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Domande e chiarimenti sulla TASI IMU e TARI

Da Raffa269

Domande e chiarimenti sulla TASI IMU e TARIDi seguito Il Ministero delle Finanze ha pubblicato una serie interessante di domande, risposte e chiarimenti sulla TASI e sull'IMU, 2 tasse realmente molto discusse a qualsiasi livello.
Qui vi riepilogo in sintesi da Giugno 2014 a Novembre 2014. Vi posso consigliare anche le nostre guide sintetiche pubblicate al tempo ed in particolare:

1) Il proprietario paga solo l'IMU o anche la TASI?
L'IMU non è stata sostituita dalla TASI ma è stata abolita solo per le abitazioni principali diverse da quelle di lusso (A/1, A/8 e A/9). Quindi, il proprietario paga tutti e due i tributi, sempre nel rispetto del limite secondo il quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille. Per il solo anno 2014 il comune può deliberare una maggiorazione di aliquota TASI non superiore complessivamente allo 0,8 per mille tra l'abitazione principale e gli altri immobili.

2) La prima rata dell'IMU si paga entro il termine del 16 giugno 2014? Si. Le modifiche annunciate relative ai versamenti della prima rata riguardano esclusivamente la TASI.

3) Per il versamento della prima rata della TASI, che scade il 16 giugno 2014, quali delibere occorre prendere in considerazione ai fini della determinazione del tributo? Le uniche delibere che devono essere prese in considerazione sono quelle pubblicate sul sito www.finanze.it entro la data 31 maggio 2014. A tal fine i comuni devono aver inviato detta delibera entro il 23 maggio 2014 al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero dell'economia e delle finanze non ha, quindi, preso in considerazione le delibere trasmesse successivamente alla data del 23 maggio 2014, indipendentemente dal fatto che il comma 688 dell'art. 1 della legge di stabilità 2014, vigente alla data della pubblicazione delle presenti FAQ, per gli immobili diversi dall'abitazione principale si riferisca alle delibere adottate entro il 31 maggio 2014.Si deve, infatti, sottolineare che l'ultimo periodo del comma 688 in esame stabilisce che, ai fini del versamento della TASI per gli immobili diversi dall'abitazione principale, il comune è tenuto ad effettuare l'invio della deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa delibera nella sezione del Portale del federalismo fiscale.

Pertanto, per tutti i beni immobili l'inserimento della delibera TASI deve essere avvenuto entro il 23 maggio 2014, affinché l'acconto sia corrisposto sulla base dell'aliquota deliberata dal comune.

4) Nel silenzio della norma, la TASI va calcolata sui giorni di possesso o sui mesi, applicando, in quest'ultimo caso, le regole dell'IMU (ossia conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni)? Si ritiene che si possano applicare, in questo caso, le regole dell'IMU.

5) E' legittimo ritenere che la rata d'acconto TASI debba essere calcolata seguendo le stesse regole dell'IMU e non sia, quindi, rapportata al periodo di riferimento (es. trimestre, semestre, ecc)?
Si ritiene che si possano applicare, anche in questo caso, le regole dell'IMU. Se, ad esempio, il contribuente ha acquistato il fabbricato a maggio, la prima rata deve essere calcolata in ragione del 50% dell'imposta dovuta su otto dodicesimi.

6) L'art. 22 c. 2 del D.L. n. 66 del 24/4/2014 ha sostituito il c. 5 bis dell'art. 4 del D.L. n. 16/2012 prevedendo un decreto con il quale sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione per i terreni agricoli sulla base della loro altitudine, diversificando eventualmente tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri ed in maniera tale da ottenere un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dal medesimo anno 2014. Si chiede: visto l'approssimarsi della scadenza dell'acconto IMU, è possibile sapere se il decreto previsto dalla nuova disposizione è in fase di emanazione? Nel caso in cui il suddetto decreto non venga emanato in tempo utile per il pagamento dell'acconto IMU, è possibile continuare a riferirsi all'elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14/6/1993, così come previsto dalla circolare del MEF n. 3/2012. Se il decreto non viene emanato in tempi utili per il versamento della prima rata dell'IMU, i contribuenti applicano le norme attualmente in vigore e, quindi, ci si deve continuare a riferire all'elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993, così come previsto dalla circolare del MEF n. 3 del 2012.

