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DPR 223-2010: Regolamento per l’erogazione dei contributi all’editoria

Creato il 03 gennaio 2011 da Pedroelrey

Il testo integrale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 23.12.2010 del riordino dell’erogazione dei contributi all’editoria.

Le domande per la concessione dei contributi andranno presentate per via telematica e con firma digitale dal 1° al 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento dei contributi, secondo le modalita’ pubblicate sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri [quando saranno disponibili, ovviamente]. In alternativa la domanda puo’ essere presentata entro lo stesso termine anche mediante raccomandata postale.

Dalla lettura del testo del decreto non pare siano contemplati contributi a favore dell’editoria digitale.

DPR 223-2010: Regolamento per l’erogazione dei contributi all’editoria

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 299 del 23-12-2010

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 2010 , n. 223

Regolamento recante semplificazione e  riordino  dell’erogazione  dei
contributi all’editoria, a norma dell’articolo 44  del  decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133. (10G0245)

            Capo I 

Semplificazione e riordino dei contributi di cui all'articolo 3 della
 legge 7 agosto 1990, n. 250 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 44 del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
recante semplificazione e riordino delle procedure di erogazione  dei
contributi all'editoria;
  Visto l'articolo 56 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
  Visto l'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Considerata l'opportunita' di emanare misure di  semplificazione  e
riordino della disciplina di erogazione dei  contributi  all'editoria
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive  modificazioni,
ed alla legge 7 marzo 2001, n. 62, nonche' di ogni altra disposizione
legislativa o regolamentare ad esse connessa, secondo i principi e  i
criteri direttivi indicati nel citato articolo 44  del  decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112;
  Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni;
  Vista la legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni;
  Vista la legge 7 agosto1990, n. 250, e successive modificazioni;
  Vista la legge 14 agosto 1991, n. 278, e successive modificazioni;
  Vista la legge 15 novembre 1993, n. 466;
  Vista la legge 7 marzo 2001, n. 62, e successive modificazioni;
  Visto l'articolo 10-sexies del decreto-legge 30 dicembre  2009,  n.
194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.
25;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996,
n. 680, e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2  dicembre  1997,
n. 525, e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
142;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  15
settembre 1987, n. 410, e successive modificazioni;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 14 dicembre 2009;
  Acquisito il parere delle Commissioni parlamentari  competenti  per
materia e per i profili di carattere finanziario;
  Considerato che la  Prima  Commissione  Permanente  del  Senato  ha
specificamente segnalato la necessita'  di  correggere,  all'articolo
12, comma 1, l'erroneo riferimento alla legge 7 agosto 1990, n.  250,
trattandosi chiaramente della legge 7 agosto 1990, n. 230;
  Ritenuto di  doversi  uniformare  alla  predetta  osservazione,  in
ragione della circostanza che la qualificazione della erroneita'  del
riferimento normativo proviene dal medesimo ambito  parlamentare  dal
quale e' promanata la legge di delega per l'adozione del regolamento;
  Sentito il Ministro per la semplificazione normativa;
  Sentita l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 18 novembre 2010;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; 

                                Emana
                      il seguente regolamento : 

                               Art. 1 

                     Presentazione delle domande 

  1. Le domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo
3 della  legge  7  agosto  1990,  n.  250,  sottoscritte  dal  legale
rappresentante, sono  presentate  per  via  telematica  e  con  firma
digitale dal 1° al  31  gennaio  dell'anno  successivo  a  quello  di
riferimento dei contributi, secondo le modalita' pubblicate sul  sito
internet  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri.   Qualora
l'impresa sia impossibilitata ad utilizzare lo strumento informatico,
la domanda puo' essere  presentata  entro  lo  stesso  termine  anche
mediante raccomandata postale. Le domande presentate al di fuori  del
periodo indicato sono inammissibili. La documentazione istruttoria e'
trasmessa, unicamente mediante raccomandata  postale  con  avviso  di
ricevimento  o  per  via  telematica,  con  firma  digitale,  secondo
modalita' indicate sul sito internet della Presidenza  del  Consiglio
dei Ministri. La medesima documentazione  istruttoria  deve  comunque
pervenire,  a  pena  di  decadenza  dal  diritto  all'ammissione   al
contributo,  entro  il  30  settembre  dell'anno  in  cui  e'   stata
presentata la domanda per la concessione. 

            Capo I 

Semplificazione e riordino dei contributi di cui all'articolo 3 della
 legge 7 agosto 1990, n. 250 

                               Art. 2 

Disposizioni relative ai requisiti per l'accesso ai contributi di cui
  all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250. 

  1. Le imprese di cui all'articolo 3, commi  2,  2-bis,  2-ter,  con
esclusione  di  quelle  editrici  di  quotidiani  editi   e   diffusi
all'estero, e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonche' le
imprese di cui all'articolo 153, comma 4,  della  legge  23  dicembre
2000, n. 388, fermi restando tutti  gli  altri  requisiti  di  legge,
possono richiedere i relativi contributi a condizione che la  testata
edita sia venduta, per le testate nazionali, nella misura  di  almeno
il 15 per cento delle copie distribuite e,  per  le  testate  locali,
nella misura di almeno il 30 per cento delle copie  distribuite.  Per
copie distribuite si intendono quelle poste in vendita in  edicola  o
presso punti di vendita non esclusivi, entrambi tramite contratti con
societa' di distribuzione  esterne,  non  controllate  ne'  collegate
all'impresa  editrice  richiedente  il  contributo,   ovvero   quelle
distribuite in abbonamento a titolo oneroso. Nel computo delle  copie
distribuite non rientrano quelle oggetto di  vendita  in  blocco,  da
intendersi quale vendita di una pluralita' di copie ad un soggetto ad
un prezzo inferiore a quello indicato sulla pubblicazione, effettuata
direttamente dalle imprese editrici, non  in  abbonamento  ed  al  di
fuori  della  filiera  distributiva,   nonche'   quelle   cedute   in
connessione con il  versamento  di  quote  associative,  qualora  non
espressamente destinate alla sottoscrizione di abbonamenti a prodotti
editoriali mediante doppia opzione di quota, e quelle diffuse tramite
lo strillonaggio. La tiratura, la distribuzione complessiva nelle sue
diverse modalita', nonche' la vendita, devono  essere  analiticamente
certificate da una societa' di revisione iscritta nell'apposito  albo
tenuto dalla CONSOB. Ai fini del presente  articolo  si  intende  per
testata nazionale quella distribuita in almeno cinque regioni.
  2. Fermi restando i requisiti previsti dall'articolo 1, commi 458 e
460, della legge 23 dicembre 2005,  n.  266,  le  cooperative  devono
essere composte in prevalenza da giornalisti  e  la  maggioranza  dei
soci, mantenendo il medesimo criterio di prevalenza,  deve  risultare
dipendente della cooperativa, con contratto di lavoro a  tempo  pieno
ed indeterminato.
  3. Le cooperative editrici costituite ai sensi e  per  gli  effetti
dell'articolo 153, comma 4, della legge 23  dicembre  2000,  n.  388,
fermo restando il possesso di  tutti  gli  altri  requisiti  previsti
dalla normativa vigente, possono continuare ad accedere ai contributi
di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-quater, della legge 7 agosto 1990,
n. 250, a condizione che  si  costituiscano,  entro  il  31  dicembre
dell'anno  di  entrata  in  vigore  del  presente   regolamento,   in
cooperative  giornalistiche  che  posseggano  i  requisiti   di   cui
all'articolo 6 della legge 5 agosto 1981,  n.  416,  come  modificati
dall'articolo 1, commi 458 e 460, della legge 23  dicembre  2005,  n.
266, e dal comma 2 del presente articolo. 

