione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all’anagrafica, all’attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet, ai rapporti con gli altri attori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza.
8-ter. Si applicano in quanto compatibili i commi 3, 4, 5, 6, 7, 9 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

Art. 4-bis.
(Disposizioni concernenti l’insegnamento presso gli istituti penitenziari).
  1. All’articolo 135 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
    «2. Per l’insegnamento relativo alla scuola primaria presso gli istituti penitenziari è istituito un ruolo speciale, al quale possono accedere, ai sensi dell’articolo 399, i docenti in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi per la scuola primaria e del titolo di specializzazione di cui al comma 7»;
    b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
    «4. I docenti del ruolo speciale delle scuole primarie presso gli istituti penitenziari sono incardinati nei Centri provinciali d’istruzione per gli adulti, ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2012, n. 
    263. Possono chiedere il trasferimento ad altro centro provinciale ai sensi della normativa vigente. Ad essi spetta il trattamento giuridico ed economico dei docenti di scuola primaria».
    c) al comma 6 le parole: «elementari carcerarie» sono sostituite dalle parole: «primarie presso gli istituti penitenziari»;
    d) al comma 7 le parole: «I docenti elementari del ruolo speciale» sono sostituite dalle parole: «I docenti del ruolo speciale delle scuole primarie presso gli istituti penitenziari»;
    e) dopo il comma 7, è aggiunto il comma:
    «8. Nelle more dell’istituzione dei corsi di specializzazione di cui al comma 7, costituisce titolo di accesso al ruolo speciale l’aver maturato almeno 3 anni».
Art. 4-ter.
(Istituti Tecnici Superiori).
  1. Le risorse messe a disposizione dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, a valere sul fondo previsto dall’articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall’articolo 7, comma 37-ter, della legge 7 agosto 2012, n. 135, destinate ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori, da ripartire secondo l’accordo in Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dall’anno 2016 sono assegnate, in misura non inferiore al trenta per cento del loro ammontare, alle singole Fondazioni, tenendo conto del numero dei diplomati e del tasso di occupabilità a 12 mesi raggiunti in relazione ai percorsi da ciascuna di esse attivati, con riferimento al termine dell’anno precedente a quello del finanziamento. Tale quota costituisce elemento di premialità, da destinare all’attivazione di nuovi percorsi degli Istituti Tecnici Superiori da parte delle Fondazioni esistenti.
  2. I giovani e gli adulti accedono ai percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori con il possesso dei seguenti titoli di studio:
    – diploma di istruzione secondaria superiore;
    – diploma professionale conseguito al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, compresi nel Repertorio nazionale di cui agli Accordi in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012, integrato da un percorso di Istruzione e formazione Tecnica Superiore di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008, di durata annuale, la cui struttura e i cui contenuti sono definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni.
  3. Per favorire le misure di semplificazione e promozione degli Istituti Tecnici Superiori, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le linee guida per conseguire i seguenti obiettivi, a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell’occupazione dei giovani:
    a) semplificare e snellire le procedure per lo svolgimento delle prove conclusive dei percorsi attivati dagli Istituti Tecnici Superiori, prevedendo modifiche alla composizione delle commissioni di esame e alla predisposizione e valutazione delle prove di verifica finali;
    b) prevedere l’ammontare del contributo dovuto dagli studenti per gli esami conclusivi dei percorsi e per il rilascio del diploma;
    c) prevedere che la partecipazione dei soggetti pubblici in qualità di soci fondatori delle Fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli Istituti Tecnici Superiori e le loro attività possano avvenire senza determinare nuovi e maggiori oneri a carico dei propri bilanci;
    d) prevedere che, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte del Prefetto, le Fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli Istituti Tecnici Superiori siano dotate di un patrimonio, uniforme su tutto il territorio nazionale, non inferiore a euro 100.000 e comunque che garantisca la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi;
    e) prevedere per le Fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli Istituti Tecnici Superiori un regime contabile e uno schema di bilancio per la rendicontazione dei percorsi uniforme su tutto il territorio nazionale.
  4. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le linee guida relativamente ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori relativi all’area della Mobilità sostenibile, ambiti «Mobilità delle persone e delle merci – conduzione del mezzo navale» e «Mobilità delle persone e delle merci – gestione degli apparati e impianti di bordo», per unificare le prove di verifica finale con le prove di esame di abilitazione allo svolgimento della professione di Ufficiale di marina mercantile, di navigazione e di macchina, integrando la composizione della commissione d’esame, mediante modificazione delle norme vigenti in materia.