7) Qual è l'aliquota TASI da applicare ai fabbricati rurali strumentali? Può essere aumentata per il 2014 fino al 2,5 per mille? L'aliquota TASI da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale è pari all'1 per mille e non è possibile in alcun caso aumentarla, né applicare la maggiorazione dello 0,8 per mille, in quanto il comma 678 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, stabilisce che l'aliquota non può comunque superare l'1 per mille. Si ricorda che per questi fabbricati l'IMU non è dovuta, a norma del successivo comma 708.

8) Considerando che l'art. 1, comma 675, della legge di stabilità per l'anno 2014 dispone che la base imponibile della TASI è quella prevista per l'IMU, si chiede se trovino automatica applicazione le riduzioni al 50% del valore imponibile di cui all'art. 13, comma 3, del D.L. n. 3 201 del 2011, concernenti gli immobili inagibili o inabitabili e i fabbricati di interesse storico e artistico.
Il comma 675 dell'art. 1 della legge di stabilità 2014, prevede che la base imponibile della TASI è quella stabilita per l'applicazione dell'IMU; pertanto, si ritiene che si debbano applicare tutte le disposizioni concernenti la determinazione della base imponibile IMU, comprese quelle attinenti agli immobili di interesse storico artistico e ai fabbricati inagibili o inabitabili.

9) Nella riformulazione del comma 669, dell'art. 1 della legge di stabilità per l'anno 2014, il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli. Si chiede se il rinvio alla disciplina IMU, per la definizione degli immobili da assoggettare al tributo, comporta l'applicazione del comma 2 dell'art. 13, D.L. n 201/2011, secondo cui per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, trova applicazione la c.d. "fictio iuris" (ex art. 2, comma 1 del D.Lgs n. 504/92), per effetto della quale non si considerano fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai predetti soggetti e sui quali persiste l'esercizio delle attività agricole. Si chiede, cioè, se per tali beni, dal momento che vengono considerati terreni agricoli, vale l'esclusione ai fini TASI. Al quesito si deve dare risposta positiva. Pertanto, sono esclusi dalla TASI i terreni posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola e condotti dagli stessi soggetti, sui quali persiste l'esercizio delle attività agricole.

10) L'art. 1, comma 671, della legge di stabilità per il 2014 stabilisce che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669 della stessa legge. Nel caso in cui le aree edificabili non sono possedute da coltivatori diretti (CD) e da imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'art. 1 del D. Lgs n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola, ma sono date in affitto a CD o IAP che coltivano l'area edificabile, la TASI è dovuta? In caso di risposta positiva, si chiede se l'eventuale detentore o utilizzatore del terreno (affittuario o comodatario) è tenuto a pagare la quota di sua spettanza, a norma dall'art. 1, comma 681, L. n. 147/2013.
La TASI è dovuta, poiché il terreno resta area edificabile. L'imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del proprietario e, successivamente, ripartita tra quest'ultimo e l'affittuario o il comodatario sulla base delle percentuali stabilite dal comune.