            Capo I 

Semplificazione e riordino dei contributi di cui all'articolo 3 della
 legge 7 agosto 1990, n. 250 

                               Art. 3 

Disposizioni relative alle modalita' di calcolo dei contributi di cui
  all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250. 

  1. I contributi alle imprese editrici di cui all'articolo 3,  commi
2 e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 250,  nonche'  alle  imprese
editrici di quotidiani italiani editi e diffusi all'estero di cui  al
comma 2-ter del medesimo articolo 3, sono calcolati sulla base di  un
importo fisso annuo pari  al  50  per  cento  dei  costi  ammissibili
risultanti dal bilancio, inclusi gli  ammortamenti,  e  comunque  non
superiore a 2 milioni di euro per ciascuna  impresa,  nonche'  di  un
importo  variabile  nella  misura  di  euro  0,09  per   ogni   copia
distribuita ai sensi di quanto previsto  dall'articolo  2,  comma  1,
fino ad  un  massimo  di  50  milioni  di  copie  annue;  l'ammontare
complessivo di tali contributi non puo' comunque superare il  60  per
cento dei costi come sopra indicati.
  2. I contributi alle imprese editrici  di  giornali  quotidiani  in
lingua francese, ladina, slovena e tedesca, di  cui  all'articolo  3,
comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonche' alle  imprese
editrici di periodici di cui al comma 2-quater del medesimo  articolo
3, sono calcolati sulla base di un importo fisso annuo pari al 30 per
cento dei costi ammissibili  risultanti  dal  bilancio,  inclusi  gli
ammortamenti, e comunque non  superiore  a  1  milione  di  euro  per
ciascuna impresa  editrice  di  quotidiani  ed  a  300.000  euro  per
ciascuna  impresa  editrice  di  periodici,  nonche'  di  un  importo
variabile, nella misura di euro 0,09 per i quotidiani e di euro  0,20
per i periodici, per  ogni  copia  distribuita  ai  sensi  di  quanto
previsto dall'articolo 2, comma 1, del presente decreto, fino  ad  un
massimo di 50 milioni di copie annue. L'ammontare complessivo di tali
contributi non puo' comunque superare il 50 per cento dei costi  come
sopra indicati.
  3.  Alle  imprese  editrici  di  quotidiani  o  periodici  di   cui
all'articolo 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n.  388,  ed
all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge  4  luglio  2006,  n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.
248, continua ad applicarsi il disposto dell'articolo 1,  comma  460,
della legge 23 dicembre 2005, n.  266.  I  relativi  contributi  sono
cosi' calcolati:
  a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40  per  cento  dei
costi ammissibili risultanti dal bilancio, inclusi gli  ammortamenti,
e comunque non superiore a  1.290.000  euro  per  i  quotidiani  e  a
310.000 euro per i periodici;
    b) contributi variabili secondo i seguenti scaglioni:
  1) per i giornali quotidiani: 258.000 euro  all'anno  da  10.000  a
30.000 copie di tiratura media  giornaliera;  154.000  euro  all'anno
ogni 10.000 copie di tiratura media  giornaliera  dalle  30.000  alle
150.000 copie; 103.000 euro all'anno ogni 10.000  copie  di  tiratura
media giornaliera oltre le 150.000 copie e fino alle 250.000 copie;
  2) per i giornali periodici un contributo di 207.000 euro nel  caso
di tirature medie superiori alle 10.000 copie;
  c) un ulteriore contributo pari alla somma dei  contributi  di  cui
alle lettere a) e b);
  d) la somma dei contributi previsti alle lettere a), b)  e  c)  non
puo' comunque superare il 70 per cento dei costi ammissibili.
  4. Le agenzie di stampa di cui  all'articolo  2,  comma  30,  della
legge 28  dicembre  1995,  n.  549,  e  le  agenzie  di  informazione
radiofonica di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, possono accedere a un contributo fisso annuo pari al 30
per cento dei costi ammissibili risultanti dal bilancio, inclusi  gli
ammortamenti, e comunque non  superiore  a  1  milione  di  euro  per
ciascuna impresa.
  5. I costi sostenuti  dalle  imprese  editrici  per  l'acquisto  di
servizi editoriali consistenti nella predisposizione, anche parziale,
di pagine del giornale, continuano ad essere considerati, ai fini del
calcolo dei contributi di cui al presente  articolo,  unicamente  nel
limite del 10 per cento di tutti gli altri costi ammissibili, purche'
in presenza  di  certificazione  di  regolarita'  contributiva  delle
imprese fornitrici dei medesimi servizi editoriali.
  6. Ai fini del presente articolo per costi ammissibili si intendono
i costi direttamente connessi all'esercizio dell'attivita' editoriale
per la  produzione  della  testata  per  la  quale  si  richiedono  i
contributi. Con successivo decreto del Presidente del  Consiglio  dei
Ministri, di natura non  regolamentare,  da  adottarsi  entro  il  31
dicembre 2010, sono specificate le tipologie dei costi ammissibili.
  7. In caso di insufficienza delle risorse stanziate sul  pertinente
capitolo del bilancio autonomo della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri, agli aventi titolo  spettano  contributi  ridotti  mediante
riparto proporzionale. 

            Capo I 

Semplificazione e riordino dei contributi di cui all'articolo 3 della
 legge 7 agosto 1990, n. 250 

                               Art. 4 

Disposizioni per favorire lo sviluppo  dell'occupazione  nel  settore
                             editoriale 

  1. Fermo restando quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 2  del
presente regolamento, il contributo spettante alle  imprese  editrici
di quotidiani, calcolato secondo i parametri di cui  all'articolo  3,
e' ridotto del 20 per cento quando, risultando superiore a 2  milioni
di  euro,  l'impresa  non  abbia  utilizzato,  nell'intero  anno   di
riferimento del contributo, almeno 5 dipendenti,  con  prevalenza  di
giornalisti, regolarmente assunti con  contratto  a  tempo  pieno  ed
indeterminato, e quando, risultando superiore a 1 milione di euro  ed
inferiore a 2  milioni  di  euro,  l'impresa  non  abbia  utilizzato,
nell'intero anno di riferimento del contributo, almeno 3  dipendenti,
con prevalenza di giornalisti, regolarmente assunti con  contratto  a
tempo pieno ed indeterminato. Il contributo  spettante  alle  imprese
editrici  di  periodici,  calcolato  secondo   i   criteri   di   cui
all'articolo 3, e'  ridotto  del  20  per  cento  quando,  risultando
superiore  a  400  mila  euro,  l'impresa   non   abbia   utilizzato,
nell'intero anno di riferimento del contributo, almeno 3  dipendenti,
con prevalenza di giornalisti regolarmente assunti  con  contratto  a
tempo pieno ed indeterminato, e quando, superiore a 200 mila euro  ed
inferiore  a  400  mila  euro,  l'impresa   non   abbia   utilizzato,
nell'intero anno di riferimento del contributo, almeno 2  dipendenti,
di cui almeno un giornalista, regolarmente assunti  con  contratto  a
tempo pieno ed indeterminato. 

