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Dlgs “Semplificazioni”: il 730 precompilato e le altre principali novita’ fiscali

Da Pukos
Dlgs “Semplificazioni”: il 730 precompilato e le altre principali novita’ fiscali

Il 30 ottobre il Consiglio dei Ministri ha approvato definitivamente il cosiddetto “Decreto Semplificazioni”. Riepiloghiamo in sintesi i punti principali in merito alle novità fiscali.

  • 730 precompilato gia’ dal 1° gennaio 2015, in via sperimentale (vedi sotto);
  • nuove modalita’ per l`esecuzione dei rimborsidei crediti risultanti dalle dichiarazioni annuali; e’ stato aumentato da 5.000 a 15.000 euro l`importo dei rimborsi eseguibili senza alcun adempimento; non e’ piu’ richiesta la prestazione della garanzia per i rimborsi in favore dei contribuenti “non a rischio”
  • non deve piu’ essere presentata ladichiarazione di successione nei casi in cui l`eredita’ sia devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l`attivo ereditario abbia un valore non superiore a 100.000,00 euro e non comprenda beni immobili o diritti reali immobiliari
  • e’ abrogata la comunicazione da inviare all`Agenzia Entrate quando i lavori ammessi alla detrazione IRPEF (risparmio energetico) proseguono per piu’ periodi d`imposta
  • aumenta da 25,82 a 50,00 euro la soglia per la detraibilita’ IVA degli omaggi di beni non rientranti nell`attivita’ d`impresa
  • con l`esercizio dell`opzione per l`effettuazione di operazioni intracomunitarie, l`iscrizione al VIES diventa automatica, al momento della richiesta e senza dover attendere i 30 giorni attualmente previsti
  • nella determinazione del reddito dei professionisti, le spese di vitto e alloggio “prepagate” dal committente al professionista non saranno piu’ considerate “compensi in natura”; il professionista non dovra’ piu’ “riaddebitare” in fattura tali spese al committente e non dovra’ piu’ operare la deduzione del relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo
  • dal 2015 cambia il soggetto obbligato alla comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d`intento rilasciate dall`esportatore abituale (ex art. 8, lett. c), del D.P.R. n.633/72). Sara’ l`esportatore abituale a dover trasmettere le comunicazioni e non piu’ il soggetto ricevente
  • a decorrere dal 2014, l`identificazione delle societa’ in perdita sistemica avverra’ qualora la societa’ presenti perdite fiscali per cinque esercizi consecutivi (o quattro in perdita e uno con reddito inferiore al minimo degli enti non operativi).
  • la comunicazione delle operazioni con Paesi “black list”non avra’ piu’ cadenza mensile o trimestrale ma sara’ annuale, con l`aumento a 10.000 euro del limite per l`esonero della presentazione
  • la nozione di “prima casa” rilevante ai fini IVA viene allineata a quella prevista in tema di imposta di registro: l`aliquota Iva agevolata del 4% trovera’ quindi applicazione in relazione ad abitazione classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse da quelle A1, A8, e A9 e non si dovra’ piu’ ricorrere ai criteri indicati nel decreto 2 agosto 1969
  • diventa possibile recuperare in detrazione l`IVA non incassata anche a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti (ex art. 182bis L.F.) o di un piano attestato ex art. 67 L.F.
  • sono previste semplificazioni degli elenchi INTRASTAT in relazioni alle prestazioni di servizi, cosiddette “generiche” (diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquiesdel D.P.R. n. 633 del 1972), rese nei confronti di soggetti passivi Iva stabiliti in un altro Stato UE e quelle da questi ultimi ricevute. La semplificazione e’ demandata ad un successivo Provvedimento dell`Agenzia delle Dogane da emanarsi, d`intesa con l`Agenzia delle Entrate e con l`ISTAT, entro 90 giorni dall`entrata in vigore del Decreto semplificazioni.

Il 730 precompilato
Dal 2015 i sostituti d`imposta dovranno trasmettere telematicamente le nuove Certificazioni Uniche all`Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo di ogni anno. E` inoltre anticipato al 28 febbraio il termine per trasmettere i dati riferiti ad alcuni oneri deducili o detraibili sostenuti l`anno precedente: interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, previdenza complementare.
Per l`integrazione dei dati desumibili dal si dovra’ invece attendere il 2016.

Queste nuove scadenze e adempimenti a carico dei sostituti di imposta e degli altri soggetti interessati, consentiranno all`Agenzia Entrate di predisporre, entro il 15 aprile di ciascun anno, il modello 730 precompilato che verra’ trasmesso al contribuente in via telematica.
Il contribuente potra’ accettare la dichiarazione cosi’ come pervenuta oppure modificarla, rettificando i dati ricevuti dall`Agenzia o inserendo ulteriori elementi (per esempio altri oneri deducibili o detraibili).

Nel primo caso (accettazione del modello precompilato, gli eventuali crediti non verranno sottoposti ad ulteriori controlli preventivi, anche se superiori a 4.000 euro, e saranno direttamente rimborsati. Nel secondo caso (dichiarazione corretta o integrata) il modello dovra’ essere sottoposto al visto di conformità da parte di un CAF o di un professionista abilitato (dottori commercialisti e consulenti del lavoro).

Fonte: MEF


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