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Distacco di lavoratori extracomunitari per lo svolgimento di prestazioni qualificate

Da Rebecca63

Distacco di lavoratori extracomunitari per lo svolgimento di prestazioni qualificateLa Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 28 del 27 giugno 2011, ha risposto ad un quesito della Confindustria, in merito alla corretta interpretazione dell’art. 27 del D.L.vo n. 286/1998, recante la disciplina dell’ingresso per lavoro, in casi particolari, di cittadini stranieri extracomunitari. La risposta in sintesi: “…In linea con le argomentazioni svolte, in riposta alla prima questione posta, è possibile dunque affermare che il datore di lavoro distaccante non sia tenuto a stipulare un contratto di appalto con l’impresa distaccataria e, conseguentemente, ad allegare lo stesso a corredo dell’istanza per la concessione dell’autorizzazione all’ingresso di cui all’art.27, lett. g), D.Lgs. n. 286/1998.
Ai fini di tale richiesta, si ritiene comunque indispensabile la presentazione di idonea documentazione attestante sia il rapporto contrattuale di natura commerciale intercorrente tra il distaccante e il distaccatario, sia il limite temporale di svolgimento dell’attività lavorativa specializzata, nonché il rispetto di tutte le condizioni previste dalla contrattazione collettiva e
dalla legislazione italiana. Con riferimento alle ulteriori problematiche sollevate, alla luce di quanto sopra, si rinvia a quanto previsto dall’art. 40, comma 11, D.P.R. 31 agosto del 1999, come modificato dal D.P.R. n. 334/2004, ai sensi del quale nelle fattispecie in esame il nulla osta al lavoro può essere richiesto: – “solo da organizzazione o impresa, italiana o straniera, operante nel territorio italiano, con proprie sedi, rappresentanze o filiali”;  – “e può riguardare soltanto prestazioni qualificate di lavoro subordinato, intendendo per tali quelli riferite all’esecuzione di opere o servizi particolari per i quali occorre esperienza specifica nel contesto complessivo dell’opera o del servizio stesso, per un
numero limitato di lavoratori
”. In definitiva, la formulazione generica della normativa permette di considerare
i diplomi di qualifica professionale, di perfezionamento aziendale ovvero da abilitazione ad una specifica prestazione lavorativa, indicati dall’interpellante, titoli adeguati ad una efficace qualificazione del lavoratore, a condizione che la specializzazione raggiunta da quest’ultimo sia coerente con l’esecuzione di opere o servizi particolari che lo stesso è tenuto a svolgere.”

Interpello 28-2011

Teramo, 28 Giugno 2011 Avv. Annamaria Tanzi

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