11) Posto che l'art. 1, comma 671, della legge di stabilità per l'anno 2014 dispone che i possessori sono coobbligati in solido al pagamento della TASI, a prescindere quindi dalla quota di possesso, qualora un fabbricato sia posseduto da due soggetti con percentuali di proprietà 4 diverse (es. comproprietario A 70% e comproprietario B 30%) e solo per uno dei due (ad es. il soggetto B) quell'immobile sia adibito ad abitazione principale, come devono pagare i due soggetti nel caso in cui il Comune abbia fissato un'aliquota del 3 per mille per l'abitazione principale e dello zero per mille per gli altri immobili?
Ognuno dei possessori paga in base alla propria quota e applica l'aliquota relativa alla propria condizione soggettiva. Pertanto, se uno solo dei comproprietari ha adibito ad abitazione principale l'immobile, detto soggetto applicherà l'aliquota, pari al 3 per mille, e l'eventuale detrazione deliberate dal comune. La disposizione di cui al comma 671 richiamata nel quesito consente al comune di rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro soggetto coobbligato per la riscossione dell'intero debito tributario. La solidarietà prevista dalla norma non incide, quindi, sulla determinazione del tributo.
12) Si chiede se per un appartamento in multiproprietà facente parte di un immobile nel quale è presente una sala condominiale autonomamente accatastata: il proprietario paga per la quota di possesso dell'appartamento; l'amministratore versa per la sala condominiale rivalendosi sui singoli.

L'amministratore è tenuto al versamento sia dei locali di uso comune sia di quelli utilizzati in regime di multiproprietà, seguendo un'interpretazione anche in linea con l'esigenza di semplificazione degli adempimenti tributari. L'amministratore si rivarrà nei confronti dei singoli proprietari in ragione delle quote di possesso.

13) Come si ripartisce la TASI nel caso in cui l'immobile è locato? Il comma 681 dell'art. 1 della legge di stabilità 2014, prevede che il titolare del diritto reale e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; l'occupante versa la TASI nella misura compresa tra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo dell'imposta, in base alla percentuale stabilita dal comune nel proprio regolamento, calcolata applicando l'aliquota determinata dal comune. La norma prevede, infine, che la restante parte dell'imposta sia corrisposta dal titolare del diritto reale.
Le disposizioni appena richiamate portano a concludere che l'imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest'ultimo e l'occupante sulla base delle percentuali stabilite dal comune.

Si può fare l'esempio di un comune che abbia fissato all'1 per mille l'aliquota per gli immobili locati e al 2,5 per mille l'aliquota per l'abitazione principale.
In tal caso, nell'ipotesi di un immobile locato, l'imposta è determinata applicando l'aliquota dell'1 per mille prevista dal comune, senza tenere conto dell'eventuale utilizzazione dell'immobile da parte dell'inquilino a titolo di abitazione principale.
L'imposta così determinata deve essere ripartita tra proprietario e inquilino sulla base delle percentuali stabilite dal comune. Occorre, comunque, sottolineare che resta nella facoltà del comune prevedere particolari detrazioni a favore dell'occupante.

14) Domanda:
Se il comune nella delibera non ha indicato la percentuale per il riparto dell'imposta tra proprietario e inquilino, come si paga la TASI?

Risposta:
L'occupante deve versare il tributo nella misura minima del 10 per cento, in quanto si ritiene che una diversa percentuale di imposizione a carico del detentore debba essere espressamente deliberata dal comune stesso.

15) Domanda:
Nel caso in cui i fabbricati posseduti da ex IACP siano assoggettati a IMU, poiché non hanno i requisiti dell'alloggio sociale, per l'IMU è prevista la sola applicazione della detrazione per abitazione principale. Come deve essere calcolata la TASI?

Risposta:
In questo caso, l'immobile non è equiparato ai fini IMU all'abitazione principale. La TASI deve, quindi, essere calcolata sul valore complessivo dell'immobile con l'aliquota prevista dal Comune per gli immobili diversi dall'abitazione principale, sottraendo, poi, per intero l'eventuale detrazione prevista dal Comune. L'importo così ottenuto deve essere versato in parte dal proprietario (IACP) e in parte dall'assegnatario "occupante" secondo le quote deliberate dal Comune.

16) Domanda:
In caso di mancato versamento della propria quota TASI da parte dell'inquilino, il proprietario è responsabile del mancato pagamento?