            Capo I 

Semplificazione e riordino dei contributi di cui all'articolo 3 della
 legge 7 agosto 1990, n. 250 

                               Art. 5 

               Situazioni di collegamento e controllo 

  1. Le  situazioni  di  collegamento  e  di  controllo  fra  imprese
editrici,  ostative  all'erogazione  dei  contributi,   sono   quelle
previste dall'articolo 3, commi 11-ter e 13,  della  legge  7  agosto
1990, n. 250, nonche' dall'articolo 1,  comma  574,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266. Le situazioni di collegamento e  di  controllo
sono  definite  dall'articolo  2359  del   codice   civile,   nonche'
dall'articolo 1, ottavo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416.
  2. Ai fini  dell'ammissibilita'  della  domanda  di  contributi  le
situazioni di collegamento o controllo  ostative  all'erogazioni  dei
contributi sono accertate dall'Amministrazione mediante dichiarazione
sostitutiva di atto notorio redatta ai  sensi  dell'articolo  47  del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
sottoscritta dal legale  rappresentante  dell'impresa  richiedente  i
contributi,  nella  quale  e'  dichiarata  l'insussistenza  di   tali
rapporti ovvero  sono  indicate  dettagliatamente  le  situazioni  di
collegamento o controllo nelle quali versa l'impresa stessa. In  caso
di situazioni di collegamento o controllo con altra societa' i legali
rappresentanti delle societa'  controllanti  o  collegate  presentano
dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante  che  le  stesse
non hanno presentato domande di contributi.
  3. Il Dipartimento  per  l'informazione  e  l'editoria  provvede  a
richiedere  all'Autorita'  per  le   garanzie   nelle   comunicazioni
relativamente alle  imprese  richiedenti  i  contributi,  oltre  alla
regolarita'  dell'iscrizione   al   Registro   degli   Operatori   di
comunicazione (ROC),  l'attestazione  di  conformita'  degli  assetti
societari alla normativa vigente, nonche' l'attestazione dell'assenza
di situazioni di controllo e/o collegamento per gli  effetti  di  cui
all'articolo 3, commi 11-ter e 13, della legge 7 agosto 1990, n. 250,
e dell'articolo 1, comma 574, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 

            Capo I 

Semplificazione e riordino dei contributi di cui all'articolo 3 della
 legge 7 agosto 1990, n. 250 

                               Art. 6 

                       Attivita' di controllo 

  1. In relazione alle richieste di contributi ai sensi dell'articolo
3  della  legge  7  agosto  1990,  n.  250,   il   Dipartimento   per
l'informazione e l'editoria assicura lo svolgimento  degli  opportuni
accertamenti   ed   approfondimenti,   anche   a   campione,    sulla
documentazione presentata dai soggetti  richiedenti,  anche  ai  fini
dell'applicazione di quanto previsto  dagli  articoli  75  e  76  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  2. Annualmente il  Dipartimento  per  l'informazione  e  l'editoria
trasmette alla Guardia di finanza l'elenco dei  soggetti  ammessi  al
contributo ed i relativi importi erogati ai fini  dello  sviluppo  di
eventuali accertamenti e controlli, anche a campione. 

            Capo II 

Semplificazioni e riordino dei contributi alle imprese radiofoniche e
 televisive 

                               Art. 7 

                      Criterio di applicazione 

  1. Ai fini dell'applicazione del presente Capo, resta fermo  quanto
previsto  dall'articolo  10-sexies,  comma   1,   lettera   e),   del
decreto-legge   30   dicembre   2009,   n.   194,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. 

            Capo II 

Semplificazioni e riordino dei contributi alle imprese radiofoniche e
 televisive 

