In tema di assegno divorzile, se a fondamento dell’istanza rivolta ad ottenere la riduzione o la totale soppressione del diritto al contributo economico siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell’obbligato, il giudice – ai fini dell’accoglimento della domanda – deve verificare se detta sopravvenienza determini un effettivo depauperamento delle sue sostanze. Di contro, ove sia dedotto il miglioramento delle condizioni economiche del beneficiario, il giudice deve verificare se l’ex coniuge, titolare del diritto all’assegno, abbia acquistato la disponibilità di mezzi adeguati (ossia idonei a renderlo autonomamente capace) senza necessità di integrazione, ad opera dell’obbligato, per assicurare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio.
Cassazione Civile, Sez. I, 24 Maggio 2012, n. 8222
Teramo, 08 Giugno 2012 Avv. Annamaria Tanzi
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