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Disoccupati: semaforo verde per il bonus Irpef

Da Pukos
Disoccupati: semaforo verde per il  bonus Irpef

È in arrivo il bonus Irpef per i disoccupati e pensionati: l’avviso del pagamento avviene via sms

Premessa Per i disoccupati e pensionati titolari di prestazioni di accompagnamento alla pensione, l’avviso di pagamento del bonus Irpef arriva direttamente sul cellulare. In caso di non spettanza del bonus, i potenziali beneficiari potranno comunicarlo mediante il nuovo modello “SR150”. A comunicarlo è l’INPS con il messaggio n. 5661/2014 fornendo le prime istruzioni operative in ordine alle modalità per il riconoscimento e pagamento del credito nonché alle attività relative alla gestione del flusso di eventuali comunicazioni provenienti dagli assicurati titolari di altri redditi rispetto a quelli derivanti da prestazioni previdenziali.

Bonus Irpef

In particolare stiamo parlando del credito di imposta introdotto dall’art. 1 del D.L. n. 66/2014, il quale riconosce – per il periodo di imposta 2014, un importo complessivo di 640 euro ai titolari di reddito da lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, per i quali l’imposta lorda sia superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti. Il bonus, inoltre, deve essere riconosciuto in via automatica dal sostituto di imposta senza bisogno di una richiesta esplicita. Ne consegue, quindi, che i sostituti di imposta (compreso l’INPS) devono determinare la spettanza del credito ed il relativo importo sulla base dei dati reddituali a loro diposizione effettuando le verifiche di spettanza del credito e del relativo importo, in base al reddito previsionale ed alle detrazioni riferiti alle somme e ai valori da corrispondere durante l’anno, nonché in base ai dati di cui il sostituto medesimo entri in possesso. Quanto al requisito soggettivo, l’INPS tiene a precisare che rientrano tra i potenziali beneficiari del credito: i titolari di prestazioni a sostegno del reddito, nonché i titolari di prestazioni di accompagnamento alla pensione.

Prestazioni a sostegno del reddito
Per le prestazioni a sostegno del reddito la determinazione del credito verrà effettuato sia sulla base del reddito previsionale che a consuntivo. La liquidazione del bonus, inoltre, avverrà centralmente mediante una procedura appositamente predisposta (primo pagamento entro il 30 giugno 2014), del quale ne sarà data comunicazione tramite SMS, per i numeri di telefonia mobile censiti negli archivi dell’INPS.

Prestazioni di accompagnamento

Per quanto riguarda i soggetti pensionati e per i titolari di prestazioni di accompagnamento alla pensione, aventi diritto alle detrazioni d’imposta per lavoro dipendente, per ragioni tecniche, il bonus viene erogato a partire dalla rata di luglio 2014. Per questi ultimi, non ci sarà una comunicazione diretta, ma un’informativa nel cassetto previdenziale online (per i cittadini registrati sul sito web e in possesso di Pin).

Rinuncia bonus 

Qualora i potenziali beneficiari non presentino i requisiti per fruire del bonus Irpef, possono presentare una richiesta volta alla rinuncia o al riconoscimento del credito. In particolare, spiega l’INPS, coloro che:
- non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio sono tenuti a darne comunicazione all’INPS che provvederà a recuperare il credito eventualmente erogato dai pagamenti successivi e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno;
- oltre ad essere titolari di redditi da prestazione previdenziale, siano, contestualmente, titolari di altri redditi da lavoro dipendente, i cui importi singolarmente considerati darebbero diritto al credito, ma complessivamente considerati eccedano la soglia massima prevista dal comma 1-bis dell’art 13 del TUIR per la concessione del credito, sono tenuti a darne comunicazione all’Istituto che non riconoscerà il credito;
- oltre ad essere titolari di redditi da prestazione previdenziale, siano titolari contestualmente anche di altri redditi da lavoro dipendente, i cui importi complessivamente considerati non eccedano la soglia massima prevista dal comma 1-bis dell’art 13 del TUIR per la concessione del credito, sono tenuti a chiedere ad uno dei sostituti di imposta di non riconoscere il credito in modo che lo stesso sia erogato da un solo sostituto.

Modulo SR150

Per le comunicazioni, infine, l’INPS ha istituito un apposito modulo “SR150” pubblicato sul sito internet dell’Istituto (www.inps.it), la cui presentazione può essere effettuata in maniera cartacea alle Sedi INPS oppure agli indirizzi Pec o fax della struttura territoriale di riferimento. Fonte: inps

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