                               Art. 8 

                   Disposizioni di semplificazione 

  1. Fermo restando quanto  disposto  dall'articolo  7  del  presente
regolamento, ai fini dell'applicazione dell'articolo 11  della  legge
25 febbraio 1987, n. 67, degli articoli 4 e 8 della  legge  7  agosto
1990, n. 250, dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n.  223,  e
dell'articolo 10-bis, comma  1,  lettera  c),  del  decreto-legge  1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla  legge  29
novembre 2007, n. 222, le domande per la concessione  dei  contributi
dovranno  essere  corredate,   anche   non   contestualmente,   dalla
documentazione indicata ai commi seguenti, comprendente quella idonea
a dimostrare che le trasmissioni sono effettuate  nel  limite  orario
previsto dalle suddette disposizioni, con frequenza non  inferiore  a
cinque giorni alla settimana o, in alternativa, a  centoventi  giorni
al semestre.
  2. Le domande presentate dalle imprese  di  cui  alle  disposizioni
citate nel comma 1,  sottoscritte  dal  legale  rappresentante,  sono
presentate per via telematica e con  firma  digitale  dal  1°  al  31
gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento dei  contributi,
secondo le modalita' pubblicate sul sito  internet  della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri. Qualora per giustificati motivi l'impresa
sia  impossibilitata  ad  utilizzare  lo  strumento  informatico,  la
domanda puo' essere presentata entro lo stesso termine anche mediante
raccomandata postale. Le domande presentate al di fuori  del  periodo
indicato  sono  irricevibili.  La   documentazione   istruttoria   e'
trasmessa, unicamente mediante raccomandata  postale  con  avviso  di
ricevimento  o  per  via  telematica,  con  firma  digitale,  secondo
modalita' indicate sul sito internet della Presidenza  del  Consiglio
dei Ministri. La medesima documentazione  istruttoria  deve  comunque
pervenire,  a  pena  di  decadenza  dal  diritto  all'ammissione   al
contributo,  entro  il  30  settembre  dell'anno  in  cui  e'   stata
presentata la domanda per la concessione.
  3. In luogo della documentazione da inviare a corredo della domanda
dei contributi, come specificata  dall'articolo  2  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987,  n.  410,  e
dall'articolo 2  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16
settembre  1996,  n.  680,  le   imprese   possono   presentare   una
dichiarazione sostitutiva  di  atto  di  notorieta'  ai  sensi  degli
articoli 47 e 76 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, comprovante:
  a) la sede legale e la sede operativa dell'impresa;
  b) gli estremi  della  registrazione  della  testata  giornalistica
presso il  competente  Tribunale  ovvero  presso  il  Registro  degli
operatori della comunicazione;
  c) gli estremi del decreto di concessione o altro titolo  richiesto
dal Ministero dello sviluppo economico, ovvero di conferma o  voltura
degli stessi;
  d) il numero di codice fiscale e di partita IVA dell'impresa;
  e) il palinsesto settimanale tipo, con l'ora  dell'inizio  e  l'ora
della fine di ciascun programma, nonche' la relativa durata, al netto
di ogni interruzione pubblicitaria. Nell'ambito del palinsesto  vanno
puntualmente  indicati  i  propri  programmi  informativi  e   quelli
autoprodotti, nonche' la loro percentuale sulle  ore  complessive  di
trasmissione effettuate ogni giorno nel limite orario previsto  dalle
suddette disposizioni;
  f) il numero dei dipendenti iscritti presso i rispettivi competenti
Enti previdenziali con l'indicazione delle  sedi  di  iscrizione.  La
dichiarazione deve essere resa anche in assenza di dipendenti;
  g) le singole utenze telefoniche ed elettriche indicate in domanda,
con l'attestazione dell'uso  esclusivo  delle  stesse  per  finalita'
aziendali;
  h) il tipo di satellite utilizzato per la fornitura dei servizi  di
comunicazione, nonche' la sua  posizione  orbitale,  specificando  la
percentuale  di  utilizzo  imputabile   al   segmento   inerente   la
contribuzione.
  4. Fermo restando quanto  disposto  dall'articolo  7  del  presente
regolamento, le  imprese  che  richiedono  il  rimborso  per  servizi
forniti dalle agenzie di  stampa  e  informazione  e  per  canoni  di
noleggio ed abbonamento ai  servizi  di  comunicazione  di  qualsiasi
tipo, ivi compresi i sistemi via satellite,  inviano  altresi'  copia
conforme, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente  della
Repubblica  28  dicembre  2000,  n.   445,   delle   fatture   emesse
rispettivamente dalle agenzie  di  informazione  o  dai  gestori  dei
servizi di comunicazione, con relativa quietanza. Le  stesse  imprese
comunicano inoltre le modalita' di pagamento indicando,  in  caso  di
accredito su conto corrente bancario, istituto di  credito  e  codice
IBAN.
  5. Le imprese iscritte alla Camera di Commercio possono  presentare
il  certificato  di  vigenza  in  luogo  dello   statuto,   dell'atto
costitutivo e dei verbali di assemblea di nomina degli amministratori
e dei sindaci. Per tutti  gli  altri  soggetti  resta  l'obbligo,  se
emittenti  radiofoniche,  di  invio  della  documentazione   di   cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n.  410,  o,  se  emittenti
televisive, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b),  del  decreto
del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680.
  6. La comunicazioni di preavviso previste dall'articolo 1, comma 3,
del decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  15  settembre
1987, n. 410, nonche' dall'articolo  1,  comma  3,  del  decreto  del
Presidente   della   Repubblica   16   settembre   1996,   n.    680,
rispettivamente  per  le  imprese   di   radiodiffusione   sonora   e
televisiva, sono obbligatorie soltanto ai  fini  della  presentazione
della prima domanda annuale di contributi, a pena di inammissibilita'
della medesima. Il preavviso  di  domanda  e',  altresi',  presentato
obbligatoriamente, al Dipartimento per l'informazione  e  l'editoria,
dagli aventi causa di imprese di radiodiffusione sonora o  televisiva
entro sessanta giorni dal subentro. Nel  caso  in  cui  l'impresa  di
radiodiffusione non presenti la domanda di concessione del contributo
per una o piu'  annualita',  la  comunicazione  di  preavviso  dovra'
essere presentata nuovamente al  Dipartimento  per  l'informazione  e
l'editoria.
  7. Le commissioni consultive previste dall'articolo 4  del  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n.  410,
e dall'articolo 4 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16
settembre 1996, n. 680, sono presiedute dal Sottosegretario di  Stato
alla  Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri   con   delega   per
l'informazione e l'editoria e sono cosi' composte:
  a) il Capo del Dipartimento per l'informazione e  l'editoria  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  b) il Coordinatore dell'Ufficio per il  sostegno  all'editoria  del
medesimo Dipartimento;
  c) il Coordinatore del Servizio per il sostegno radiotelevisivo del
medesimo Dipartimento;
  d) un dirigente di prima fascia del Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato;
  e) un dirigente  di  prima  fascia  del  Ministero  dello  sviluppo
economico - Direzione generale delle comunicazioni;
  f)  due  esperti  in  materie  giuridiche  ed   economiche   aventi
attinenza, rispettivamente,  con  l'informazione  radiofonica  e  con
l'informazione televisiva nominati con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri;
  g) un membro designato da ognuna delle  associazioni  nazionali  di
categoria  maggiormente   rappresentative,   rispettivamente,   delle
imprese private di radiodiffusione  sonora,  nazionali  e  locali,  e
delle imprese private televisive locali, per un totale di non piu' di
sei membri per ogni commissione;
  h) un rappresentante dell'Ordine nazionale dei giornalisti;
  i)   un   rappresentante   delle   organizzazioni   sindacali   dei
giornalisti;
  l) un esperto o operatore delle imprese di  radiodiffusione  sonora
di testate organi di partiti politici, nominato  dal  Presidente  del
Consiglio dei Ministri per la commissione  prevista  dall'articolo  4
del decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  15  settembre
1987, n. 410. 

            Capo II 

Semplificazioni e riordino dei contributi alle imprese radiofoniche e
 televisive 

                               Art. 9 

          Agenzie di informazione radiofoniche e televisive 

  1. Le agenzie di informazione radiofonica di  cui  all'articolo  11
della legge 7  agosto  1990,  n.  250,  nonche'  le  agenzie  di  cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della  Repubblica
16 settembre 1996, n. 680, devono disporre, per l'intero anno, di una
struttura redazionale di almeno 15 giornalisti con rapporto di lavoro
subordinato  a  tempo  pieno,  regolarmente   iscritti   all'Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani - INPGI. Le  agenzie
di cui sopra devono essere  collegate,  in  almeno  13  regioni,  con
almeno  40  emittenti  radiofoniche  o  40  emittenti  televisive   e
diffondere oltre 2000 notiziari l'anno.
  2. Le agenzie regionali previste dall'articolo 11  della  legge  25
febbraio 1987, n. 67, e dall'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n.
250, come disciplinate dall'articolo 5 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, e dall'articolo  5,
comma 2, del decreto del Presidente  della  Repubblica  16  settembre
1996, n. 680, devono disporre, per l'intero anno,  di  una  struttura
redazionale  di  almeno  4  giornalisti  con   rapporto   di   lavoro
subordinato  a  tempo  pieno   regolarmente   iscritti   all'Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani - INPGI. Le  agenzie
di  cui  sopra  devono  essere  collegate  con  almeno  10  emittenti
radiofoniche o televisive nella stessa regione o in regioni limitrofe
e diffondere oltre 1000 notiziari l'anno.
  3. Fermo restando quanto  disposto  dall'articolo  7  del  presente
regolamento,  il  fatturato  di  ciascun  esercizio   delle   agenzie
nazionali e locali relativo a canoni di abbonamento per  i  quali  le
imprese radiofoniche e televisive  richiedono  i  contributi  di  cui
all'articolo 11, comma 1,  della  legge  25  febbraio  1987,  n.  67,
all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n.  250,  all'articolo  23,
comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, deve riferirsi, a pena di
inammissibilita' all'accesso ai contributi medesimi, per almeno i due
terzi a forniture di servizi a favore di imprese che non abbiano,  ai
sensi del primo comma dell'articolo 2359  del  codice  civile,  alcun
rapporto di collegamento  o  controllo  con  le  agenzie  stesse.  Il
superamento  di  tale  limite  rappresenta   circostanza   preclusiva
all'accesso  ai  contributi  medesimi  per  l'impresa  radiofonica  e
televisiva  che  abbia  sottoscritto  abbonamenti  con  le   predette
agenzie; a tale fine il legale rappresentante dell'agenzia di  stampa
o  informazione  presenta  dichiarazione  sostitutiva  di   atto   di
notorieta'  redatta  ai  sensi  dell'articolo  47  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,  attestante
l'insussistenza di tale superamento.
  4. Le agenzie di informazione di cui ai commi del presente articolo
sono tenute a  specificare  nelle  fatture  rilasciate  alle  imprese
radiofoniche e televisive i servizi  forniti  e  i  corrispettivi  di
ognuno di essi. 

