Il legittimario in favore del quale il testatore abbia disposto ai sensi dell’art. 551 c.c. un legato avente ad oggetto beni immobili in sostituzione di legittima, qualora intenda conseguire la legittima, deve rinunciare al legato stesso in forma scritta ex art. 1350 n. 5 c.c.
Cassazione Civile, Sez. Un., 29.03.2011, n. 7098
Teramo, 18 Aprile 2011 Avv. Annamara Tanzi
RIPRODUZIONE RISERVATA