Risposta:
No, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria. La responsabilità solidale è prevista dal comma 671 dell'art. 1 della legge di stabilità 2014 solo tra possessori o detentori e non, quindi, tra possessore e detentore.

17) Domanda:
Ai fini TASI, in caso di abitazione principale parzialmente locata (es. viene locata una camera) come deve essere considerato il locatario (occupante)?

Risposta:
L'imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest'ultimo e l'occupante sulla base delle percentuali stabilite dal comune. In questo caso, ovviamente, si applicherà l'aliquota dell'abitazione principale.

ABITAZIONE PRINCIPALE

18) Domanda:
In caso di proprietari di un immobile, per quote diverse, la detrazione TASI eventualmente deliberata dal Comune deve essere ripartita in parti uguali tra i proprietari che utilizzano l'immobile come abitazione principale?

Risposta:
Si. La detrazione TASI, eventualmente deliberata dal comune, deve essere ripartita in parti uguali tra i comproprietari, nel caso in cui questi utilizzano l'immobile come abitazione principale.

Si prenda, ad esempio, un immobile il cui valore ai fini TASI è di €84.000 (rendita catastale base = 500, rivaluta del 5% = 525 x coefficiente 160 = 84.000 IMPONIBILE TASI) di cui sono comproprietari

A e B.

A

è proprietario del 30% e B è proprietario del 70%.

Il Comune ha deliberato per l'abitazione principale l'aliquota TASI del 2,8 per mille e una detrazione di €200

Nel caso in cui

A e B hanno entrambi adibito ad abitazione principale l'immobile:

A calcola l'imposta in relazione alla propria percentuale di possesso (84.000 x 30% = 25.200 Imponibile TASI) con l'aliquota deliberata dal Comune per l'abitazione principale (25.200 : 1.000 x 2,8 = 70,56) dal risultato ottenuto detrae il 50% dell'importo della detrazione (70,56 - 100).

A non paga, quindi, la TASI essendo la detrazione superiore all'imposta;

B calcola l'imposta in relazione alla propria percentuale di possesso (84.000 x 70% = 58.800 Imponibile TASI) con l'aliquota deliberata dal Comune per l'abitazione principale (58.800 : 1.000 x 2,8 = 164,64) dal risultato ottenuto detrae il 50% dell'importo della detrazione (164,64 - 100).

B paga la TASI per €64,64.

IMMOBILI EQUIPARATI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

19) Domanda:
I soci delle cooperative a proprietà indivisa e gli assegnatari di "alloggi sociali devono essere considerati "occupanti" ai fini TASI?

Risposta:
Occorre, innanzitutto, premettere che nel caso in cui l'immobile è occupato da un soggetto diverso dal proprietario o dal possessore a diverso titolo, questi soggetti sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; pertanto:

  • l'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune, compresa fra il 10% e il 30% dell'ammontare complessivo dell'imposta;
  • il proprietario o il possessore a diverso titolo versa la restante parte.

Si deve anche precisare che la TASI si applica sui fabbricati, compresa l'abitazione principale, e sulle aree edificabili, come definiti per l'IMU. Ai fini TASI, quindi, per la definizione di abitazione principale, si deve richiamare l'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 in cui è racchiuso il regime applicativo dell'abitazione principale, nel quale rientrano anche le abitazioni assimilate per legge o per regolamento comunale a quella principale.
Pertanto, in tutte le ipotesi in cui si può parlare di abitazione principale, l'obbligo di versamento TASI ricade interamente sul proprietario e non sull'occupante.

Ad esempio, l'imposta, in capo alla cooperativa edilizia a proprietà indivisa deve essere calcolata applicando: l'aliquota prevista dal Comune per l'abitazione principale; la detrazione eventualmente prevista dal Comune per l'abitazione principale. Nulla è dovuto dal socio.

