Non viene meno il potere-dovere del giudice di adottare i provvedimenti nell’interesse dei figli minori una volta resa esecutiva la sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio, intervenuta nel corso del giudizio di divorzio.
Cassazione Civile, Sez. I, 14 Luglio 2011, n. 15558
Teramo, 26 Agosto 2011 Avv. Annamaria Tanzi
RIPRODUZIONE RISERVATA