  5. All’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2013, n. 75 dopo la lettera «b) è aggiunta la seguente lettera: «b) diploma di Tecnico Superiore di cui al D.P.C.M. 25 Gennaio 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall’Allegato A, Area 1 – Efficienza energetica, del D.I. 7 settembre 2011».
  6. All’articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2013, n. 75 dopo le parole «ordini e collegi professionali,» sono aggiunte le seguenti parole: «Istituti Tecnici Superiori dell’area Efficienza energetica»,
  7. All’articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 dopo la lettera a) è aggiunta la seguente lettera: «a) diploma di Tecnico Superiore di cui al DPCM 25 Gennaio 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall’Allegato A, Area 1 – Efficienza energetica del D.I. 7 Settembre 2011.».
  8. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento, sentiti i Ministri competenti, sono definiti i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’l1 aprile 2008, definiti ai sensi dell’articolo 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, secondo le tabelle di confluenza tra gli esiti di apprendimento in termini di competenze acquisite al termine dei suddetti percorsi e le competenze in esito ai corsi di laurea ad essi assimila bili. L’ammontare dei crediti formativi universitari riconosciuti non potrà essere comunque inferiore a cento per i percorsi della durata di quattro semestri, e a centocinquanta per i percorsi della durata di sei semestri.
  9. All’articolo 55 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo le parole «della durata di 4 semestri,», sono aggiunte le seguenti parole: «oppure i percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008».

ART. 5.
(Innovazione digitale e didattica laboratoriale).
  1. Al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere il digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca adotta il Piano nazionale scuola digitale, in sinergia con la programmazione europea e regionale e con il Progetto strategico nazionale per la banda ultra larga.
  2. A decorrere dall’anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le istituzioni scolastiche promuovono, all’interno dei piani triennali di cui all’articolo 2 e in collaborazione con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, azioni coerenti con le finalità, i princìpi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale scuola digitale di cui al comma 1.
  3. Il Piano nazionale scuola digitale persegue i seguenti obiettivi:
    a) realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese, nel rispetto dell’obiettivo di cui all’articolo 2, comma 3, lettera h);
    b) potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;
    c) adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e studenti e tra istituzioni scolastiche ed educative e articolazioni amministrative del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
    d) formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale per l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti così come previsto dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 Dicembre 2006;
    e) formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici per l’innovazione digitale nell’amministrazione;
    f) potenziamento delle infrastrutture di rete, sentita la Conferenza Unificata, con particolare riferimento alla connettività nelle scuole;
    g) valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la promozione di una rete nazionale di centri di ricerca e di formazione;
    g-bis) definizione delle finalità e delle modalità di gestione dell’identità e del profilo digitale di studenti, docenti, dirigenti scolastici e personale tecnico amministrativo;
    g-ter) definizione dei criteri per la tutela della riservatezza dei dati personali degli studenti, con particolare riguardo agli studenti minori di età, in relazione al trattamento dei dati raccolti nell’ambito delle attività didattiche, con particolare riferimento alla navigazione di piattaforme digitali dedicate all’apprendimento, fruizione o produzione di contenuti didattici digitali;
    g-quater) definizione dei criteri e delle finalità ai fini dell’adozione di testi didattici in formato digitale e per la produzione e circolazione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente dagli istituti scolastici
    .
3-bis. Le istituzioni scolastiche possono individuare una figura tecnica per il primo ciclo (ITP) nell’ambito dell’organico dell’autonomia cui affidare il coordinamento delle attività di cui al comma 2.
  1. Le istituzioni scolastiche individuano docenti nell’ambito dell’organico dell’autonomia cui affidare il coordinamento delle attività di cui al comma 2.
4-bis. Le istituzioni scolastiche possono individuare nell’ambito dell’organico il personale ATA per il coordinamento del contesto amministrativo e informatico delle attività del Piano Nazionale Scuola Digitale di cui al comma 2
  1. Per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, le istituzioni scolastiche, anche in rete fra loro o attraverso i poli tecnico-professionali, possono dotarsi, dandone evidenza nei piani triennali di cui all’articolo 2, di laboratori territoriali per l’occupabilità attraverso la partecipazione, anche in qualità di soggetti cofinanziatori, di enti pubblici e locali, camere di commercio, università, associazioni, fondazioni, enti di formazione professionale, istituti tecnici superiori e imprese private, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
    a) orientamento della didattica e della formazione ai settori strategici del Made in Italy, in base alla vocazione produttiva, culturale e sociale di ciascun territorio;
    b) fruibilità di servizi propedeutici al collocamento al lavoro o alla riqualificazione di giovani non occupati;
    c) apertura della scuola al territorio e possibilità di utilizzo degli spazi anche al di fuori dell’orario scolastico;
c-bis). i soggetti esterni che usufruiscono dell’edificio scolastico per effettuare attività di scuola sono responsabili in ordine alla sicurezza ed al mantenimento del decoro degli spazi.