            Capo II 

Semplificazioni e riordino dei contributi alle imprese radiofoniche e
 televisive 

                               Art. 10 

                      Canoni ammessi a rimborso 

  1. Fermo restando quanto  disposto  dall'articolo  7  del  presente
regolamento, e fermi restando gli specifici requisiti previsti  dalle
disposizioni vigenti per il rimborso dei  canoni  di  abbonamento  ai
servizi delle agenzie di  informazione,  le  imprese  radiofoniche  e
televisive che chiedono i  predetti  rimborsi  devono  assicurare  il
rispetto  delle  ulteriori  condizioni   specificate   nel   presente
articolo.
  2. Le imprese radiofoniche nazionali in possesso di  concessione  a
carattere  commerciale  che  richiedono   le   provvidenze   di   cui
all'articolo 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n.  67,  sono
tenute ad avere alle loro dipendenze, a pena di esclusione, nell'anno
per il quale si richiedono le provvidenze, almeno cinque  giornalisti
regolarmente  iscritti  all'Istituto  nazionale  di  previdenza   dei
giornalisti italiani - INPGI, con contratto di lavoro a tempo  pieno.
Il complessivo rimborso del 60 per cento delle  spese  sostenute  per
abbonamento ai servizi delle agenzie di stampa e  di  informazione  a
diffusione  nazionale  o  regionale,  ammissibili  ai   sensi   della
normativa vigente, a favore delle  imprese  sopraindicate,  non  puo'
superare  100.000  euro  all'anno;  per  ogni  ulteriore  giornalista
dipendente a tempo pieno il suddetto limite e' incrementato di 20.000
euro. La somma complessiva del contributo relativo  al  rimborso  per
l'abbonamento ai servizi di agenzie di stampa e di  informazione  non
puo' comunque essere superiore a 200.000 euro l'anno.
  3. Le imprese  radiofoniche  locali  a  carattere  commerciale  che
richiedono i contributi di cui all'articolo 11, comma 1, della  legge
25 febbraio 1987, n. 67, le imprese  televisive  locali  a  carattere
commerciale che richiedono i contributi di cui all'articolo 23, comma
3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono tenute ad avere alle  loro
dipendenze,  a  pena  di  esclusione,  nell'anno  per  il  quale   si
richiedono  le  provvidenze,  almeno  un  giornalista,   regolarmente
iscritto  all'Istituto  nazionale  di  previdenza   dei   giornalisti
italiani  -  INPGI,  con  contratto  di  lavoro  a  tempo  pieno.  Il
complessivo rimborso del 60  per  cento  delle  spese  sostenute  per
l'abbonamento ai servizi delle agenzie di stampa e di informazione  a
diffusione  nazionale  o  regionale,  ammissibili  ai   sensi   della
normativa vigente, a favore delle  imprese  sopraindicate,  non  puo'
superare  25.000  euro  all'anno;  per  ogni  ulteriore   giornalista
dipendente a tempo pieno il suddetto limite e' incrementato di 10.000
euro. La somma complessiva del contributo relativo  al  rimborso  per
l'abbonamento ai servizi delle agenzie di stampa  e  di  informazione
non puo' comunque essere superiore a 55.000 euro l'anno.
  4. Fermo restando quanto  disposto  dall'articolo  7  del  presente
regolamento, le imprese radiofoniche locali in possesso dei requisiti
previsti dall'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n.  250,  possono
accedere al rimborso del 60  per  cento  delle  spese  sostenute  per
l'abbonamento ai servizi di agenzie di stampa  e  di  informazione  a
diffusione nazionale o regionale, per non piu' di 15.000 euro l'anno.
  5. Le imprese che richiedono i contributi previsti dall'articolo  4
della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono tenute  ad  avere  alle  loro
dipendenze almeno quattro giornalisti  a  tempo  pieno  a  norma  del
contratto nazionale di lavoro. 

            Capo II 

Semplificazioni e riordino dei contributi alle imprese radiofoniche e
 televisive 

                               Art. 11 

                       Attivita' di controllo 

  1. In relazione alle richieste di contributi ai sensi dell'articolo
11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, degli articoli 4  e  8  della
legge 7 agosto 1990, n. 250, dell'articolo 23 della  legge  6  agosto
1990,  n.  223,  il  Dipartimento  per  l'informazione  e  l'editoria
assicura   lo   svolgimento   degli   opportuni    accertamenti    ed
approfondimenti, anche a campione,  sulla  documentazione  presentata
dai soggetti richiedenti, anche attraverso il ricorso alla Guardia di
finanza. 

            Capo II 

Semplificazioni e riordino dei contributi alle imprese radiofoniche e
 televisive 

                               Art. 12 

Calcolo dei contributi di cui all'articolo 4  della  legge  7  agosto
                            1990, n. 250 

  1. Le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attivita'  di
informazione di interesse generale ai  sensi  della  legge  7  agosto
1990, n. 230, mantengono il diritto  all'intero  contributo  previsto
dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e dalla legge 14 agosto  1991,  n.
278, anche in presenza di riparto percentuale tra  gli  altri  aventi
diritto.
  2. Le imprese radiofoniche che alla data del 31 dicembre 2005 hanno
maturato il diritto ai contributi di cui all'articolo 4 della legge 7
agosto 1990, n. 250, continuano a percepire i contributi previsti del
citato  articolo  4  della  legge  n.  250  del  1990.  Ai   medesimi
beneficiari non si applica  il  raddoppio  previsto  dall'articolo  2
della legge 14 agosto 1991, n. 278.
  3. Con esclusione delle erogazioni a favore delle imprese di cui al
comma 1,  le  erogazioni  previste  dall'articolo  10-bis,  comma  1,
lettera c), del decreto-legge 1° ottobre 2007,  n.  159,  convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  29  novembre  2007,  n.  222,  sono
effettuate,  ove  necessario,  mediante  riparto  percentuale   delle
risorse disponibili fra tutte le imprese  radiofoniche  e  televisive
aventi titolo ai sensi del presente Capo.
  4. I contributi previsti dagli articoli 4 e 8 della legge 7  agosto
1990, n. 250, dall'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987,  n.  67,
dall'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, per le  emittenti
radiofoniche e televisive, non possono comunque  eccedere,  per  ogni
singola impresa, l'importo di 4 milioni di euro.
  5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del  presente  articolo,
in caso di  insufficienza  delle  risorse  stanziate  sul  pertinente
capitolo del bilancio autonomo della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri, agli aventi titolo  spettano  contributi  ridotti  mediante
riparto proporzionale. 