20) Domanda:
Quali sono i requisiti di alloggio sociale per poter beneficiare delle agevolazioni IMU e TASI?

Risposta:
Si deve, innanzitutto, ricordare che sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008. Pertanto, l'esenzione IMU si applica solo quando gli immobili hanno i requisiti e le caratteristiche indicate dal decreto.

Ai fini TASI, l'equiparazione di tali alloggi all'abitazione principale rende applicabile l'aliquota e le agevolazioni/detrazioni eventualmente stabilite dal comune.

A tale proposito, si fa presente che, l'art. 2, comma 5- bis, del D. L. n. 102 del 2013, prevede che per questi immobili deve essere presentata la dichiarazione. Pertanto, nel modello di "Dichiarazione IMU" il proprietario dell'alloggio sociale deve anche barrare il campo 15 relativo alla "Esenzione" e riportare, nello spazio dedicato alle "Annotazioni" la seguente frase "l'immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. b), comma 2, dell'art. 13 del D. L. n. 201/2011″.
La dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI.

21) Domanda:
Nel caso di un militare che ha la casa a Palermo, in comproprietà con la moglie, ma che, per motivi di lavoro, ha fissato la residenza a Roma, dove risiede anche la moglie, l'equiparazione ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. d), del D. L. n. 201 del 2011 vale solo per lui?

Risposta:
Si. La disposizione di equiparazione all'abitazione principale prevista per l'IMU vale solo per i soggetti indicati nella norma e cioè per:

  • il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile;
  • il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  • il personale appartenente alla carriera prefettizia.

Solo per questi soggetti si applicano le agevolazioni IMU per l'abitazione principale, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, purché gli stessi posseggano un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, non concesso in locazione.

Ai fini TASI, l'equiparazione di tali immobili all'abitazione principale rende applicabile l'aliquota e le agevolazioni/detrazioni eventualmente stabilite dal comune.

A tale proposito, si fa presente che l'art. 2, comma 5- bis, del D. L. n. 102 del 2013, prevede che deve essere presentata la dichiarazione per questi immobili; perciò, nel modello di "Dichiarazione IMU", il proprietario dell'immobile deve anche barrare il campo 15 relativo alla "Esenzione" e riportare, nello spazio dedicato alle "Annotazioni" la seguente frase "l'immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. d), comma 2, dell'art. 13 del D. L. n. 201/2011″. La dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI.

22) Domanda:
Nel caso di unità immobiliare assegnata dal giudice della separazione, il coniuge assegnatario è considerato ai fini IMU come titolare di un diritto di abitazione; pertanto, in quanto titolare di un diritto reale, è soggetto passivo del tributo. La stessa conclusione vale anche per la TASI?

Risposta:
Si conferma che lo stesso principio si applica anche alla TASI. In tal caso, il coniuge è titolare del diritto di abitazione e, indipendentemente dalla quota di possesso dell'immobile, è il solo che paga la TASI con l'aliquota e la detrazione, eventualmente prevista, per l'abitazione principale.
Se, invece, la casa assegnata fosse in locazione (esempio casa in locazione abitata dai coniugi prima della separazione, poi assegnata dal Giudice della separazione ad uno di essi), la TASI deve essere calcolata dal proprietario con l'aliquota prevista dal Comune per gli immobili diversi dall'abitazione principale e l'importo ottenuto verrà pagato in parte dal proprietario e in parte dal locatario, in base alle quote deliberate dal Comune.

23) Domanda:
Ai fini IMU, in caso di assimilazione dell'unità immobiliare concessa in comodato gratuito ad un parente in linea retta di primo grado che la abita, con riferimento alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di €500, tale limite è da riferirsi solo all'abitazione o anche alle pertinenze? Come si applica la TASI?