  1. Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di attuare le attività previste nel presente articolo, nell’anno finanziario 2015 è utilizzata quota parte, pari a euro 90 milioni, delle risorse già destinate nell’esercizio 2014 in favore delle istituzioni scolastiche ed educative statali sul Fondo per il funzionamento di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. A decorrere dall’anno 2016, è autorizzata la spesa di euro 30 milioni. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ai sensi dell’articolo 2, comma 7.

CAPO III
ORGANICO, ASSUNZIONI E ASSEGNAZIONE DEI DOCENTIART. 6.
(Organico dell’autonomia per l’attuazione dei piani triennali dell’offerta formativa).
  1. Le istituzioni scolastiche perseguono le finalità di cui all’articolo 1e gli obiettivi di cui all’articolo 2, comma 3, attraverso l’organico dell’autonomia costituito dai posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento dell’offerta formativa.
    1-bis. L’organico dell’autonomia è funzionale alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa ed è impiegato per attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento. È assegnato alle isitutizioni scolastiche sulla base del fabbisogno espresso nel piano triennale e nel limite delle risorse finanziarie disponibili.
  2. A decorrere dall’anno scolastico 2016-2017, con cadenza triennale, con decreti del Ministro dell’istruzione università e ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze e con il Ministro per la semplificazione e pubblica amministrazione, sentita la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28-08-1997 n. 281 e successive modificazioni, e comunque nel limite massimo di cui all’articolo 24, comma 1, della presente legge, è determinato l’organico dell’autonomia su base regionale.
2-bis. Il riparto della dotazione organica tra le regioni è effettuato sulla base del numero delle classi, per ciò che attiene i posti comuni, sulla base del numero degli alunni per quanto attiene i posti del potenziamento.
2-ter. Si tiene conto della presenza di aree montane o piccole isole, di aree. In terne a bassa densità demografica o a forte processo immigratorio, di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica.
2-quater. Il riparto dovrà altresì considerare il fabbisogno per progetti e conven zioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale.
  1. Con decreti dei dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali, l’organico dell’autonomia è ripartito tra i territori di competenza e assegnato ai ruoli territoriali di cui all’articolo 7 e, successivamente, alle singole istituzioni scolastiche, sulla base del fabbisogno espresso dalle stesse nei piani triennali dell’offerta formativa di cui all’articolo 2. I posti dell’organico sono coperti dal dirigente scolastico con il personale iscritto negli albi ai sensi dell’articolo 7. Il dirigente scolastico effettua le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura delle supplenze temporanee fino a dieci giorni con il personale della dotazione organica dell’autonomia, con il trattamento stipendiale del grado d’istruzione della scuola in cui è impegnato, qualora superiore a quello già in godimento. Il medesimo personale è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili.
  2. L’organico dei posti comuni e dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa è determinato sulla base del fabbisogno di posti individuato da ciascuna istituzione scolastica nel piano triennale dell’offerta formativa di cui all’articolo 2, confermato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai sensi del medesimo articolo 2, comma 6.
  3. L’organico dei posti di sostegno è determinato nel limite previsto dall’articolo 2, comma 414, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall’articolo 15, comma 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell’articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell’articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  4. Nella ripartizione dei posti dell’organico dell’autonomia, si tiene conto delle esigenze delle scuole di minoranza linguistica slovena o bilingui.
  5. Restano salve le diverse determinazioni che la regione autonoma della Valle d’Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare in materia di assunzione del personale docente ed educativo in considerazione alle rispettive specifiche esigenze riferite agli organici regionali e provinciali.
ART. 10.
(Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente).
