Magazine Ecologia e Ambiente

DURC, acquisizione d’ufficio anche per i gestori di pubblici servizi

Creato il 04 luglio 2012 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
DURC, acquisizione d'ufficio anche per i gestori di pubblici servizi

Sono diverse le novità e le precisazioni in merito al Durc pubblicate recentemente, dall’autocertificazione (vedi “Il DURC non può essere autocertificato“) e il rilascio (vedi “Durc, i requisiti necessari alle Casse edili per il rilascio”)

Con una nota del 2 luglio 2012  indirizzata a Inail, inps, Ministero della Pubblica amministrazione, Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e Commissione nazionale paritetica delle Casse edili, il Ministero del Lavoro ha fornito nuovi chiarimenti  sui soggetti legittimati a richiedere il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Il ministero intende rispondere alle richieste di chiarimenti sulle stazioni appaltanti, in particolare se esse  siano da ricomprendere o meno nel novero dei soggetti che, ai fini del DURC, sonotenuti ad effettuare la richiesta d’ufficio: “le richieste d’ufficio del Documento non possono non riguardare tutti i soggetti comunque interessati dalle procedure di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e dal relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 207/2010″ – si spiega nella nota.

“Peraltro, per quanto riguarda, ad esempio, le società autostradali, alcune sentenze hanno affermato che queste rivestono la natura giuridica di organismo di diritto pubblico di cui all’art. 3. comma 26, del D.Lgs. n. 163/2006 e, come tale. ai sensi dell’art, 3, comma 25  rientrerebbero dunque nel novero delle amministrazioni aggiudicatrici indicate anche dall’art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 207/20 11, tenute ad applicare le disposizioni delle parti 1, 3,4 e  5 dello stesso D.Lgs. n. 163/2006 (…).

Tali dispositivi – letti anche alla luce dell’articolo 43, comma I , del D.P.R. n. 445/2000 secondo il quale l’acquisizione d’ufficio di dati e documenti in possesso della P.A. riguarda anche i gestori di pubblici servizi – portano dunque a ritenere che il DURC vada acquisito d’ufficio anche dalle predette società”.

Il Ministero precisa che  il DURC vada altresì acquisito dai soggetti sopra indicati, in particolare, anche dagli enti e dai soggetti aggiudicatari – compresi i concessionari di lavori pubblici – che operano ai sensi del D.Lgs . n. 163/2006 nonché dai gestori di pubblici servizi.


Ritornare alla prima pagina di Logo Paperblog