In tema di cessazione degli effetti civili del matrimonio, è legittimo valutare, peraltro anche in via deduttiva-presuntiva, l’esistenza, o meno, del diritto all’assegno divorzile sulla base di documenti depositati tardivamente (e che il giudice di rinvio può acquisire), a condizione che sui medesimi si sia instaurato pieno e completo contraddittorio.
Cassazione Civile, Sez. I, 13 Aprile 2012, n. 5876
Teramo, 21 Aprile 2012 Avv. Annamaria Tanzi
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