  1. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le relative competenze professionali, è istituita la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell’importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l’acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di natura didattico-scientifica, di pubblicazioni e di riviste riferite alle materie di insegnamento e comunque utili all’aggiornamento professionale, per l’acquisto di hardware e software, per l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, per iscrizione a corsi di laurea, laurea magistrale, e/o specialistica, e/o a ciclo unico, inerenti il profilo professionale, iscrizione a corsi post lauream e/o master inerenti il profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano dell’offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 4. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 1, nonché l’importo da assegnare nell’ambito delle risorse disponibili di cui al comma 3, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale, nonché le modalità per l’erogazione delle agevolazioni e dei benefìci collegati alla Carta medesima.
  3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni a decorrere dall’esercizio 2015.
  4. Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa di cui all’articolo 2 e dei risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.
  5. Per l’attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall’anno 2016.
CAPO IV
ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOMEART. 14.
(Open data).
  1. È istituito il Portale unico dei dati della scuola.
  2. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in conformità con l’articolo 68, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e in applicazione del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, garantisce stabilmente l’accesso e la riutilizzabilità dei dati pubblici del sistema di istruzione e formazione nazionale, pubblicando in formato aperto i dati relativi ai bilanci delle scuole, i dati pubblici afferenti il Sistema Nazionale di Valutazione, l’anagrafe dell’edilizia scolastica, i dati in forma aggregata dell’Anagrafe degli studenti, i provvedimenti di incarico di docenza, i piani dell’offerta formativa, compresi quelli delle scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 62/2000, i dati dell’Osservatorio Tecnologico, i materiali e le opere autoprodotte dagli istituti scolastici e rilasciati in formato aperto secondo le modalità di cui all’articolo 15, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Pubblica altresì i dati, i documenti e le informazioni utili a valutare l’avanzamento didattico, tecnologico, e d’innovazione del sistema scolastico.
  3. Il Portale di cui al comma 1, gestito dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, rende accessibili i dati del curriculum dello studente di cui all’articolo 3 e il curriculum del docente di cui all’articolo 7, comma 3, lettera b).
  4. Il Portale di cui al comma 1 pubblica, inoltre, la normativa, gli atti e le circolari in conformità alle disposizioni del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
4-bis. I dati presenti nel Portale di cui al comma 1 o comunque nella disponibilità del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca non potranno più essere fatti oggetto di richiesta alle istituzioni scolastiche.
  1. Per l’anno 2015 è autorizzata la spesa di euro 1 milione per la predisposizione del Portale di cui al comma 1 e, a decorrere dall’anno 2016, è autorizzata la spesa di euro 100.000 per le spese di gestione e di mantenimento del medesimo Portale.
  2. Al fine di fornire un supporto tempestivo alle istituzioni scolastiche ed educative nella risoluzione di problemi connessi alla gestione amministrativa e contabile, attraverso la creazione di un canale permanente di comunicazione con gli uffici competenti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e valorizzando la condivisione di buone pratiche tra le istituzioni scolastiche medesime, a decorrere dall’anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge è avviato un progetto sperimentale per la realizzazione di un servizio di assistenza. Il servizio di assistenza è realizzato nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 14-bis.
  1. Ai fini di incrementare l’autonomia contabile delle istituzioni scolastiche ed educative statali e semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede, con proprio decreto di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, alle necessarie modifiche del «Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche» di cui al decreto interministeriale 1o febbraio 2001, n. 44.
ART. 16.
(School bonus).
  1. Per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti, spetta un credito d’imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate in ciascuno dei due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 e pari al 50 per cento di quelle effettuate nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche nonché agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito d’impresa e non è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese.
  3. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, il credito d’imposta, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
  4. I limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, non si applicano al credito d’imposta di cui al presente articolo.
  5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 comunicano mensilmente al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell’utilizzo delle erogazioni stesse tramite il proprio sito web istituzionale, nell’ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e sul portale telematico del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. All’attuazione del presente comma si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
  6. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d’imposta di cui al presente articolo, valutati in euro 7,5 milioni per l’anno 2016, in euro 15 milioni per l’anno 2017, in euro 20,8 milioni per l’anno 2018, in euro 13,3 milioni per l’anno 2019 e in euro 5,8 milioni per l’anno 2020, si provvede ai sensi di quanto disposto dall’articolo 24.
CAPO VI
EDILIZIA SCOLASTICAART. 18.
(Scuole innovative).