            Capo III 

 Semplificazione e riordino in materia di credito agevolato 

                               Art. 13 

  Concessione delle agevolazioni di credito alle imprese editoriali 

  1. Le agevolazioni  di  credito  alle  imprese  editoriali  di  cui
all'articolo 4 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono  concesse  nella
forma di contributi in conto interessi su finanziamenti a valere  sul
Fondo per le agevolazioni di credito  di  cui  all'articolo  5  della
medesima legge n.  62  del  2001.  Alla  concessione  delle  predette
agevolazioni di  credito  si  provvede  mediante  la  valutazione  di
progetti che presentano cumulativamente le seguenti caratteristiche:
  a) preventiva deliberazione dell'istituto finanziatore da  allegare
alla domanda, pena la  non  procedibilita'  nella  valutazione  della
domanda stessa;
  b) finanziamento bancario e/o operazione di locazione  finanziaria,
della durata massima di  dieci  anni,  finalizzato  al  progetto.  Il
finanziamento e' ammesso a contributo in misura non superiore a  euro
15 milioni;
  c) realizzazione del progetto entro un anno dal termine di scadenza
di presentazione della domanda.  Sono,  altresi',  ammesse  le  spese
sostenute nei due anni antecedenti la  data  di  presentazione  della
domanda.
  2. Con Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono  comunicati
il termine finale, non inferiore a novanta giorni,  di  presentazione
delle  domande  a  pena  di  decadenza,  l'ammontare  delle   risorse
disponibili, i requisiti dell'impresa proponente e dell'iniziativa in
base ai quali e' effettuata la valutazione ai fini della  concessione
del contributo, nonche' la documentazione da produrre a corredo della
domanda. L'emanazione dell'Avviso costituisce impegno  per  le  somme
ivi indicate. Le somme impegnate per le finalita' di cui al  comma  1
dell'articolo 5 della legge 7 marzo  2001,  n.  62,  ed  a  qualsiasi
titolo  disimpegnate,  nonche'  le  somme  erogate  per  le  medesime
finalita' ed a  qualsiasi  titolo  restituite,  sono  contestualmente
riassegnate al Fondo stesso.
  3. I requisiti dell'iniziativa di cui al  comma  2  attengono  alla
tipologia  del  progetto,  al  fine  perseguito  dallo  stesso,  alla
coerenza  degli  strumenti  con  il  perseguimento  degli   obiettivi
previsti.   La   validita'   tecnica,   economica    e    finanziaria
dell'iniziativa  e'  valutata  con   particolare   riferimento   alla
congruita' delle spese previste, alla redditivita', alle  prospettive
di mercato e agli obiettivi di sviluppo aziendale.
  4.  Nell'ambito  dei  requisiti  dell'iniziativa   attinenti   alla
tipologia  del  progetto  di  cui  al  comma  3,  sono  ammessi  alle
agevolazioni di credito i beni, anche  quando  dati  in  comodato  ad
altri  soggetti,   a   condizione   che   essi   vengano   utilizzati
esclusivamente per la produzione o per la distribuzione  di  giornali
quotidiani, periodici o libri realizzati dalle imprese  ammesse  alle
agevolazioni di credito. Il requisito dell'esclusivita' e'  accertato
mediante  l'acquisizione  del  contratto  di   comodato   debitamente
registrato da cui risulti espressamente tale clausola. 

            Capo III 

 Semplificazione e riordino in materia di credito agevolato 

                               Art. 14 

Procedura di concessione e documentazione per la  corresponsione  del
                             contributo 

  1. L'Avviso per la presentazione delle domande di cui  all'articolo
13, comma 2, e' previsto con cadenza  annuale,  compatibilmente  alla
disponibilita' di risorse finanziarie.
  2. Il richiedente e' tenuto a realizzare il progetto oggetto  della
domanda  entro  dodici  mesi  dal  termine   di   scadenza   previsto
nell'Avviso  per  la  presentazione  delle  domande.  Le   variazioni
intervenute  nel  corso  della  realizzazione   del   progetto   sono
comunicate al Comitato entro  i  medesimi  termini  previsti  per  la
realizzazione del progetto stesso.
  3. La  mancata  realizzazione  del  progetto,  nonche'  la  mancata
comunicazione delle variazioni entro i termini  di  cui  al  comma  2
comporta la non procedibilita' nella valutazione delle domande.
  4. Entro i successivi sessanta  giorni  dal  termine  previsto  dal
comma 2, i soggetti richiedenti  producono,  comunque,  pena  la  non
procedibilita'  nella  valutazione   delle   domande,   la   seguente
documentazione:
  a) il contratto di mutuo  finalizzato  al  progetto  corredato  dal
piano di ammortamento bancario  laddove  non  ancora  presentato.  Il
tasso di interesse e le altre condizioni  economiche  alle  quali  e'
riferito il contratto di mutuo sono  liberamente  concordate  tra  le
parti;
    b) la  documentazione  delle  spese  sostenute  per  il  progetto
consistente in fatture e documenti fiscalmente regolari, in originale
quietanzato o in copia dichiarata conforme;
  c) una perizia giurata di  un  esperto  del  settore,  iscritto  al
relativo albo professionale,  scelto  tra  i  consulenti  tecnici  di
ufficio presso il Tribunale del luogo dove ha sede legale  l'istante,
che attesti la realizzazione e la corrispondenza  degli  investimenti
alla  finalita'  del  progetto,  nonche'  la  congruita'  dei   costi
sostenuti.
  5. Nel caso di oneri da riqualificazione del personale o  da  costi
organizzativi, occorre esibire:
  a) idonea documentazione di  spesa  nelle  ipotesi  di  ricorso  ad
organismi esterni all'impresa;
  b) elementi di contabilita' interna aziendale, nelle altre ipotesi.
  6. Nel caso di progetti realizzati con il  ricorso  alla  locazione
finanziaria i soggetti richiedenti producono, comunque, pena  la  non
procedibilita'  della  valutazione   delle   domande,   la   seguente
documentazione entro i medesimi termini previsti dal comma 4:
  a) il contratto di locazione finanziaria debitamente registrato;
  b) una relazione redatta dalla societa'  di  locazione  finanziaria
consistente  nella  descrizione  dei  beni  oggetto  della  locazione
finanziaria stessa con l'indicazione dei singoli costi  d'acquisto  e
dell'importo dei canoni stabiliti e delle scadenze di pagamento;
  c)  la  documentazione  delle  spese  sostenute  per  il   progetto
consistente in fatture e documenti fiscalmente regolari, in originale
quietanzato o in copia dichiarata conforme;
  d)  una  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  che
attesti la consegna dei beni oggetto della locazione finanziaria.  Il
momento  giuridico  che  attesta  la  data  di  realizzazione   degli
investimenti coincide con l'entrata in possesso del bene da parte del
soggetto richiedente le agevolazioni di credito;
  e) una perizia giurata di  un  esperto  del  settore,  iscritto  al
relativo albo professionale,  scelto  tra  i  consulenti  tecnici  di
ufficio presso il Tribunale del luogo dove ha sede legale  l'istante,
che attesti la realizzazione e la corrispondenza  degli  investimenti
alla  finalita'  del  progetto,  nonche'  la  congruita'  dei   costi
sostenuti.
  7. Il Comitato di cui all'articolo 16, sulla base  dell'istruttoria
del Servizio competente che predispone una  relazione,  esaminata  la
domanda dell'impresa richiedente, nonche' la  delibera  dell'istituto
finanziatore,  approva  o  rigetta  il  progetto,  previa   specifica
valutazione dello stesso con  particolare  riferimento  al  complesso
delle iniziative di carattere finanziario ed industriale,  attraverso
le quali si prevede di raggiungere gli obiettivi assegnati e delibera
in merito alla concessione delle agevolazioni  di  credito  a  carico
dello Stato secondo criteri di  redditivita',  sviluppo  aziendale  e
tenendo conto delle prospettive di mercato. La delibera del  Comitato
e' notificata al soggetto richiedente  a  cura  del  Servizio  stesso
entro  diciotto  mesi  dal  termine  di  scadenza  previsto  per   la
presentazione della domanda.
  8. La liquidazione  del  contributo  si  effettua  direttamente  al
soggetto richiedente, entro 4  mesi  dalla  data  di  notifica  della
delibera  del  Comitato,  previa  verifica  della  completezza  della
documentazione. 