Risposta:
Trattandosi in sostanza di un'equiparazione all'abitazione principale, si ritiene che in tali ipotesi le disposizioni si estendano anche alle pertinenze, nei limiti previsti per l'abitazione principale dal comma 2 dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 per l'IMU. Ciò vale sia per l'IMU sia per la TASI. Si deve, inoltre, precisare che l'assimilazione effettuata dal comune nel caso prospettato opera come una franchigia; per cui si deve prima di tutto sommare la rendita dell'abitazione principale e quella delle pertinenze e poi:
IMU per le abitazioni diverse da quelle classificate in A/1, A/8 e A/9: esenzione fino al valore di 500 euro della rendita catastale; versamento dell'IMU con aliquota ordinaria per la quota eccedente il valore di 500 euro.

IMU per le abitazioni classificate in A/1, A/8 e A/9 (cosiddette di lusso) il contribuente calcola l'imposta nel seguente modo:

- fino al valore di 500 euro applica l'aliquota e la detrazione prevista per l'abitazione principale;

- per la quota eccedente il valore di 500 euro applica l'aliquota ordinaria.

TASI: il contribuente calcola l'imposta nel seguente modo:

- fino al valore di 500 euro applica l'aliquota e la detrazione, eventualmente prevista dal comune, per l'abitazione principale;

- per la quota eccedente il valore di 500 euro applica l'aliquota ordinaria.

24) Domanda:

Nel caso in cui l'unità immobiliare concessa in comodato gratuito ad un parente in linea retta di primo grado, assimilata all'abitazione principale, è di proprietà di più soggetti come si ripartisce la detrazione ai fini IMU o TASI?

Risposta:

La detrazione si applica in parti uguali tra i proprietari dell'immobile, indipendentemente dalle rispettive quote di proprietà

Potete trovare il pdf qui delle domande a cui hanno risposto dal Governo in data 03/06/2014

Oppure le ultime a cui hanno risposto

1) Domanda
Un ente non commerciale che svolge solo attività istituzionale, proprietario di immobile dal 1999 (per il quale quindi non sono intervenute variazioni nel corso degli anni 2012-2013), è tenuto a presentare la dichiarazione per comunicare l'esenzione dall'IMU e dalla TASI, oppure no?

2) Domanda
In generale devono presentare tale dichiarazione solo i proprietari di immobili oppure anche gli enti non commerciali che si trovano in affitto nei locali?

Risposte:

Con riferimento al primo quesito, si fa presente che gli enti non commerciali che svolgono attività meritevoli ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992, sono obbligati a presentare la dichiarazione IMU/TASI ENC anche nel caso in cui non sono intervenute variazioni nel corso degli anni.

Per quanto riguarda, invece, il secondo quesito, si precisa che per la TASI, il termine di presentazione della dichiarazione è fissato al 30 giugno 2015 mentre il termine in scadenza al 1° dicembre 2014, riguarda esclusivamente l'IMU, poiché l'obbligo dichiarativo concerne le annualità 2012 e 2013 come stabilito dal comma 719 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, il quale dispone che "Ai fini dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012".

Vale la pena di sottolineare che il comma 688 dell'art. 1 della citata legge n. 147 del 2013 prevede, tra l'altro, che "La TASI dovuta dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, è pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale".

2) Domanda:

Si chiede come va compilata la dichiarazione Imu/Tasi Enc nel seguente caso: Parrocchia che possiede immobili nel comune A e nel comune B. Nel comune A la parrocchia possiede immobili totalmente imponibili (locati) ed un immobile esente/parzialmente imponibile. Nel Comune B la parrocchia possiede solo immobili totalmente imponibili (locati). Quante dichiarazioni vanno presentate? Solo quella al Comune A od anche quella al Comune B con il solo quadro A?