  1. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a pubblicare un avviso pubblico rivolto a professionisti, per l’elaborazione di proposte progettuali, previa acquisizione delle manifestazioni di interesse rappresentate dagli enti locali alle Regioni, da sottoporre ad una Commissione di esperti, cui partecipa anche la struttura dei Missione per l’edilizia scolastica istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che esamina e coordina, anche attraverso un coinvolgimento delle Regioni, le proposte pervenute al fine di individuare soluzioni progettuali di scuole altamente innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell’incremento dell’efficienza energetica, della sicurezza strutturale e antisismica e caratterizzate da nuovi ambienti di apprendimento anche per favorire l’uso continuo e costante delle moderne tecnologie nell’attività didattica almeno una per Regione, che individua i beneficiari sulla base delle risorse assegnate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
ART. 19.
(Misure per la sicurezza e la valorizzazione degli edifici scolastici).
  1. All’Osservatorio per l’edilizia scolastica di cui all’articolo 6 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, al quale partecipa la Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell’attuazione di interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sono attribuiti anche compiti di indirizzo e di programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica e di diffusione della cultura della sicurezza, prevedendo l’estensione della composizione alle organizzazioni civiche di comprovata competenza ed esperienza sulla base di criteri oggettivi e predefiniti e prevedendo l’istituzione di una giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole.
  2. Al fine di consentire lo svolgimento del servizio scolastico in ambienti adeguati e sicuri, la programmazione nazionale predisposta in attuazione dell’articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017, è aggiornata annualmente e per il triennio di riferimento sostituisce i piani di cui all’articolo 11, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, anche tenendo conto dei dati inseriti nell’Anagrafe dell’edilizia scolastica, ed è utile per l’assegnazione di finanziamenti statali comunque destinati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, comprese le risorse di cui all’articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, a beneficio degli enti locali con la possibilità che i canoni di investimento siano posti a carico delle regioni.La programmazione nazionale è altresì utile per l’assegnazione di tutte le risorse destinate nel triennio di riferimento all’edilizia scolastica, comprese quelle relative alla quota a gestione statale dell’otto per mille di cui all’articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, come modificato dall’articolo 1, comma 206, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché quelle di cui al Fondo previsto dall’articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo incrementato dall’articolo 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i cui termini e modalità di individuazione degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. A tali fini i poteri derogatori per interventi di edilizia scolastica di cui all’articolo 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, sono estesi per tutta la durata della programmazione nazionale triennale 2015-2017.
  3. Le risorse non utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge fatte salve quelle risorse relative ad interventi di cui sono in corso le procedure di appalto dei lavori di realizzazione o di cui sia stato approvato da parte della stazione appaltante il progetto definitivo, così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2011 e relative ai finanziamenti attivati ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge 1o luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, e dell’articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1996, n. 431, nonché ai finanziamenti erogati ai sensi dell’articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, sono destinate all’attuazione, nell’anno 2015, di ulteriori interventi urgenti per la sicurezza degli edifici scolastici. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali beneficiari dei predetti finanziamenti trasmettono al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e alla società Cassa depositi e prestiti Spa il monitoraggio degli interventi realizzati, pena la revoca delle citate risorse ancora da erogare. Le conseguenti economie accertate, a seguito del completamento dell’intervento finanziato ovvero della sua mancata realizzazione, sono destinate, secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, a ulteriori interventi urgenti di edilizia scolastica individuati nell’ambito della programmazione nazionale di cui al comma 2, fermi restando i piani di ammortamento in corso e le correlate autorizzazioni di spesa, nonché agli interventi che si rendono necessari all’esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui all’articolo 20 e di quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall’Anagrafe dell’edilizia scolastica.
  4. Le regioni sono tenute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a fornire al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca il monitoraggio completo dei piani di edilizia scolastica relativi alle annualità 2007, 2008 e 2009, finanziati ai sensi dell’articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pena la mancata successiva assegnazione di ulteriori risorse statali. Le relative economie accertate all’esito del monitoraggio restano nella disponibilità delle regioni per essere destinate a interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici sulla base di progetti esecutivi presenti nella propria programmazione regionale predisposta ai sensi dell’articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, nonché agli interventi che si rendono necessari all’esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui all’articolo 20 della presente legge e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall’Anagrafe dell’edilizia scolastica. Gli interventi devono essere comunicati dalla regione competente al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca che definisce tempi e modalità di attuazione degli stessi.