            Capo III 

 Semplificazione e riordino in materia di credito agevolato 

                               Art. 15 

                    Determinazione del contributo 

  1. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all'articolo
13 le spese per la realizzazione dei progetti sono ammesse in  misura
pari al 50 per cento di quella finanziate  dai  soggetti  autorizzati
all'esercizio dell'attivita' bancaria o all'esercizio  dell'attivita'
di locazione finanziaria e ritenute ammissibili dal Comitato  di  cui
all'articolo 16, ivi comprese le spese  previste  per  il  fabbisogno
annuale delle scorte in misura non superiore al 20  per  cento  degli
investimenti fissi ammessi alle agevolazioni di credito.
  2. L'ammontare del  contributo  e'  pari  al  50  per  cento  degli
interessi sull'importo delle spese finanziate ammesse  a  contributo,
calcolato al tasso di riferimento fissato con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze vigente alla data  della  delibera  del
Comitato. Il contributo e', comunque, calcolato al tasso di interesse
piu'  basso  fra  quello  concordato  tra  le  parti  e   quello   di
riferimento.
  3. L'ammissione alle agevolazioni di credito di cui all'articolo 13
e'  disposta  sulla  base  della  delibera  del   Comitato   di   cui
all'articolo  16  nei   limiti   delle   disponibilita'   finanziarie
evidenziate  nell'Avviso.  In  caso  di  disponibilita'   finanziarie
inferiori all'importo complessivo dei contributi erogabili  calcolati
sulla  base  dei  piani  di  ammortamento  sviluppati  al  tasso   di
riferimento fissato con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze vigente alla data della delibera del Comitato,  i  contributi
stessi  sono  proporzionalmente  ridotti  nei  limiti  delle  risorse
indicate nell'Avviso.
  4. Il contributo in conto interessi, calcolato sulla base del tasso
di riferimento vigente alla data  della  delibera  del  Comitato,  e'
accordato, ferma restando la  durata  complessiva  di  dieci  anni  a
partire dalla data di stipula del contratto di mutuo, per un  periodo
di utilizzo/preammortamento che non puo' essere superiore a due anni,
con riferimento alle somme erogate e con decorrenza dalla data  delle
singole erogazioni effettuate dall'istituto finanziatore,  in  misura
pari alla differenza tra il tasso di riferimento ed il 50  per  cento
dello stesso, nonche', per il periodo di ammortamento, in misura pari
alla differenza tra la rata di ammortamento  calcolata  al  tasso  di
riferimento e la rata calcolata al 50 per cento dello stesso.
  5. Il calcolo del contributo e'  effettuato  secondo  un  piano  di
ammortamento sviluppato a rata costante  semestrale  -  con  scadenze
fissate al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno -  elaborato  dal
Servizio competente ed erogato in un'unica soluzione, direttamente al
soggetto  richiedente,  attualizzando   l'importo   complessivo   del
contributo stesso al tasso di riferimento  fissato  con  decreto  del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  vigente  alla  data   del
provvedimento di liquidazione.
  6. Il contributo in conto canoni, calcolato sulla base del tasso di
riferimento vigente alla data  della  delibera  del  Comitato,  senza
alcun riferimento alle scadenze di pagamento del canone.  Il  calcolo
di detto contributo e' effettuato secondo un  piano  di  ammortamento
sviluppato a rata costante semestrale - con scadenze  fissate  al  30
giugno ed al 31 dicembre  di  ogni  anno  -  elaborato  dal  Servizio
competente  ed  erogato  direttamente  al  soggetto  richiedente   in
un'unica   soluzione,   attualizzando   l'importo   complessivo   del
contributo stesso al tasso di riferimento  fissato  con  decreto  del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  vigente  alla  data   del
provvedimento di liquidazione. 

            Capo III 

 Semplificazione e riordino in materia di credito agevolato 

                               Art. 16 

               Comitato per le agevolazioni di credito 

  1. Il Comitato di cui al comma 4  dell'articolo  7  della  legge  7
marzo 2001, n.  62,  e'  nominato  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro trenta giorni  dall'entrata
in vigore del presente regolamento, ed e' cosi' composto:
    a) dal Capo del  Dipartimento  per  l'informazione  e  l'editoria
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  con   funzioni   di
Presidente;
    b)  dal  Capo  dell'Ufficio  per  il  sostegno  all'editoria  del
Dipartimento per l'informazione e  l'editoria  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri;
    c) dal capo dell'Ufficio bilancio e ragioneria  della  Presidenza
del Consiglio;
    d) da un rappresentante del Ministero dell'economia e finanze;
    e) da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
    f) da due esperti in  materia  di  editoria,  da  un  esperto  in
materia  di  editoria  elettronica,  nonche'  un  esperto  nel  campo
dell'ingegneria designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
  2.  Il  Comitato  delibera  l'ammissione  al  contributo   di   cui
all'articolo 15. Per la validita'  delle  riunioni  del  Comitato  e'
richiesta la presenza di almeno i  due  terzi  dei  componenti  e  le
delibere sono assunte con il voto della maggioranza dei  presenti  ad
esclusione degli astenuti. In caso di  parita'  di  voti  prevale  la
deliberazione alla  quale  aderisce  il  Capo  del  Dipartimento  per
l'informazione e l'editoria.
  3. Per il proprio  funzionamento  il  Comitato  si  avvale  di  una
segreteria nominata con il decreto di cui  al  comma  1,  individuata
nell'ambito delle  risorse  del  Dipartimento  per  l'informazione  e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che  provvede
anche  all'istruttoria   dei   provvedimenti   di   concessione   dei
contributi.
  4. Il funzionamento del Comitato  non  comporta  nuovi  o  maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato. Ai membri del  Comitato  non
sono corrisposti indennita', gettoni di presenza o rimborsi spese. 

