Pur a fronte di una immutata situazione patrimoniale del coniuge obbligato alla corresponsione dell’assegno divorzile, la sopravvenuta riduzione della capacità reddituale di costui, a seguito di pensionamento, è suscettibile di assumere rilievo quale possibile giustificato motivo di riduzione o soppressione dell’assegno ex art. 5 e 9 l. n. 898/70.
Cassazione Civile, Sez. I, 15.04.2011, n. 8754
Teramo, 03 Maggio 2011 Avv. Annamaria Tanzi
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