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DOCFA 4.00.3: varata la procedura informatica per gli imbullonati

Creato il 09 febbraio 2016 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
DOCFA 4.00.3: varata la procedura informatica per gli imbullonati

La legge di stabilità 2016, n. 208/2015, articolo unico, al comma 22, reca disposizioni per l’adeguamento delle rendite catastali degli immobili a destinazione industriale e commerciale, censiti nel gruppo delle categorie “D” unità immobiliari speciali, per lo scorporo dalle stesse della quota parte afferente ai cosiddetti macchinari imbullonati.

Come è noto, per questi immobili,  in passato, in parte per giusta applicazione della normativa ed in parte per un’interpretazione fiscale della stessa, nel calcolo della rendita catastale sono confluiti anche il valore di macchinari, spesso solo in ragione della loro corposa mole fisica (forse ritenuta  carattere di immobiliarità), ma strumentali però solo alla produzione svolta nell’opificio e non impianti fissi tipologici di un fabbricato.

La nuova norma ha sradicato le ambiguità insorte, andando anche oltre nel sancire la totale dicotomia, da tenere presente nell’accertamento catastale, nel separare la valorizzazione  dell’immobile costituito da terreno, fabbricati, ogni manufatto edilizio ed impianti a servizio dello stesso da quella dei macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

Per l’adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2016,  delle rendite pregresse attribuite secondo criteri diversi da quelli individuati dalla nuova legge, l’Agenzia delle Entrate ha varato una nuova versione ( 4.00.3) del programma DOCFA, disponibile sul sito ufficiale dell’Agenzia, che reca le seguenti  novità

- individuazione della sottocategoria per gli immobili a destinazione speciale;

- istituzione di un nuovo tipo di documento per l’adempimento di cui alla legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) articolo unico, comma 22 per consentire la ripresentazione degli accatastamenti pregressi allo scopo di stralciare dal computo della rendita catastale   l’incidenza dei macchinari strumentali alla sola produzione svolta nell’opificio,  introdotta con la legge di stabilità 2016;

-  identificazione delle “Entità tipologiche di costruzioni ed aree” nella compilazione dell’elaborato planimetrico cosiddetto “corpo di fabbrica” per una migliore individuazione della specifica tipologia edilizia afferente ad un singolo corpo edilizio tra quello realizzati su un medesimo lotto edificato[1];

-  introduzione dell’obbligo di determinare la superficie catastale delle dichiarazioni afferenti la ripresentazione di planimetrie mancanti;

- adeguamenti informatici di carattere generale.

-  produzione della dichiarazione in formato PDF/A utile alla conservazione sostitutiva a norma in luogo di quella cartacea;

-  disposizioni per il censimento cantine-abitazione, indicazione corretta del piano, corte  comune nel caso di abitazione e pertinenze.

Come stabilito dalla  circolare n. 2/E dell’Agenzia delle Entrate del 1° febbraio 2016 a decorrere dalla stessa data i soggetti interessati dalla riduzione della rendita, possono presentare un documento di aggiornamento catastale con il quale sarà formulata una nuova rendita proposta, purché utilizzino la nuova versione della procedura, nella funzionalità “dichiarazione di variazione”.

Si tratterà di una pratica ordinaria che richiederà, l’allegazione di tutte le planimetri degli immobili (ancorché non variate rispetto a quelle depositate in catasto), dei  modelli descrittivi dei beni e della valutazione delle opere.

L’Agenzia delle Entrate avrà 12 mesi per validare o rettificare la rendita proposta dalla parte.

Per le richieste depositate in catasto entro  il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016. Per quelle presentate successivamente a tale data la rendita avrà effetto dalla data di registrazione in catasto della variazione, avendo la stessa effetto riduttivo.

Articolo di Antonio Iovine

[1] Nel caso in cui non risultino compilati i campi identificativi delle entità tipologiche, la procedura non consente la trasmissione telematica del documento.

E’ necessario quindi, per la corretta acquisizione delle informazioni relative al fabbricato e nelle more dell’attivazione di controlli automatici che impediscano erronee registrazioni, ri

chiamare l’attenzione dei tecnici professionisti, anche nell’interesse della committenza, nel porre la massima cura nell’indicare tali dati. Qualora si verifichi un’incoerenza, nell’indicazione delle entità tipologiche, tra il grafico dell’elaborato planimetrico e la tabella analitica, l’operatore dell’Ufficio rifiuta la pratica Docfa 4.00.3  e compila la scheda di rifiuto  riportando  quella corretta, come indicazione utile per il professionista.

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