            Capo III 

 Semplificazione e riordino in materia di credito agevolato 

                               Art. 17 

                     Presentazione delle domande 

  1. Le domande di  cui  all'articolo  13,  sottoscritte  dal  legale
rappresentante dell'impresa, sono presentate per via telematica e con
firma digitale, secondo le modalita' pubblicate sul sito internet del
Dipartimento per l'informazione e  l'editoria  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri. Nel  caso  in  cui  per  giustificati  motivi
l'impresa sia impossibilitata ad utilizzare lo strumento informatico,
la domanda puo' essere presentata entro lo  stesso  termine  indicato
nell'articolo 14, comma 2, per  mezzo  di  raccomandata  postale  con
l'indicazione dei motivi ostativi. 

            Capo III 

 Semplificazione e riordino in materia di credito agevolato 

                               Art. 18 

                   Controlli e revoca dei benefici 

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 12,  della
legge 7 marzo  2001,  n.  62,  l'elenco  dei  soggetti  ammessi  alle
agevolazioni di credito e' trasmesso alla  Guardia  di  finanza  che,
anche ai fini dell'applicazione di quanto previsto dagli articoli  75
e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, effettua l'attivita' di controllo.
  2. Qualora i beni oggetto del progetto ammesso alle agevolazioni di
credito siano alienati, ceduti, distratti nei cinque anni  successivi
alla  concessione,  ovvero  tre  anni  nel  caso  di  beni  a  rapida
obsolescenza, e' disposta la revoca del contributo.
  3. Per la durata del finanziamento l'impresa e' tenuta entro il  31
gennaio di ogni anno ad inoltrare al Dipartimento per  l'informazione
e  l'editoria  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri   una
dichiarazione  sostitutiva   dell'atto   di   notorieta'   attestante
l'avvenuto regolare pagamento delle rate del mutuo e/o dei canoni  di
locazione finanziaria. Al mancato inoltro di detta documentazione  e'
disposta la revoca del contributo gia' concesso.
  4. Nei casi di estinzione anticipata del contratto di mutuo e/o del
contratto   di   locazione   finanziaria,   di   fallimento   o    di
assoggettamento ad ogni altra procedura concorsuale,  la  concessione
del contributo statale e' revocata, con ripetizione  delle  somme,  a
decorrere rispettivamente dalla data  di  estinzione  del  mutuo,  da
quella  di  dichiarazione  del  fallimento,  di   assoggettamento   a
procedura concorsuale. 

            Capo III 

 Semplificazione e riordino in materia di credito agevolato 

                               Art. 19 

                      Disposizioni transitorie 

  1. Le agevolazioni di credito gia' concesse, alla data  di  entrata
in vigore del presente regolamento, ai sensi  della  legge  5  agosto
1981, n. 416, e della legge 7 marzo 2001, n. 62, continuano ad essere
erogate secondo le disposizioni ivi  contenute  fino  all'esaurimento
delle relative procedure.
  2. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento,  al  Comitato  di  cui  all'articolo  16  sono  altresi'
attribuite le competenze sui procedimenti ancora in atto relativi  ad
agevolazioni di credito concesse ai sensi del comma 1. 

            Capo IV 

 Disposizioni finali e abrogazioni 

                               Art. 20 

        Disposizioni in materia di regolarita' previdenziale 

  1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede, per le
imprese editoriali, radiofoniche e televisive  che  hanno  presentato
regolare domanda di contributi ai sensi dei Capi I e II del  presente
regolamento,  a   richiedere   ai   competenti   Enti   previdenziali
certificazione comprovante la regolarita' contributiva.
  2.  Le  imprese  editoriali,  radiofoniche  e  televisive   rimaste
soccombenti, con sentenza passata in giudicato, a seguito di  ricorsi
giurisdizionali in materia di adempimenti previdenziali, non  possono
percepire contributi fino alla  completa  esecuzione  della  sentenza
medesima, certificata dagli Enti previdenziali interessati. 

            Capo IV 

 Disposizioni finali e abrogazioni 

                               Art. 21 

                             Abrogazioni 

  1. Sono abrogate le seguenti norme:
    a) in relazione al Capo I:
      1) il comma 2 dell'articolo 3 della legge  7  agosto  1990,  n.
250, limitatamente alle parole: «, il cui ammontare non puo' comunque
superare  il  50  per  cento  dei  costi  complessivi,  compresi  gli
ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa»;
      2) la lettera e) del comma 2  dell'articolo  3  della  legge  7
agosto 1990, n. 250;
      3) il comma 2-bis dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.
250, limitatamente alle parole: «e in misura, comunque, non superiore
al 50 per cento dei costi  complessivi,  compresi  gli  ammortamenti,
risultanti dal bilancio dell'impresa stessa,»;
      4) il primo periodo del comma 2-ter dell'articolo 3 della legge
7 agosto 1990, n. 250, limitatamente alle parole: «con esclusione  di
quelli previsti dal comma 11, e in misura, comunque, non superiore al
50 per  cento  dei  costi  complessivi,  compresi  gli  ammortamenti,
risultanti dal bilancio dell'impresa stessa,»;
      5) il secondo periodo del comma  2-ter  dell'articolo  3  della
legge 7 agosto 1990, n. 250, limitatamente alle parole: «e  11  e  in
misura,  comunque,  non  superiore  al  50  per   cento   dei   costi
complessivi,  compresi  gli  ammortamenti,  risultanti  dal  bilancio
dell'impresa stessa,»;
      6) il comma 2-quater dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990,
n. 250, limitatamente  alle  parole  da:  «ivi  comprese»  fino  alle
seguenti: «dal comma 11»;
      7) il comma 7 dell'articolo 3 della legge  7  agosto  1990,  n.
250;
      
8)
il comma 8 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250; 9) il comma 9 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250; 10) il comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250; 11) il comma 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250; 12) il comma 12 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250; 13) il comma 15-bis dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250; 14) il comma 1 dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 278, limitatamente alle parole: «dall'articolo 3, comma 11, e»; 15) l'articolo 2 della legge 15 novembre 1993, n. 466; 16) il secondo periodo del comma 1246 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; b) in relazione al Capo II: 1) le parole da: «La quota spettante» a: «ai sensi della presente legge: » dell'articolo 10-bis, comma 1, lettera c), del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono soppresse; 2) il comma 13 dell'articolo 7 della legge 3 maggio 2004, n. 112; 3) il comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680; 4) il comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 1987, n. 410; c) in relazione al Capo III: 1) i commi 3, 8, 10, 14 e 15 dell'articolo 5, l'articolo 6 e l'articolo 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62; 2) gli articoli 1, 2, 4, 5, 6 e 9, i commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 3 e il comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 142; 3) l'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46; 4) l'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Capo IV Disposizioni finali e abrogazioni Art. 22 Norme finali 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 del presente regolamento, in attuazione dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, i contributi e le provvidenze spettano nel limite dello stanziamento iscritto sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri procedendo, ove necessario, a riparto proporzionale dei contributi tra gli aventi diritto, ai sensi dell'articolo 2, comma 62, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 2. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 56 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal bilancio d'esercizio delle imprese beneficiarie successivo a quello in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 25 novembre 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2010 Ministeri istituzionali, registro n. 20, foglio n. 227

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