e lo spostamento dell'onere della prova del giustificato/ingiustificato motivo dal lavoratore al datore di lavoro.Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, perché il fatto contestato non sussiste o il lavoratore non lo ha commesso ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle tipizzazioni di giustificato motivo soggettivo e di giusta causa previste dai contratti collettivi applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione
Comincia così:
Disegno di legge recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescitaCapo IDisposizioni generaliCapo IITipologie contrattualiCapo IIIDisciplina in tema di flessibilità in uscita e tutele del lavoratoreSezione I – Disposizioni in materia di licenziamenti individualiSezione II – Disposizioni in materia di licenziamenti collettiviSezione III – Rito speciale per le controversie in tema di licenziamentiCapo IVAmmortizzatori sociali, tutele in costanza di rapporto di lavoro e protezione dei lavoratorianzianiSezione I – Ammortizzatori socialiSezione II – Tutele in costanza di rapporto di lavoroSezione III – Interventi in favore dei lavoratori anziani e incentivi all’occupazioneCapo VUlteriori disposizioni in materia di mercato del lavoroCapo VIPolitiche attive e servizi per l’impiegoCapo VIIApprendimento permanenteCapo VIIICopertura finanziaria