  5. A valere sui rimborsi delle quote dell’Unione europea e di cofinanziamento nazionale della programmazione PON FESR 2007/2013, le risorse relative ai progetti retrospettivi per interventi di edilizia scolastica, al netto delle eventuali somme ancora dovute ai beneficiari finali degli stessi progetti, confluiscono nel Fondo unico per l’edilizia scolastica per essere impiegate, sulla base della programmazione regionale di cui al comma 2, nello stesso territorio ai quali erano destinate e per progetti con analoghe finalità di edilizia scolastica. Le risorse sono altresì destinate agli interventi che si rendono necessari all’esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui all’articolo 20 e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall’Anagrafe dell’edilizia scolastica. Alle eventuali decurtazioni di spesa successivamente decise dalla Commissione europea in esito ad audit riguardanti i progetti retrospettivi di cui al presente comma e alle conseguenti restituzioni delle risorse dell’Unione europea e di cofinanziamento nazionale si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per l’edilizia scolastica.
  6. La sanzione di cui all’articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, da applicare nell’anno 2015 agli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2014, è ridotta di un importo pari alla spesa per edilizia scolastica sostenuta nel corso dell’anno 2014, purché non già oggetto di esclusione dal saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno. A tale fine, gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell’anno 2014 comunicano, con le modalità individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, entro il entro il 30 giugno 2015, le spese sostenute nell’anno 2014 per l’edilizia scolastica.
  7. Al fine di assicurare la prosecuzione e il completamento degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati ai sensi dell’articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 102/04 del 20 dicembre 2004, di approvazione del primo programma stralcio, e n. 143/2006 del 17 novembre 2006, di approvazione del secondo programma stralcio, come rimodulati dalla delibera CIPE n. 17/2008 del 21 febbraio 2008, è consentito agli enti beneficiari, previa rendicontazione dei lavori eseguiti da produrre al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d’asta per la realizzazione di altri interventi finalizzati alla sicurezza delle scuole anche sugli stessi edifici e nel rispetto del limite complessivo del finanziamento già autorizzato. Le modalità della rendicontazione sono rese note attraverso il sito web istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La mancata rendicontazione nel termine indicato preclude l’utilizzo delle eventuali risorse residue ancora nella disponibilità dell’ente, che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le somme relative a interventi non avviati e per i quali non siano stati assunti obblighi giuridicamente vincolanti, anche giacenti presso la società Cassa depositi e prestiti Spa, sono destinate dal CIPE alle medesime finalità di edilizia scolastica in favore di interventi compresi nella programmazione triennale nazionale 2015-2017 di cui al comma 2, secondo modalità individuate dallo stesso Comitato, nonché degli interventi che si rendono necessari all’esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui all’articolo 20 e di quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall’Anagrafe dell’edilizia scolastica. Al fine di garantire la sollecita attuazione dei programmi finanziati ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con delibera CIPE n. 32/2010 del 13 maggio 2010, e dei programmi di intervento finanziati ai sensi dell’articolo 33, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, con delibera CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012, il parere richiesto ai provveditorati per le opere pubbliche sui progetti definitivi presentati dagli enti beneficiari si intende positivamente reso entro trenta giorni dalla richiesta, ovvero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per quelli presentati precedentemente. Gli enti beneficiari trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le aggiudicazioni provvisorie dei lavori entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena la revoca dei finanziamenti. Le risorse oggetto di revoca sono destinate dal CIPE alle medesime finalità di edilizia scolastica in favore di interventi compresi nella programmazione triennale nazionale 2015-2017, secondo modalità individuate dal medesimo Comitato.
  8. Il termine di utilizzo delle risorse previsto dal Fondo rotativo per la progettualità per gli interventi di edilizia scolastica, di cui all’articolo 1, comma 54, quarto periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come da ultimo modificato dal comma 9 del presente articolo, è prorogato fino al 31 dicembre 2018.
  9. All’articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, le parole: « inseriti nel piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico » sono sostituite dalle seguenti: « di edilizia scolastica e può essere alimentato anche da risorse finanziarie di soggetti esterni ».
  10. All’articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 2-octies. I pareri, i visti e i nulla osta relativi agli interventi di cui al comma 1 sono resi dalle amministrazioni competenti entro quarantacinque giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo».
  11. All’articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole: « 1o settembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 1o novembre 2015 ».
  12. Le risorse di cui all’articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, destinate alla realizzazione del piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici individuati dalla risoluzione parlamentare n. 8-00143 del 2 agosto 2011, delle Commissioni riunite V e VII della Camera dei deputati, in relazione alle quali non siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore della presente legge sono destinate alla programmazione nazionale di cui all’articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, nonché agli interventi che si rendono necessari all’esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui all’articolo 20 della presente legge e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall’Anagrafe dell’edilizia scolastica.
