Il CO.RE.SA.M nella qualità di coordinamento regionale di soggetti e risorse per la salute mentale (pazienti, famigliari, cooperative sociali ecc.) si propone con il seguente documento di evidenziare la realtà delle Comunità Alloggio in quanto strutture residenziali per soggetti con disagio psichico che necessitano di un ripensamento organizzativo-Strutturale e di un cambiamento sul piano normativo-istituzionale.
Le C.A, sono state previste dalla legge 180 del 1978, la cosiddetta legge Basaglia, che di fatto ha sancito la chiusura dei manicomi ed ha concepito la riorganizzazione dei servizi psichiatrici, e sono state attuate grazie alla legge regionale N. 22 del 1986.
In Sicilia sono circa 200, ospitano più di 2000 pazienti e vi lavorano più o meno 1800 operatori. Il lavoro che attraverso la comunità alloggio viene effettuato con il paziente psichiatrico è un vero e proprio lavoro clinico-riabilitativo di presa in carico globale della persona; un lavoro di rete e in rete con le risorse e le istituzioni del territorio e della comunità locale (DSM, Enti di formazione; ufficio di collocamento, Cooperative di lavoro) che consente di attivare una serie integrata di interventi (sanitario, psico-sociale, lavorativo) volti all’abilitazione del soggetto e quindi al superamento della disabilità. La comunità alloggio configura, dunque, un ambiente clinico di cura della persona con disagio psichico che va ben oltre l’intervento di mera assistenza socio-assistenziale. Negli ultimi anni, inoltre, l’utenza psichiatrica si è complessificata; alle C.A. afferiscono soggetti molto giovani che oltre a presentare dei sintomi psichiatrici presentano gravi disturbi di personalità e spesso hanno una doppia diagnosi.
Tuttavia tali servizi residenziali, nonostante rappresentino uno degli interventi fondamentali per la cura della disabilità psichica, si trovano oggi in uno stato di disagio e fragilità economica tale che è a rischio la loro stessa sopravvivenza; ciò accade a causa del fatto che gli Enti locali non effettuano più ricoveri, per cui dopo ogni dimissione non è garantito il turn over dei pazienti, e dal notevole ritardo con il quale vengono erogati i pagamenti. Se, da una prima ed immediata analisi, questo è da addebitare alle difficoltà economiche in cui versano i comuni siciliani, ad una analisi più attenta ci sembra cogliere il fatto che entra in gioco il mutato contesto normativo nazionale e regionale in materia di integrazione sanitaria e sociale che, di fatto, rispetto alla legge N.22 del 1986 sancisce un passaggio di pertinenza di tali servizi dai Comuni al Servizio Sanitario Regionale. In particolare ci riferiamo al DPCM del 29 novembre 2001, che tra i vari servizi definisce Livello Essenziale di Assistenza l’attività riabilitativa sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone con disabilità psichica e stabilisce che i LEA sono di competenza del S.S.R.
Il CO.RE.SA.M pertanto, alla luce della norma citata; del Piano sanitario regionale “Piano della salute 2011-2013”; del Piano Strategico per la Salute Mentale giusto Decreto del 27 Aprile 2012 che afferma “la residenzialità terapeutica domiciliare come quella espressa dal modello ………… delle comunità alloggio rappresenta un modello di integrazione socio-sanitaria altamente efficace” e ancora “ le strutture residenziali partecipano alla costituzione della rete dei servizi che concorrono alla realizzazione dei piani terapeutici individualizzati…- motivo per il quale-…la residenzialità terapeutica extra-domiciliare deve garantire un lavoro clinico altamente specializzato… – e quindi necessita-…. di iniziative di qualificazione….” (cit. Piano Strategico per la Salute Mentale, capitolo 6 parag. 1/II pag. 15); del Protocollo d’Intesa tra Assessorato Regionale della Salute e Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro giusto Decreto Presidenziale 23 dicembre 2011 che si prefigge di ”.. favorire l’assunzione da parte della regione siciliana di un ruolo attivo di regia nel realizzare un moderno e appropriato sistema integrato di servizi sanitari e sociali in grado di migliorare la qualità dei livelli di assistenza erogati” (cit. Protocollo D’Intesa pag 7 e 8 della G.U.R.S. Parte 1 n.2 del 13-1-2012):
chiede, un intervento immediato da parte degli Organi Competenti, che si sostanzi in direttive precise ed eventuali sanzioni per i soggetti titolari di responsabilità in merito, nei confronti delle ASP provinciali che ad oggi non hanno ancora ultimato il Piano di Azione Locale nonostante il 31/12/2012 scadono i termini per la sua redazione. Siamo, infatti, convinti che non si possa non partire dalla costruzione del Piano d’Azione Locale per la Salute Mentale per qualificare e rendere più efficaci ed efficenti le pratiche per la salute mentale in quanto consente di individuare gli obiettivi prioritari di salute e le conseguenti scelte di politica di salute mentale nel territorio.
CO.RE.SA.M
Coordinamento Regionale Sanità Mentale
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