Risposta:
Occorre effettuare più dichiarazioni in ciascun comune.
Si sottolinea che, come illustrato nelle istruzioni allegate al modello ministeriale a pag. 3, la dichiarazione IMU TASI ENC deve essere presentata esclusivamente per gli immobili degli enti non commerciali che si trovano nelle condizioni per poter beneficiare dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992.
Nel caso prospettato, invece, nel comune A la parrocchia possiede anche immobili locati che quindi non rientrano nella fattispecie di agevolazione prevista dalla norma in esame. Pertanto, in detto comune l'ente è tenuto a presentare la dichiarazione su modello cartaceo, ove, ovviamente, ne ricorrano i presupposti, mentre per quello esente/parzialmente imponibile deve presentare la dichiarazione telematica.
Nel comune B, invece, la parrocchia avrebbe dovuto presentare solo la dichiarazione cartacea, ove, ovviamente, ne ricorrano i presupposti.

3) Domanda:
Dovrei trasmettere entro il 30.11.2014 la dichiarazione IMU TASI per un ente ecclesiastico, ho scaricato il modulo di controllo entratel ma non riesco a trovare il software per la compilazione. L' Agenzia delle entrate, da me interpellata a questo proposito, ha riferito che non è stato da predisposto alcun software di compilazione.

Risposta:
In effetti, per le dichiarazioni relative alle annualità 2012 e 2013, non è stato predisposto da parte di questo Dipartimento il software di compilazione ma solo quello di controllo.

4) Domanda:
Ai soli fini del requisito soggettivo, si chiede se un Associazione Onlus possa aver diritto all'esenzione del pagamento dell'IMU e della TASI qualora rispetti quanto previsto dall'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 504 del 1992. Il dubbio sorge dalla lettura delle istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU/TASI ENC a pagina 7 dove viene riportato " Vale la pena di ricordare che nell'ambito del requisito soggettivo di cui all'art. 7, comma 1, lett. i) del D. Lgs. n. 504 del 1992, non rientrano tutte le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460....." e da alcune interpretazioni restrittive di diversi comuni. Alcuni di essi infatti ritengono che le ONLUS possano essere esenti da IMU e TASI solo in presenza di una delibera comunale.

Riteniamo, invece, che un ente non commerciale, quale è la nostra associazione Onlus, possa applicare (fermo restando i requisiti di non commercialità) l'esenzione IMU e TASI se rispetta quanto previsto dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 504 del 1992, a prescindere che abbia o meno la qualifica di ONLUS.

Risposta:
Ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992, anche le ONLUS devono rispettare il requisito soggettivo stabilito dalla norma in parola e, pertanto, devono rientrare nei soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), del TUIR. Per beneficiare dell'esenzione in questione non occorre, quindi, che il comune approvi una particolare disposizione regolamentare ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 460 del 1998. Quest'ultima disposizione - in base alla quale i comuni possono "deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti" - ha, infatti, una finalità diversa dall'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), e può essere utilizzata dall'ente impositore laddove ritenga di dover concedere una particolare agevolazione alle ONLUS, anche indipendentemente dal rispetto dei requisiti e dei criteri previsti dalla legge per l'applicazione dell'esenzione di cui al citato art. 7, comma 1, lett. i).

5) Domanda: Per quanto riguarda il "codice 580" relativo alle specifiche tecniche la procedura di controllo richiede sempre l'indicazione di "acquisto" oppure "vendita", in questo caso si si sta segnalando la variazione intervenuta nella rendita catastale; pertanto non è nè un acquisto nè una vendita, si deve desumere che le variazioni catastali non dobbiamo comunicarle (?)" -

Risposta: Ai sensi dell'art. 13, comma 4, del D. L n. 201 del 2011 occorre tenere conto dell'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione. Pertanto, non si pone il problema della variazione della rendita catastale in corso di anno. Si deve fare, inoltre, presente che i campi da 14 a 16 e anche quelli relativi a "Agenzia delle entrate di" e "Estremi del titolo" devono essere compilati solo nel caso in cui le variazioni dipendono da acquisto o da cessione dell'immobile.