  13. Il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo è effettuato secondo quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
13-bis. Le risorse della quota a gestione statale relativa all’edilizia scolastica dell’otto per mille, di cui all’articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, come modificato dall’articolo 1, comma 206, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono destinate agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili come individuati annualmente con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, anche sulla base dei dati contenuti nell’Anagrafe dell’edilizia scolastica.
ART. 20.
(Indagini diagnostiche sugli edifici scolastici).
  1. Al fine di garantire la sicurezza degli edifici scolastici e di prevenire eventi di crollo dei relativi solai e controsoffitti è autorizzata la spesa di euro 40 milioni per l’anno 2015 per finanziare indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici, anche attraverso quote di cofinanziamento da parte degli enti locali proprietari, a valere sul Fondo di cui all’articolo 24.
  2. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini e le modalità per l’erogazione dei finanziamenti agli enti locali di cui al comma 1, tenendo conto anche della vetustà degli edifici valutata anche in base ai dati contenuti nell’Anagrafe per l’edilizia scolastica.
  3. Gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici che si rendono necessari all’esito delle indagini diagnostiche di cui al comma 1 del presente articolo e quelle eseguite tra il 2009 e il 2011 in base all’articolo 8, comma 6, della legge 5 maggio 2013, n. 131 (intesa sottoscritta Stato Regioni Enti locali il 28 gennaio 2009) possono essere finanziati anche a valere sulle risorse di cui all’articolo 19, commi 2, 3, 4, 5, 8 e 12, previa acquisizione dei risultati da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

CAPO VII
RIORDINO, ADEGUAMENTO E SEMPLIFICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI ISTRUZIONEART. 21.
(Delega al Governo in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione).
  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni di cui alla presente legge.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
    a) riordino delle disposizioni normative in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione attraverso:
    1) la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di istruzione già contenute nel testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle altre fonti normative;
    2) l’articolazione e la rubricazione delle disposizioni di legge incluse nella codificazione per materie omogenee, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;
    3) il riordino e il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge incluse nella codificazione, anche apportando integrazioni e modifiche innovative necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nonché per adeguare le stesse all’intervenuta evoluzione del quadro giuridico nazionale e dell’Unione europea;
    4) l’adeguamento della normativa inclusa nella codificazione alla giurisprudenza costituzionale e dell’Unione europea;
    5) l’indicazione espressa delle disposizioni di legge abrogate;
    b) (Soppresso)c) riordino, adeguamento e semplificazione del sistema per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria per l’accesso alla professione di docente, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione del ruolo sociale del docente, nonché delle modalità di assunzione a tempo indeterminato del personale docente ed educativo, per renderle omogenee alle modalità di accesso al pubblico impiego, attraverso:
    1) il riordino complessivo, l’adeguamento e la semplificazione del sistema per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nell’ambito dei corsi di laurea magistrale mediante l’inclusione del percorso abilitativo all’interno di quello universitario e il conseguente superamento dell’attuale percorso di tirocinio formativo attivo;
    2) la definizione di nuovi percorsi di formazione iniziale che comprendano gli ambiti sia delle materie caratterizzanti sia delle materie relative alla didattica disciplinare;
    3) la previsione, all’interno del percorso di laurea abilitante, di un periodo di tirocinio professionale;
    4) il riordino delle classi disciplinari di concorso, con attribuzione degli insegnamenti nell’ambito della classe disciplinare, secondo princìpi di semplificazione e di flessibilità, fermo restando l’accertamento della competenza nella disciplina insegnata;
    5) la ridefinizione della disciplina e delle modalità di assunzione a tempo indeterminato del personale docente ed educativo, al fine di renderlo omogeneo alle modalità di accesso al pubblico impiego, mediante concorsi pubblici e con graduatorie di durata triennale;
    d) (Soppresso)e) favorire l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l’istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria e attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione e attraverso:
    1) la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di favorire l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l’istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria;
    2) la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile allo studente lo stesso insegnante di sostegno per l’intero ordine o grado di istruzione;3) l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale;
    4) la previsione di indicatori per l’autovalutazione e la valutazione dell’inclusione scolastica;
    5) la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione deve essere volta a individuare le abilità residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l’assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità e della legge 8 ottobre 20110, n. 170 che partecipano al GLH o agli incontri informali;
    6) la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all’inclusione;
    6-bis) la previsione dell’obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), rispetto alle specifiche competenze, sull’assistenza di base e su aspetti organizzativi ed educativo-relazionali con riferimento al processo di integrazione scolastica;
    6-ter) la previsione dell’obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti e per i docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell’integrazione scolastica;
    6-quater) La previsione della garanzia dell’istruzione domiciliare per gli alunni che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
    f) (Soppresso)
    g) revisione dei percorsi dell’istruzione professionale, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, attraverso:
    1) la ridefinizione degli indirizzi, delle articolazioni e delle opzioni dell’istruzione professionale;
    2) il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali anche attraverso una rimodulazione, a parità di tempo scuola, dei quadri orari degli indirizzi, con particolare riferimento al primo biennio;
    h) (Soppresso)i) istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni, costituito dai servizi educativi per l’infanzia e dalle scuole dell’infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell’offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie, attraverso:
    1) la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni della scuola dell’infanzia e dei servizi educativi per l’infanzia previsti dal Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, prevedendo:
    1.1) la generalizzazione della scuola dell’infanzia;
    1.2) la qualificazione universitaria e la formazione continua del personale dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia;
    1.3) gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia, diversificati in base alla tipologia, all’età dei bambini e agli orari di servizio, prevedendo tempi di compresenza del personale dei servizi educativi per l’infanzia e dei docenti di scuola dell’infanzia, nonché il coordinamento pedagogico territoriale e il riferimento alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, adottate con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254;
    2) la definizione delle funzioni e dei compiti delle regioni e degli enti locali al fine di potenziare la ricettività dei servizi educativi per l’infanzia e la qualificazione del sistema integrato di cui alla presente lettera;
    3) l’esclusione dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia dai servizi a domanda individuale;
    4) l’istituzione di una quota capitaria per il raggiungimento dei livelli essenziali, prevedendo il cofinanziamento dei costi di gestione, da parte dello Stato con trasferimenti diretti o con la gestione diretta delle scuole dell’infanzia e da parte delle regioni e degli enti locali al netto delle entrate da compartecipazione delle famiglie utenti del servizio;
    5) l’approvazione e il finanziamento di un piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato di cui alla presente lettera, finalizzato al raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni;
    6) la promozione della costituzione di poli per l’infanzia per bambini di età fino a sei anni, anche aggregati a scuole primarie e istituti comprensivi;
    7) l’istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di un’apposita commissione con compiti consultivi e propositivi, composta da esperti nominati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dalle regioni e dagli enti locali;
    l) garanzia dell’effettività del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle competenze delle regioni in tale materia, attraverso la definizione dei livelli essenziali;
    m) (Soppresso)n) revisione, riordino e adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all’estero attraverso:
    1) la definizione dei criteri e delle modalità di selezione, destinazione e permanenza in sede del personale docente e amministrativo;
    2) la revisione del trattamento economico del personale docente e amministrativo;
    3) la previsione della disciplina delle sezioni italiane all’interno di scuole straniere o internazionali;
    4) la revisione della disciplina dell’insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o l’ordinamento scolastico italiano da affidare a insegnanti a contratto locale;
    o) adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti, nonché degli esami di Stato, anche in raccordo con la normativa vigente in materia di certificazione delle competenze, attraverso:
    1) la revisione delle modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti per il primo ciclo di istruzione, mettendo in rilievo la funzione formativa e di orientamento della valutazione e delle modalità di svolgimento dell’esame di stato conclusivo del primo ciclo;
    2) la revisione delle modalità di svolgimento degli esami di Stato dei percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado in coerenza con quanto previsto dai decreti del Presidente della Repubblica 87, 88 e 89 del 15 marzo 2010;
  1. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze nonché con gli altri Ministri competenti, previo parere della Conferenza Unificata Stato-regioni ed autonomie locali. Gli schemi di decreto sono trasmessi alle Camere per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono comunque essere adottati. Se il termine previsto per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega previsto al comma 1, o successivamente, quest’ultimo è prorogato di novanta giorni.
  2. Con uno o più decreti adottati ai sensi dell’articolo 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono raccolte per materie omogenee le norme regolamentari vigenti negli ambiti di cui alla presente legge, con le modificazioni necessarie al fine di semplificarle e adeguarle alla disciplina legislativa conseguente all’adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo.
  3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, con le modalità e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.
  4. Dall’attuazione delle deleghe recate dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, per gli adempimenti dei decreti legislativi attuativi del presente articolo le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

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