6) Domanda: Per quanto riguarda il codice 259 delle specifiche tecniche, la procedura di controllo richiede sempre l'indicazione della "classe", in questo caso la classe della u.i. non esiste. Dobbiamo comunque inserire "0"? La procedura ... però non compila la casella, dovremmo inserirlo a mano(?)"

Risposta: Il relativo campo va impostato con una sequenza di 9.

7) Domanda: Non è chiara l'esposizione degli importi, in riferimento al campo 12 del quadro A e quadro B ed ai campi e, f, j e k della sezione 'ATTIVITA' DIDATTICA' e campo e) della sezione 'ALTRE ATTIVITA" del quadro B, oltre a tutti i valori del quadro C. In questi campi, almeno sul modello, non sono stati rappresentati i valori in unità di euro, come giustamente fatto nei campi del quadro D, a nostro avviso rispettando le disposizioni dell'IMU e della TASI in cui viene indicato che l'arrotondamento all'unità di Euro deve essere fatto in sede di versamento dell'imposta; abbiamo sempre interpretato che tutti i calcoli intermedi precedenti il versamento sono da effettuarsi sempre con i decimali. Vedendo il modello e non trovando gli zeri prestampati non ci siamo posti il problema di arrotondare gli importi, in quanto uniforme alla normativa. Ora sul telematico devono essere riportati all'unità di euro, che potrebbe creare differenze fra quanto versato e quanto esposto sul modello; ci saremmo aspettati a questo punto che anche sul modello i suddetti campi recassero i decimali prestampati (,00 €) . Si chiede quale sia l'orientamento definitivo nell'ottica che modello e specifiche telematiche siano coerenti ed allineate, in modo da avere una linea di comportamento aderente. Cordiali saluti.

Risposta: Nelle specifiche tecniche pubblicate (cfr. § 2.5.2) si fa espresso riferimento all'arrotondamento all'unità di tutti gli importi della dichiarazione (a meno dei campi costi e corrispettivi medi). Tale scelta è stata effettuata:

  • per i campi "valore degli immobili" dei quadri A e B, in accordo a quanto già previsto per gli stessi campi nei modd. di dichiarazione dei redditi;
  • per i campi del quadro C (determinazione dell'IMU e della TASI), in analogia a quanto già avviene per campi similari sempre nei modd. di dichiarazione dei redditi;
  • per i restanti campi importo del quadro B (sezione "Attività didattica" e "Altre attività"), per uniformità nell'ambito della dichiarazione.

Tanto premesso si fa presente che, eventualmente, debbano essere espressi in centesimi di Euro solo quest'ultimi (campi importo del quadro B): ciò non comporta una modifica del software (in quanto le dimensioni già previste di detti campi consentono l'inserimento dei decimali) ma ha semplicemente reso necessaria la pubblicazione della versione 2 delle Specifiche Tecniche del 29 settembre 2014, rinvenibile sul sito internet del Dipartimento.

8) Domanda: Si segnala che le specifiche tecniche prevedono che il campo FOGLIO sia obbligatorio se è presente almeno un dato nei campi da T/U a Classe.... Per gli immobili il dato può anche non essere presente nel catasto fondiario, quindi non può essere definito il campo obbligatorio. Inoltre, per i terreni, i campi relativi alla CATEGORIA/QUALITA' nonché all'INDIRIZZO sono definiti obbligatori nelle specifiche tecniche, ma tali dati possono non essere presenti nelle visure catastali. Chiediamo quindi una modifica del diagnostico che non richieda l'obbligatorietà di tali campi.

Risposta: Si fa presente che in tutti i casi di assenza dei dati identificativi o descrittivi degli immobili (indirizzo, foglio, particella, categoria o classe ) dei Quadri A e B del modello, i relativi campi possono essere comunque compilati con le diciture "Non disponibile" o "ND" in dipendenza della lunghezza del campo stesso.

21 novembre 2014

Qui potete Trovare le Faq sulla TASI IMU e TARI di novembre.

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